Notiziario n. 22 del 22 marzo 2021

22 Mar 2021

Pubblicato il N. 22/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Governo, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 8

GovernoDecreto Sostegni, una sintesi delle misure

DL Sostegni, Il testo del Dl bollinato

DL Sostegni, Il testo della Relazione tecnica

Dl Sostegni, Il testo della Relazione illustrativa

Anci, Decreto Sostegni, L’ infografica Anci sulle principali misure per gli enti locali introdotte dal Decreto Sostegni

Anci, Dl Sostegni, Decaro:“Il governo dimentica alcuni impegni presi con Comuni. Inserire subito norme dimenticate”

ALI, Decreto Sostegni: le principali misure per imprese, lavoro, famiglie, enti locali nelle schede ALI

Segretari Comunali

Albo Segretari, Verbale di chiusura tavolo di confronto sindacale del 15 marzo 2021 (svolto positivamente, su richiesta dell'Unione, il confronto sulla formazione - SpeS SeFA e Formazione sul territorio)

Albo SegretariAvviso del 19 marzo con scadenza 29 marzo

Governo e Parlamento

Funzione PubblicaAssenze per postumi da vaccino anti-Covid, la precisazione del Dipartimento della funzione pubblica;

Funzione PubblicaAvviso procedura stabilizzazione LSU

Ministero dell'InternoCircolare DAIT n.12 del 16 marzo 2021 Subentro in Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Sollecito alla Circolare n.1/2021

Anci, Elezioni amministrativeCastelli: “Bene la revisione dei limiti del quorum, si elimini il vincolo del terzo mandato” 

RegioniIn arrivo il Decreto Sostegni

Camera dei Deputati, Proposta di legge: PELLA ed altri: "Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale" (AC 1356) - Dossier - Disposizioni in materia di enti locali - seconda edizione

OpencivitasOpenCivitas: rilascio dati 2017 e novità metodologiche 

Dal mondo delle Autonomie

UPI, Protocollo UPI-CDPWebinar di presentazione 24 marzo 2020 ore 11-12.30

Anci, Proroga termini per la presentazione nuovi progetti SAI/Siproimi per MSNA

Anci, Sport – Protocollo d’intesa ANCI-Fondazione Milano-Cortina 2026

Anci Piemonte, Sviluppo sostenibile: nuovo bando URBACT scade il 29/4

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Consiglio di Stato, Ad. Pl.sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare; la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990

Consiglio di Stato, Ad. Pl., sentenza n. 5 del 18 marzo 2021 La consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, è equiparabile, ai fini dell’applicazione dell’art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, all’impresa ausiliaria nell’avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione   

Consiglio di Stato, sez. IIIsentenza n. 2273 del 17 marzo 2021 E’ consentito procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari anche laddove non sia possibile una valida riunione del Consiglio in prima convocazione per via delle sopravvenute dimissioni di un numero di consiglieri tale da non consentire il raggiungimento del quorum costitutivo, purché l’assemblea sia in grado di deliberare in seconda convocazione con il quorum previsto dal regolamento, nel rispetto dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000

Consiglio di Stato, sez. IIIsentenza n. 2240 del 15 marzo 2021 L'istituzione e la conseguente attivazione di una farmacia, fa in via ordinaria venir meno le condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito. Il dispensario costituisce una presidio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacia, al quale pertanto non è assimilabile, tanto è vero che - diversamente da quest'ultimo - risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale, finalizzato esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione. E', dunque, dirimente la considerazione che il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. Si tratta, infatti, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto dalla costante interpretazione giurisprudenziale né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie; né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante. Anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione. Presupposti per l'istituzione del dispensario sono: a) la previsione in pianta organica della farmacia privata o pubblica; b) la mancata apertura della farmacia prevista in pianta. La competenza regionale si dispiega, pertanto, in una logica sostitutiva coerente con il più generale potere sostitutivo previsto dal c.9 dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012) e con la declinazione delle ulteriori attribuzioni previste ex art. 1bis L. n. 475/1968, operandosi in tutte le suddette evenienze al di fuori dell'ordinario potere di pianificazione che la norma di principio statale riserva ai Comuni. D'altro canto, trattandosi di legislazione concorrente proprio la mancanza di una norma di principio di segno contrario consente la riespansione del potere legislativo regionale cui, giustappunto, si riconnette per i tratti di disciplina lasciati liberi da affermazioni di principio l'attribuzione di un pieno potere regolatorio. L'istituzione del dispensario è giustificata e condizionata ex lege, almeno in via tendenziale, dalla inesistenza o dalla mancata attivazione della farmacia prevista in pianta organica e mira, dunque, a garantire "l'assistenza farmaceutica minima" alla popolazione di una determinata zona. La coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve, infatti, ritenersi tendenzialmente esclusa in quanto essa, per un verso, viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario; e, per altro verso, risulta confliggente con una logica di pianificazione razionale - quindi capillare e ben distribuita - del servizio, che tendenzialmente non ammette lacune o scoperture territoriali. Ne deriva che l'istituzione e la conseguente attivazione della farmacia, come avvenuto nel caso di specie, fa in via ordinaria, e salve motivate eccezioni, venir meno le condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito.

