Notiziario n. 30 del 22 aprile 2021

22 Apr 2021

Pubblicato il N. 30/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Governo, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 14 (Decreto Riaperture)

ALI, Decreto riaperture, nelle schede ALI tutte le misure fino al 31 Luglio

DEF 2021Anci in audizione, Canelli: “Un programma di sviluppo per il Paese con regole semplici e rinnovate”

DEF 2021L’UPI in audizione alla Camera

DEF 2021, Regioni, Audizione Def: Emiliano e Caparini su come far ripartire il Paese

DEF 2021La memoria della Corte dei conti

Segretari Comunali

Albo SegretariAvviso del 20 aprile con scadenza 30 aprile

Governo e Parlamento

Ministero dell'interno, Finanza localeCircolare DAIT n.21 del 20 aprile 2021 Istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati finanziari relativi alla rendicontazione da parte degli enti locali sull’utilizzo dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada nella piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale.

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato del 19 aprile 2021 Riparto di un acconto delle risorse incrementali del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, per l’anno 2021

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato n.2 del 20 aprile 2021 Riparto parziale di 82,5 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo istituito presso il Ministero dell’interno per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone unico.

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato del 20 aprile 2021 Riparto delle risorse ai comuni delle isole minori, previste in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, a parziale copertura delle spese per l’acquisto dell’acqua e per l’abbattimento della relativa tariffa.

Funzione PubblicaPA: semplificazione, digitalizzazione e nuove competenze

Funzione PubblicaPubblico impiego, firmato l’atto di indirizzo per il contratto del comparto funzioni centrali

Ministero dell'internoOnline il nuovo portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: più servizi per il cittadino

Dal mondo delle Autonomie

UPI, Province&Comuni: on line il sito di progetto. Una sfida per costruire la Provincia del domani 

Upi Lombardia, Poma, “In Lombardia le Province investono valorizzando il territorio, ma urgono 1000 nuovi dipendenti in tutta Italia!”

Anci, Politiche giovanili, Dadone: “Secondo appuntamento con ANCI per le ‘buone pratiche’ da mettere in rete”

Anci, Socialità anziani, Vecchi: “Bene confronto con Orlando e Speranza. Avviare percorso per riaprire in sicurezza”

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 299 del 13 aprile 2021 Ai sensi dell’art. 34 T.u.e.l. non è prevista la partecipazione dei privati al procedimento prodromico alla conclusione dell’accordo di programma, mentre gli enti che vi partecipano sono liberi di aderire fino alla conclusione dell’accordo; conseguentemente deve escludersi che si configuri una situazione di affidamento in capo al privato interessato in via di fatto alla conclusione dell’accordo, specie quando gli effetti di tale accordo consistano, nella sostanza, nell’esercizio di poteri attinenti alla pianificazione del territorio

Consiglio di Stato, sez. IVsentenza n. 2948 del 12 aprile 2021, Sussiste la giurisdizione del giudice civile, quando si controverte della validità o degli effetti di un recesso di un ente locale da un Consorzio, poiché 'il recesso costituisce un atto intrinsecamente civilistico', che determina l'estinzione di un rapporto di durata a tempo indeterminato.

C.G.A., sentenza n. 328 del 19 aprile 2021, Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto i rapporti di dare-avere tra una società e un Comune a seguito della risoluzione anticipata della concessione di pubblico servizio relativa all’espletamento di un servizio idrico, nel caso in cui occorra valutare il valore patrimoniale di quanto richiesto dall’appellante come rimborso per gli investimenti posti in essere

