Notiziario n. 23 del 25 marzo 2021

25 Mar 2021

Pubblicato il N. 23/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049) (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021)

Dal Notiziario n. 22:

Governo, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 8

GovernoDecreto Sostegni, una sintesi delle misure

DL Sostegni, Il testo del Dl bollinato

DL Sostegni, Il testo della Relazione tecnica

Dl Sostegni, Il testo della Relazione illustrativa

Anci, Decreto Sostegni, L’ infografica Anci sulle principali misure per gli enti locali introdotte dal Decreto Sostegni

Anci, Dl Sostegni, Decaro:“Il governo dimentica alcuni impegni presi con Comuni. Inserire subito norme dimenticate”

ALI, Decreto Sostegni: le principali misure per imprese, lavoro, famiglie, enti locali nelle schede ALI

Segretari Comunali

Albo Segretari, Corso Spe.S 2020. Regolamento. Istruzioni per l’accesso al campus virtuale ed al corso. Calendario videolezioni sincrone 

Albo SegretariAvviso del 23 marzo con scadenza 2 aprile

Governo e Parlamento

Anci, Istruzione, Online avviso Ministeri Interno e Istruzione per asili nido,scuole infanzia e centri polifunzionali

MEF, Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato del 22 marzo 2021, Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2021

Ministro della Pubblica AmministrazioneConcorsi, Brunetta riceve la sindaca Raggi

Dal mondo delle Autonomie

UPIRecovery: UPI ricevuta dal Ministro Brunetta. de Pascale “Piena sintonia: obiettivi comuni per servire al meglio il Paese”

Anci, Stati generali del Sud, Decaro: “Al Sud più infrastrutture ma anche servizi. Ai giovani meridionali serve un’opportunità”

Anci, Turismo, Confronto tra sindaci e operatori del settore: “Strategia comune”

Anci, Stati generali del Sud, I sindaci del Sud pronti alla sfida del Recovery plan. Ma con risorse e progetti condivisi

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Corte Costituzionalesentenza n. 46 del 23 marzo 2021 È legittima la norma della Legge di Bilancio del 2018 che ha prescritto la revisione delle vecchie convenzioni - liberamente pattuite prima del 3 ottobre 2010, tra gli operatori del settore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, quale l’eolico, e gli enti locali - per adeguarle alle Linee guida ministeriali del 10 settembre 2010 e al contempo ha previsto il mantenimento della piena efficacia di questi accordi fino all’entrata in vigore della Legge stessa (1° gennaio 2019)- Comunicato StampaEolico: le vecchie convenzioni con i comuni vanno adeguate alle linee guida del 2010 ma restano efficaci fino alla fine del 2018

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2426 del 22 marzo 2021 Il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall’appalto di servizi per l’assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda, nel senso che mentre l’appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest’ultimo grava interamente sull’appaltante, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione  

Consiglio di Stato, sez. IIIsentenza n. 2102 del 12 marzo 2021 La scelta di sottrarre l'affidamento di un servizio al fisiologico confronto di mercato, optando per la soluzione auto-produttiva, deve trovare fondamento in dati oggettivi ed attentamente valutati, che giustifichino il sacrificio che quella scelta arreca alla libertà di concorrenza: ciò perché, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 100/2020, gli oneri motivazionali prescritti dall'art. 192, c. 2, d.lvo n. 50/2016 (ed altri analoghi previsti dalle previgenti disposizioni) "si risolvono in una restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla gestione in house del servizio e, quindi, della possibilità di derogare alla regola comunitaria concorrenziale dell'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica. Ciò comporta, evidentemente, un'applicazione più estesa di detta regola comunitaria, quale conseguenza di una precisa scelta del legislatore italiano. Tale scelta, proprio perché reca una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta - e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del c. 1dell'art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato -, ma neppure si pone in contrasto […] con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l'assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri. È infatti innegabile l'esistenza di un "margine di apprezzamento" del legislatore nazionale rispetto a princìpi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall'ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza "nel" mercato e "per" il mercato". Immediato corollario applicativo della disposizione citata, e del valore pro-concorrenziale ad essa riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, è quindi l'impossibilità di fare leva su dati evanescenti, di carattere eventuale o meramente organizzativo, insuscettibili di manifestare un corrispondente significativo beneficio per la collettività, derivante dal ricorso al modello dell'in house providing, e di integrare una parallela valida ragione derogatrice del ricorso primario al mercato: l'esigenza normativa che l'in house sia produttivo di "benefici per la collettività", sotto i profili menzionati dalla disposizione citata, sottende quindi la finalizzazione dell'istituto al perseguimento di obiettivi di carattere latamente sociale, percepibili al di fuori della dimensione meramente organizzativa dell'Amministrazione e costituenti, nell'ottica legislativa, il "giusto prezzo" per compensare il vulnus che esso potenzialmente arreca al valore primario della concorrenza.

