Notiziario n. 26 del 6/04/2020

05 Apr 2020

Pubblicato il N. 26/2020 del Notiziario di Segretari enti locali.

Come avvenuto per il Notiziario n. 14/2020, per il Notiziario n. 15/2020, per il Notiziario n. 16/2020, per il Notiziario n. 17, per il Notiziario n. 18, per il Notiziario n. 19, per il Notiziario n. 20/2020, per il Notiziario n. 21, per il Notiziario n. 22, per il Notiziario n. 23, per il Notiziario n. 24 e per il Notiziario n. 25 l’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali e l’Associazione /Culturale Niccolò Machiavelli hanno deciso, anche per questo numero, di consentire l’accesso libero al Notiziario, al fine di rendere fruibili i link relativi all’emergenza Covid – 19. 

Per dare risposta alle richieste di informazioni pervenute, si rammenta che è possibile abbonarsi al Notiziario, che viene pubblicato per ogni settimana in due edizioni, il lunedì ed il giovedì, previa sottoscrizione di un abbonamento annuale. Il servizio è offerto dall’Associazione culturale “Niccolò Machiavelli” al prezzo di euro 100,00 + IVA al 4% (Legge di Stabilità 2016), per un importo complessivo di euro 104,00.

Ai segretari comunali e provinciali iscritti all’U.N.S.C.P., che sottoscrivano in proprio l’abbonamento, è riservato il prezzo di favore di euro 80,00 + IVA al 4%  (Legge di Stabilità 2016), per un importo complessivo di euro 83,20. Si precisa che, in tal caso, l’importo dell’abbonamento sarà fatturato al segretario comunale, quale persona fisica. Se si intende porre l’abbonamento a carico dell’Ente di appartenenza non è quindi possibile ottenere le condizioni di favore previste per gli iscritti U.N.S.C.P.

La consultazione del “Notiziario” avviene mediante accesso diretto al sito web www.segretarientilocali.it, utilizzando la user-id e la password rilasciate all’utente per autenticarsi nell’apposita area riservata.

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Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere all’indirizzo mail segretarientilocali@gmail.com.

Primo piano -Emergenza Covid -19 (aggiornamento continuo) 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)

NomosSpeciale Coronavirus: disposizioni Governo e Regioni

Funzione PubblicaCovid-19: siglato protocollo con i sindacati su sicurezza lavoratori PA

Funzione PubblicaCovid-19, ecco la circolare con indicazioni su lavoro agile e altri istituti

Garante Privacy, Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali

CDPnuove misure straordinarie per l’emergenza Coronavirus

AnciMutui enti locali – Decaro (Anci) e de Pascale (Upi): “Da Cdp iniziativa senza precedenti”  

AnacDelibera numero 268 del 19/03/2020, Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti

Anci, Buoni spesa, le offerte della grande distribuzione

IFELFondo solidarietà alimentare – Buoni spesa emessi dai Comuni

Il Giornale dei comuni, Buoni spesa, come si organizzano i Comuni

ALII passi da fare per attuare le misure di solidarietà immediata (Odpc 658/2020)

CELVA, Misure urgenti di solidarietà alimentare

Diritto dei servizi pubblici, La Comunicazione della Commissione europea del 1 aprile 2020, recante Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 (Pubblicata in GuUe CI 108/1 1.4.2020 IT)

Piemonte, Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 36 – 3 aprile 2020 – Anci Piemonte, Prorogata al 13/4 l’ordinanza della Regione – Le novità

Potezione civile, Lombardia, Obbligo di protezione con mascherina o sciarpa fuori casa

Ministero degli Esteri, Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 2 aprile si veda il Notiziario n. 25 

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 30 marzo si veda il Notiziario n. 24 

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 24 marzo si veda il Notiziario n. 23 

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 24 marzo si veda il Notiziario n. 22 

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 19 marzo si veda il Notiziario n. 21 

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 17 marzo si veda il Notiziario n. 20 

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 12 marzo si veda il Notiziario n. 19 

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 10 marzo si veda il Notiziario n. 18

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 5 marzo si veda il Notiziario n. 17

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 3 marzo si veda il Notiziario n. 16

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 27 febbraio si veda il Notiziario n. 15

Per le notizie e i documenti relativi al Covid-19 pubblicati fino al 26 febbraio si veda il Notiziario n. 14.

