Pubblicato il N. 11/2022 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Anci, Pnrr, Ministero Transizione ecologica, prorogati di 30 giorni i termini dei bandi su economia circolare
Anci, Personale, Utilizzo graduatorie altre PPAA per interventi PNRR, le novità dalla conversione del decreto n. 146
Segretari Comunali
ANAC, Prevenzione della corruzione e della trasparenza: istituito il Registro dei Responsabili
Albo Segretari, Avviso del 11 febbraio con scadenza 21 febbraio
Governo e Parlamento
Governo, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 60
Ministero dell'interno, Finanza locale, Circolare DAIT n.15 del 10 febbraio 2022 Rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2021 per il personale ex Fime e Insud. Contributo anno 2022
Ministero dell'interno, Finanza locale, Circolare DAIT n.14 del 10 febbraio 2022 Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2022 (quadriennio 2018/2021 )
Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier - n. 488/1 EMERGENZA COVID-19. DECRETO-LEGGE N. 221 del 24 dicembre 2021. Con gli emendamenti approvati dalla 1ª Commissione - A.S. 2488
MIMS, Edilizia: nasce la Banca dati nazionale sull’abusivismo, rafforzati gli strumenti di controllo
Funzione Pubblica, Pnrr, nasce un tavolo di monitoraggio delle misure per rafforzare gli enti locali
Funzione pubblica, Avviso per manifestazione d'interesse rivolto ai Comuni con meno di 5000 abitanti – Risultanze delle valutazioni dei primi 150 piani d'intervento approvati
Dal mondo delle Autonomie
Anci, #lucispente, Da Nord a Sud “catena del buio” dei Comuni italiani. Il video racconto dell’iniziativa Anci
Anci Lombardia, Fondo mense biologiche – Nota bando 2022
Regioni, Abusivismo edilizio: osservazioni sul decreto che istituisce la banca dati nazionale
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1016 del 11 febbraio 2022, Il diritto d'accesso è un principio cardine di carattere generale del diritto amministrativo, nella prospettiva di una piena attuazione dei principi costituzionali d'imparzialità e buon andamento, e quindi di trasparenza, della pubblica amministrazione, con il conseguente dovere di ostensibilità totale degli atti ed il correlativo diritto di esaminare i documenti e di estrarne copia (art. 25, c. 1 l. 90/241) fatta eccezione per le ipotesi di esclusione normativamente previste. Nel caso di specie, l'accesso agli atti riguarda una procedura ispettiva di contrasto al lavoro in nero concerne, invece, la tutela che la Repubblica democratica, fondata sul lavoro (art. 1 Cost.) deve garantire al "lavoro in tutte le sue forme" (art. 35 Cost.) e quindi al lavoratore, nel momento in cui, ai sensi dell'art. 2 Cost., "garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (…) nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" e quindi anche nell'azienda, tutelando anche la riservatezza del lavoratore (formalmente dipendente o meno) nei confronti del datore di lavoro (considerata l'asimmetria del rapporto), anche, come nel caso a quo, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dai lavoratori ai funzionari pubblici preposti alle attività ispettive previste dalla legge ai sensi dell'art. 41 Cost. Si impone, quindi, un bilanciamento "mobile", ovvero riferito alla specifica fattispecie (che in questo caso vede un'indagine per lavoro in nero) fra i predetti diversi principi costituzionali coinvolti, bilanciamento che in questo caso preclude l'accesso del datore di lavoro ai documenti ancora non rilasciati dall'Amministrazione a tutela dei lavoratori coinvolti.
Tar Puglia-Lecce, sez. I, sentenza n. 192 del 2 febbraio 2022 Per consolidato orientamento giurisprudenziale, che costituisce jus receptum, (ex aliis Cons. Stato, Sez. IV, 28/11/2012, n. 6026; Cons. Stato, Sez. IV, 19/03/2015, n. 1516) “nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito, prevalgono le disposizioni del primo”. Se esiste un criterio gerarchico tra fonti dirette a comporre la lex specialis, a fortiori analoghi principi devono valere per la modulistica specificatrice, che non concorre a formare il coacervo di disposizioni costituenti la lex specialis della gara e che non può essere utilmente invocata per dedurre una oscurità/contraddittorietà del disciplinare (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19/03/2015, n. 1516; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 13/05/2016, n. 655; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 28/07/2016, n. 461). Alla luce di tale giurisprudenza – che la Sezione condivide – un’antinomia tra la lex specialis e la modulistica allegata non è configurabile, dal momento che quest’ultima “non concorre a formare il coacervo di disposizioni costituenti la lex specialis della gara” e va letta, ed eventualmente integrata, in funzione delle prescrizioni vincolanti contenute nella prima.