Tar Sicilia, sez. I, sentenza n. 875 del 15 marzo 2021 Nelle fattispecie di  risarcimento del danno per violazione dei principi di correttezza comportamentale va valutato complessivamente l’agire amministrativo, che, nelle fasi dell’adozione dell’atto ampliativo illegittimo e della decisione legittima di annullarlo in autotutela, è di tipo pubblicistico e si traduce nell’adozione di provvedimenti amministrativi di primo e secondo grado, a fronte del quale si configurano interessi legittimi, la cui cognizione, in caso di impugnazione, spetta al giudice amministrativo, in quanto l’affidamento del privato alla stabilità degli effetti di un atto illegittimo ritirato è strettamente connesso all’esercizio del potere amministrativo. L’annullamento in autotutela di provvedimenti di concessione di contributi in violazione di norme europee ha carattere di doverosità anche quando è scaduto il termine a tal fine previsto dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto, in quanto le norme interne in materia di atti di ritiro hanno carattere recessivo rispetto a quello euro-unitarie. 

Corte dei conti: 

Corte dei contisez. Lombardia, deliberazione n. 29/2021 Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in presenza dei presupposti e dei requisiti di carattere generale previsti dalla legge, negli appalti di forniture e servizi possono essere corrisposti nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È rimessa all’esclusiva responsabilità dell’amministrazione provinciale la valutazione nel caso concreto circa la sussistenza o meno delle ipotesi, previste dal paragrafo 10.2 delle linee guida ANAC n. 3, in cui il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento. Resta fermo che gli incentivi, considerato il disposto del richiamato articolo 113, sono in ogni caso diretti a remunerare le “funzioni tecniche” svolte dal personale dipendente della stazione appaltante che interviene nella gestione dell’appalto pubblico. Negli appalti aggiudicati con un’unica procedura di gara articolata in lotti il fondo incentivante è determinato per ciascun lotto con riferimento al rispettivo importo.

Corte dei conti, Con il Presidente Consulta Giancarlo Coraggio al via ciclo di “lectio magistralis”

Approfondimenti  

Ministero dell'interno, ParereDeterminazione dell’indennità di funzione spettante al sindaco di un Comune nato da una fusione

Ministero dell'interno, ParereEventuale condizione di incompatibilità di un consigliere comunale titolare di una farmacia cui l’ente corrisponde il rimborso dei farmaci del prontuario farmaceutico svizzero

Ministero dell'interno, ParereAmmissibilità del rimborso delle spese legali in favore di un consigliere comunale a seguito del favorevole esito del procedimento penale avviato nei suoi

cmgoceano, Le nuove regole per l’emergenza sanitaria: il personale delle PA

ALI, Online il numero di Marzo di Governare il Territorio

Giustizia Amministrativa, Le analogie e le differenze con lo strumento del ricorso amministrativo e le ADR nella materia degli appalti

Amministrazione in cammino, I contratti pubblici di sponsorizzazione e di merchandising

Amministrazione in cammino, La realizzazione delle opere pubbliche nel Recovery Plan

Contabilità Pubblica, Esperienze giuridiche di transizione ecologica e strategie per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Salvis juribusDecreto semplificazioni e strade urbane: che caos!

ntplusentilocaliedilizia, Il canone unico è veramente unico e veramente patrimoniale?

Gazzetta Ufficiale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2021, n. 34 Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualita' 2020, 2021 e 2022. (21G00037) (GU Serie Generale n.65 del 16-03-2021)

Ministero della Giustizia Comunicato Mancata conversione del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante: «Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonche' adempimenti e versamenti tributari.». (21A01601) (GU Serie Generale n.66 del 17-03-2021)

Altro

INPSOsservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza – Febbraio 2021

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