Tar Calabria, sez. I, decreto presidenziale n. 253 del 16 aprile 2021, Deve ritenersi illegittima un’ordinanza  assunta in violazione dell'art. 2, comma 1, del d.l. del 1° aprile 2021, n. 44, con la quale un sindaco sospende l'attività didattica in presenza di tutte le Istituzioni Scolastiche della città, pubbliche e private, compresi l'uso dei laboratori, per tutti gli alunni (scuole Statali e paritarie), di ogni ordine e grado, demandando ai Dirigenti Scolastici, operanti sul territorio, l'organizzazione della didattica a distanza. La citata norma dispone su tutto il territorio nazionale la ripresa dell’attività didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Al fine di rendere effettiva la previsione, la stessa norma sancisce che la disposizione normativa non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti di Regione e dei Sindaci, salvo “casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”. La “ratio” dell’art. 2, comma 1, del d.l. del 1° aprile 2021, n. 44 “è quella di sottrarre il più possibile l’attività didattica in presenza, perfino nelle zone “rosse”, ad interventi sindacali contingibili ed urgenti (poteri di per sé dai presupposti già stringenti) posti in essere in assenza di emergenze in atto o di analoghi rischi, estremamente elevati, tutti in ogni caso inerenti la popolazione scolastica”. Secondo il decreto in commento “tale disposizione presuppone, sul piano istruttorio e quindi della dimostrazione del requisito della eccezionale e straordinaria necessità giustificativo dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, previa espressa e specifica interlocuzione da parte del sindaco con la competente autorità sanitaria, una precisa contestualizzazione della dinamica di crescita dei contagi in relazione alle scuole al fine di un riscontro dell’effettiva, attuale presenza - nelle scuole medesime - di focolai o quanto meno di univoci elementi rivelatori di un rischio del virus o di sue varianti, appunto, ;”. Nel caso di specie, invece, il sindaco di una località ricadente in zona arancione “oltre a non acquisire il parere della competente ASP, si è limitato ad illustrare situazioni di difficoltà note, di livello provinciale, specialmente nel funzionamento dei servizi sanitari ivi inclusi quelli di tracciamento dei contagi da parte dei competenti uffici sanitari deputati alla prevenzione e comuni a diversi altri centri del medesimo territorio provinciale limitandosi, per quanto concerne invece lo specifico profilo scolastico, a fare presente che i contagi nella popolazione studentesca non sono numericamente rilevanti e ad enunciare la mera preoccupazione che gli stessi stante anche la presenza, non meglio specificata, di varianti SARS COVID”.

Tar Lombardia-Brescia, sez. I, sentenza n. 280 del 23 marzo 2021, Ai fini dell’affidamento “in house” di un servizio non è necessario il possesso da parte dell’Amministrazione affidante di una quota minima del capitale sociale della società affidataria (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 2599/2018). Nondimeno, in caso di partecipazione pulviscolare (la quota del Comune di … è pari allo 0,008% del capitale della società …), affinché alla modestia della partecipazione non corrisponda una debolezza sia assembleare, sia amministrativa, è necessaria la previsione di strumenti (anche in deroga alle regole di diritto comune, ex articolo 16, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016) che, rafforzando l’azione collettiva delle singole Amministrazioni partecipanti, garantisca loro di incidere sulle decisioni più rilevanti della vita e dell’azione societaria (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 578/2019; C.d.S., Sez. III, sentenza n. 1564/2020).

Corte dei conti:

Corte dei conti, sez. giur. Puglia, sentenza n. 269 del 8 aprile 2021 In tema di responsabilità amministrativa, il soggetto privato destinatario (a qualunque titolo) di un finanziamento pubblico, concorrendo alla realizzazione di un programma dell'Amministrazione, instaura con questa un rapporto di servizio funzionale, e pertanto assume, ai fini della giurisdizione contabile, la medesima posizione propria di un dipendente o amministratore pubblico; sviando le risorse pubbliche, esso cagiona un danno erariale, sia perché impedisce la corretta realizzazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione sia perché sottrae ad altri possibili destinatari il finanziamento erogatogli.

Approfondimenti  

ASFEL, Management locale n. 2/2021

cmgoceano, Le novità per i concorsi pubblici contenute nel Dl 44/2021

Garante Privacy, "AI Anthology - Profili giuridici, economici e sociali dell’intelligenza artificiale" - Partecipano Paquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza - 19-20 aprile - DISPONIBILE LA REGISTRAZIONE DEI LAVORI

Giusizia Amministrativa, Il giudice amministrativo come giudice dell’emergenza

Amministrazione in cammino, Il controllo preventivo della Corte dei conti sugli atti delle Amministrazioni dello Stato

Il Piemonte delle Autonomie, Il ruolo dei dati nell’assunzione delle decisioni pubbliche: una grande questione costituzionale

Il Piemonte delle Autonomie, Lavoro agile e pubblica amministrazione: “nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”? Cenni all’esperienza piemontese

Salvis Juribus, Le società miste e le società in “house providing”: l’attuale quadro normativo

Salvis JuribusAutotutela e legittimo affidamento 

UPEL Varese, IVA ridotta al 5% per i servizi rivolti a minori con bisogni educativi speciali

UPEL Varese, ANAC, osservazioni sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche

Gazzetta Ufficiale

Agenzia per l'Italia Digitale Comunicato Linee guida per la normalizzazione dei dati statistici dei servizi erogati dai gestori di Posta elettronica certificata (PEC), dai conservatori e dai prestatori di servizi fiduciari qualificati (QTSP). (21A02296) (GU Serie Generale n.93 del 19-04-2021)

Legge 15 aprile 2021, n. 50 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00062) (GU Serie Generale n.94 del 20-04-2021)

Testo coordinato del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 31 Testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 62 del 13 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 15 aprile 2021, n. 50 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (21A02380) (GU Serie Generale n.94 del 20-04-2021)

Altro

Anac, Appalti pubblici e Covid-19Dall’Anac suggerimenti alle PA per garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà

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