Tar Lombardia, sez. IV, sentenza n. 729 del 22 marzo 2021, L'inosservanza del termine generale individuato dall’art. 2 L. 241/1990 non produce, ex se, l’illegittimità dell’atto tardivo, come da giurisprudenza ormai consolidata che il Collegio condivide: «Con riferimento ai termini, la l. n. 241/1990 detta una regola di comportamento e non di validità. L'art. 2 bis, infatti, da un lato, prevede l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo entro un termine ragionevole, e dall'altro correla all'inosservanza del termine finale conseguenze sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti alla stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato. Il ritardo non è, quindi, un vizio in sé dell'atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione.

Tar Campania, sez. V, sentenza n. 1462 del 3 marzo 2021, In linea di continuità con il consolidato formante giurisprudenziale, di recente ribadito dal giudice di appello con la sentenza della sez. II, 22/01/2020, n. 536, in materia di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 del TUEL, occorre ribadire che il destinatario dell'ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo è colui che ha la disponibilità del bene, in quanto ciò costituisce condizione logica e materiale indispensabile per l'esecuzione dell'ordine impartito (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 ottobre 2018, n. 817; id., sez. II, 5 giugno 2017, n. 375; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 aprile 2013, n. 702; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 17 ottobre 2016, n. 10344). Pertanto, in presenza di una conclamata condizione di pericolo per l'incolumità pubblica, ai fini della legittimità dell'ordine è sufficiente che il comune provveda ad individuarne i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenti nell'immediato, indipendentemente da ogni laboriosa e puntuale ripartizione, di fronte a più soggetti eventualmente obbligati, dei rispettivi oneri di concorso all'eliminazione dell'accertata situazione di pericolo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 12 novembre 2008, n. 5310; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 dicembre 2001, n. 2493; T.A.R. Campania, Napoli, 3 febbraio 2004 n. 166). Il fatto che l'ordine di esecuzione dei lavori sia legittimamente indirizzato al soggetto nella condizione di eliminare la situazione di pericolo lascia dunque impregiudicata, perché estranea alla funzione del provvedimento contingibile e urgente, la diversa e successiva questione dell'accollo economico dei costi dell'intervento in capo ai soggetti responsabili.

Corte dei conti: 

Corte dei conti, Codice di giustizia contabile 2021

Corte dei contiRassegna delle decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti - anno 2020

Approfondimenti  

Il Diritto dell'economia, Rivista n. 3/2020

Aran, Parere AFL 8, Un Comune ha sottoscritto una convenzione per la sede di segreteria con altri Comuni e la Provincia presso la quale il Segretario presta servizio in modo largamente preminente; se la Provincia riconosce al Segretario la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41. Comma 4, del CCNL 16.05.2001, l’onere corrispondente alla maggiorazione potrebbe essere sostenuto esclusivamente dall’Ente concedente atteso che gli altri non potrebbero sostenerne la quota parte?

AranParere AFL 6, In applicazione del nuovo CCNL 17.12.2020 deve essere calcolato e liquidato a titolo di arretrati contrattuali il maggior valore della retribuzione di risultato per effetto dell’aumento dello stipendio tabellare e, dal 2018, della retribuzione di posizione?

Aran, Parere AFL 5, La retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001 deve essere calcolata anche sull’importo dell’IVC?

Aran, Parere AFL 4, Come si calcola la retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001?

IFELRegolazione rifiuti: On line la Piattaforma ARERA per l’inserimento dei PEF 2021

Università La Sapienza, Scrivere con Sapienza - Manuale per testi chiari, corretti ed efficaci

Gianluca Bertagna, I criteri per lo scorrimento delle graduatorie di altri enti

ALI, Relazione annuale del responsabile prevenzione e corruzione: va pubblicata entro il 31 marzo 2021. Il modello predisposto dall’ANAC

Ius in itinere, Natura, causa ed effetti degli accordi di programma fra PPAA

Ius in itinere, Teoria e prassi della nullità strutturale

Salvis juribusLo scioglimento dei Comuni

ntplusentilocaliedilizia, Tari: uscita dal servizio pubblico entro il 31 maggio

Gazzetta Ufficiale

Legge 18 marzo 2021, n. 35 Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. (21G00044) (GU Serie Generale n.67 del 18-03-2021)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020 Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (21A01370) (GU Serie Generale n.67 del 18-03-2021)

Altro

Anac, PTPC 2021-2023In consultazione il PTPC 2021-2023 dell’Autorità

Anac, Contratti pubbliciInviate da Anac a Governo e Parlamento osservazioni sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle PA

AnacDelibera numero 206 del 09 marzo 2021, Quesiti posti dall'Ordine degli Ingegneri di Bologna in merito alla disciplina introdotta dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120 sul Collegio consultivo tecnico

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