Segretari Comunali

Il Sole 24 oreEnti toscani, il ruolo dei segretari e il lavoro agile

Albo Segretari, Avviso del 3 aprile con scadenza 13 aprile

Tar Piemonte, sez. II, sentenza n. 221 del 1 aprile 2020 L’art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000 attribuisce ai dirigenti “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente […] la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso”. Pertanto, “è del tutto evidente che la responsabilità della procedura di gara è affiancata dallo stesso legislatore a quella della presidenza delle commissioni nell’ambito dello stesso assetto di competenze di natura gestionale, sicché può agevolmente affermarsi che la sottoscrizione degli atti indittivi della procedura, poiché costituenti provvedimenti tipici della prima delle due indicate competenze (la quale ben può assorbire quella di responsabile del procedimento ai sensi della regola generale ex art. 5, comma 2, l. n. 241 del 1990), guardata autonomamente ed in linea di principio (ed al netto di specifiche situazioni particolari ove censurate), non può dar luogo ad una necessaria situazione di incompatibilità del presidente della commissione (o altro componente) che sia anche RUP” (T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, 25.01.2018, n.87). Tali considerazioni possono estendersi anche al segretario comunale, come confermato dalle norme dell’ordinamento degli enti locali che disciplinano le principali attribuzioni riservate o comunque conferibili a tale figura, in particolare l’art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L secondo cui, oltre alle funzioni tipiche, il segretario “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia” (art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L). Tra queste rientra, in base all’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. la possibilità di essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi, quindi di assumere le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del TUEL, tra le quali rientrano la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti (cfr. TAR Sardegna, Sez. I, 8.02.2018, n. 95/2018). Il quadro sopra delineato trova, inoltre, ulteriore avallo nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha elaborato in materia i seguenti principi:

“- la garanzia di trasparenza ed imparzialità nella conduzione della gara impedisce la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea a interferire con il giudizio di merito sull’appalto di che trattasi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21.7.2011, n. 4438, parere n. 46 del 21 marzo 2012);

– la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell’ufficio competente (Cons. Stato, sez. V, 28.4.2014, n. 2191);

– per predisposizione materiale della legge di gara deve quindi intendersi “non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l’amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario” (Cons. Stato, sez. V, 22.1.2015, n. 255 e 23.3.2015, n. 1565);

– ad integrare la prova richiesta, non è sufficiente il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità, dovendo l’art. 84, comma 4, essere interpretato in senso restrittivo, in quanto disposizione limitativa delle funzioni proprie dei funzionari dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 22.1.2015, n. 255);

– detto onere della prova grava sulla parte che deduce la condizione di incompatibilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25.1.2016, n. 242 e 23.3.2017, n. 1320; Id., sez. III, 22.1.2015, n. 226);

– in ogni caso, la predetta incompatibilità non può desumersi ex se dall’appartenenza del funzionario – componente della Commissione, alla struttura organizzativa preposta, nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara e nella successiva fase di gestione, all’appalto stesso (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 6.5.2014, n. 4728; T.A.R. Lecce, sez. III, 7.1.2015, n. 32)” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26.10.2018, n. 6082).

Alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza, pertanto, non solo la circostanza che il segretario comunale abbia sottoscritto la documentazione di gara, pur essendo membro della commissione giudicatrice, risulta inidonea a inficiare la validità e regolarità della nomina della commissione medesima, ma neppure appare assolto l’onere probatorio gravante sulla ricorrente rispetto alla lamentata incompatibilità di detto soggetto o mancata imparzialità della Commissione, difettando in giudizio qualsivoglia elemento di prova che il segretario comunale abbia provveduto alla predisposizione degli atti di gara così che il loro contenuto sia univocamente ascrivibile alle sue valutazioni, in modo da influire sul giudizio di merito relativo alla procedura in questione.

Governo e Parlamento

Ministero dell’interno, Finanza locale, Circolare n.10 del 2 aprile 2020, Contributo erariale per l’anno 2020 a comuni, province, Città metropolitane, liberi Consorzi comunali, comunità montane ed A.S.P. – ex I.P.A.B. – per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali

MIT, Oltre 7 milioni a piccoli comuni per interventi infrastrutturali

MIT, Coronavirus: da ministra De Micheli 46 mln di euro per contributi agli affitti

MIUR, Edilizia scolastica, agli enti locali oltre 12,7 milioni di euro per intervenire su emergenze

Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier – n. 181/5 Vol. I Legge di Bilancio 2020 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Volume I – Articolo 1, commi 1-270

Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier – n. 181/5 Vol. II Legge di Bilancio 2020 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Volume II – Articolo 1, commi 271-550

Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier – n. 181/5 Vol. III Legge di Bilancio 2020 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Volume III – Articolo 1, comma 551 – Articolo 19

Dal mondo delle Autonomie

UPI, I loghi da utilizzare nei progetti AzioneProvincEgiovani

UPI, Edilizia scolastica: causa emergenza sanitaria prorogate scadenze dal MIUR

Anci, Mutui enti locali, Finanza Locale, Canelli: “Bene Cdp su mutui”. Mangialardi: “Garantiti servizi dei Comuni”

Anci, Terremoto L’Aquila, Decaro ai primi cittadini: “Aderiamo all’iniziativa del sindaco Biondi per ricordare le vittime”

Anci Lombardia, Edilizia scolastica – Aggiornamento scadenze al 3 aprile 2020

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Corte di giustizia europea, Sez. VIII, 2/4/2020 n. C-670/18 L’art.5, c. 9, del d.l. n. 95/2012, che prevede il divieto per le p.a. amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, non contrasta con il diritto dell’Ue. Fattispecie riguardante un avviso di manifestazione di interesse pubblicato da un comune al fine di assegnare un incarico di studio e consulenza per il centro di riciclaggio comunale. La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale.