Tar Lombardia, sezione IV, sentenza n. 273 del 7 febbraio 2022, Ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento ambientale, la giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia UE, esclude l’applicabilità di una impostazione “penalistica” (incentrata sul superamento della soglia del “ragionevole dubbio”), trovando invece applicazione, ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell’area e inquinamento dell’area medesima, il canone civilistico del “più probabile che non”. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare il principio “chi inquina paga” (che consiste nell’addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento (C.d.S., Sez. IV, n. 7121/2018). L’individuazione del responsabile, quindi, può basarsi anche su elementi indiziari (quali, a mero titolo esemplificativo, la tipica riconducibilità dell’inquinamento rilevato all’attività industriale condotta sul fondo o la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato), giacché la prova può essere data in via diretta o indiretta, potendo cioè, in quest’ultimo caso, l’Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c. (cfr., ex multis, T.A.R. Milano, Sez. III, 2 dicembre 2019, n. 2562; T.A.R. Brescia, Sez. I, 6 marzo 2020, n. 202; T.A.R. Bologna, Sez. II, 29 ottobre 2020, n. 677). Laddove l’Amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l’ascrivibilità dell’inquinamento a un soggetto, spetta a quest’ultimo l’onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare – con pari analiticità – la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell’inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668).>>
Tar Lombardia-Brescia, sez. I, sentenza n. 99 del 4 febbraio 2022 L'art. 34 c. 20 del D.L. n. 179 del 18.10.2021 (convertito nella L. n. 221/2012) dispone che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste". Peraltro, il c.25 dello stesso articolo precisa che "I commi da 20 a 22 non si applicano (…) alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. (…)". Ne consegue che nel caso di specie, la procedura aperta indetta dal Comune per l'affidamento in concessione, per un periodo di trentacinque anni, della gestione della farmacia comunale di nuova istituzione, concernendo l'affidamento della gestione di una farmacia comunale, non era subordinata alla previa redazione della relazione in questione.
Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza n. 91 del 11 febbraio 2022, L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 ha come destinatari dell'obbligo di rimozione in via principale l'inquinatore e, in solido, il proprietario del terreno e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui "chi inquina paga". La disposizione in questione è infatti chiara nell'imporre, in via solidale, le conseguenze ripristinatorie della condotta lesiva dell'ambiente anche al proprietario nell’eventualità in cui quest’ultimo si sia reso colpevole di inidonea vigilanza sui beni interessati dall'abbandono dei rifiuti. Ciò implica l’insufficienza della sola titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate per essere obbligati alla rimozione dei rifiuti, richiedendo, invero, il legislatore l’accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico in ordine ai fatti contestati (T.A.R. Puglia n. 54/2022). Il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul bene risponde della bonifica del suolo, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove sia responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito (T.A.R. Campania, n. 8007/2021). È pertanto illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all’imputabilità dell’illecito contestato sotto il profilo soggettivo, l’ordinanza emessa nei confronti del proprietario del terreno, nel caso siano stati omessi gli accertamenti in contraddittorio con il soggetto interessato per accertare la rimproverabilità della condotta.
Corte dei conti:
Self Enti Locali, Liguria, del. 5/2022 – Trattamento accessorio etero-finanziato e deroga al tetto del 2016
Self Enti Locali, Veneto, del. 12/2022 – Capacità assunzionali: nella spesa da considerare anche il personale comandato
Approfondimenti
IFEL, Ripartizione fondo ristorativo minori entrate CUP per circhi e spettacoli viaggianti
Rivista della Corte dei conti, La Corte dei conti nella recente giurisprudenza costituzionale
Rivista della Corte dei conti, La giurisdizione sulla dismissione di una quota di società a partecipazione pubblica
Rivista della Corte dei conti, L’incidenza degli assetti statutari e normativi sull’in house providing alla luce delle tendenze pretorie eurounitarie e nazionali
Rivista della Corte dei conti, I servizi pubblici locali nel prisma della concorrenza, della regolazione e della gestione
Salvis juribus, L’art. 80 del codice dei contratti pubblici ancora al centro del dibattito
Salvis juribus, L’acquisto della proprietà da parte della Pubblica Amministrazione per usucapione
UPEL, Rassegna enti locali n. 6/2022
ntplusentilocaliedilizia, Incarichi extra, incentivi per maggior gettito, capacità assunzionale e categorie protette
ntplusentilocaliedilizia, Il rebus dei solleciti di pagamento fino a 10mila euro
ntplusentilocaliedilizia, Verifiche sul fondo di garanzia debiti commerciali da parte dell'organo di revisione
Gazzetta Ufficiale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2021 Riparto del Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 10 milioni di euro. (22A00877) (GU Serie Generale n.30 del 05-02-2022)
Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)
Altro
IFEL, Catalogo eventi
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