Consiglio di Stato, Ad. Pl., sentenza n. 10 del 2 aprile 2020 Nel processo amministrativo non è sufficiente a consentire l’intervento la sola circostanza che l’interventore sia parte di un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella oggetto del giudizio nel quale intende intervenire. La Pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adìto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento. E’ ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22, l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale. La disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53, d.lg. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis, d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

Consiglio di Stato, Ad. Pl., sentenza n. 7 del 2 aprile 2020 La mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione; tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.

Consiglio di Stato, sez.. V, sentenza n. 2182 del 31 marzo 2020 La violazione del rispetto del principio di rotazione deve essere dedotto unitamente all’impugnazione dell’aggiudicazione e non con il provvedimento di ammissione alla gara, non attenendo ai requisiti di ordine soggettivo, la cui verifica era assoggettata al regime della impugnazione immediata di cui all’art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a..II principio della rotazione, previsto dall’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, si applica già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara.

Consiglio di Stato, sez.. V, ordinanza n. 2215 del 2 aprile 2020 Sono rimesse all’Adunanza plenaria le questioni se: a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione possa decorrere di norma dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016; b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri consentano la sola proposizione dei motivi aggiunti, eccettuata l’ipotesi da considerare patologica – con le ovvie conseguenze anche ai soli fini di eventuali responsabilità erariale – della omessa o incompleta pubblicazione prevista dal già citato art. 29; c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara non sia giammai idonea a far slittare il termine per la impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, che decorre dalla pubblicazione ex art. 29 ovvero negli altri casi patologici dalla comunicazione ex art. 76, e legittima soltanto la eventuale proposizione dei motivi aggiunti, ovvero se essa comporti la dilazione temporale almeno con particolare riferimento al caso in cui le ragioni di doglianza siano tratte dalla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero dalle giustificazioni da questi rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; d) dal punto di vista sistematico la previsione dell’art. 120, comma 5, c.p.a. che fa decorrere il termine per l’impugnazione degli atti di gara, in particolare dell’aggiudicazione dalla comunicazione individuale (ex art. 78, d.lgs. n. 50 del 2018) ovvero dalla conoscenza comunque acquisita del provvedimento, debba intendersi nel senso che essa indica due modi (di conoscenza) e due momenti (di decorrenza) del tutto equivalenti ed equipollenti tra di loro, senza che la comunicazione individuale possa ritenersi modalità principale e prevalente e la conoscenza aliunde modalità secondaria o subordinata e meramente complementare; e) in ogni caso, con riferimento a quanto considerato in precedenza sub d), la pubblicazione degli atti di gara ex art. 29 d.lgs. n. 50 del 2016 debba considerarsi rientrante in quelle modalità di conoscenza aliunde; f) idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione debbano considerare quelle forme di comunicazione e pubblicità individuate nella lex specialis di gara e accettate dagli operatori economici ai fini della stessa partecipazione alla procedura di gara.

Corte dei conti:

Corte dei conti, Sez. I Giur. App., Delibera n. 33/2020 E’ inammissibile la richiesta di parere sotto il profilo soggettivo presentata dal Presidente di una Comunità Montana in quanto la legittimazione a richiedere pareri spetta solo alle Regioni, Comuni, Provincie e Città Metropolitane, ma non alle Comunità Montane  e Unioni di Comuni.

Corte dei conti Decreto 1 aprile 2020 Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. (20A01984) (GU Serie Generale n.89 del 03-04-2020)

Approfondimenti

cmgoceano, Il Decreto Cura Italia

cmgoceano, Emergenza Covid 19: il Decreto Legge n. 19/2020

IFEL, Schema di regolamento riscossione coattiva

IFELCOVID-19 – PCC/SIOPE+ Rinvio modifiche standard OPI

Giustizia civile, Discrezionalità, norme “imprecise” e fine dell’epidemia (perché è difficile decidere come e quando riaprire l’Italia)

Il Sole 24 Ore, Le libertà costituzionali ai tempi del CoVid-19. Prevalenza del diritto alla salute o bilanciamento dei diritti?

Diritto.it, Alcune considerazioni giuridiche sul modello normativo di contrasto alla epidemia/pandemia da covid-19”. Le limitazioni al diritto di libera circolazione.  Rapporti tra fonti del diritto. Il modello di autocerticazioni per giustificare la mobilità. direttive e circolari

Federalismi.it, Il diritto del lavoro al tempo del COVID-19

Federalismi.itAlcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza

Federalismi.itOsservatorio Emergenza Covid-19 (ii)

Giustizia Amministrativa, Il regime della circolazione dei beni culturali appartenenti a privati

Il Sole 24 Ore Enti locali & PA, Controlli dei revisori ed emergenza Coronavirus, gli step sulle verifiche e il rapporto con l’ente locale in smart working

Il Sole 24 Ore Enti locali & PA,  Dall’Arera chiarimenti sui piani finanziari

Il Sole 24 Ore Enti locali & PA, Rateizzazione e impatto sul bilancio

Publika, Assenza servizio lavoratori a rischio per coronavirus

Publika, CIE e Covid

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