Mensa e buoni pasto, la Cassazione chiarisce: decisione rimessa agli enti locali
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5477 dell’11 marzo 2026 precisa che il CCNL non pone alcun obbligo in capo agli enti locali a garantire la mensa o il servizio sostitutivo di buoni pasto.
Redazione | 17 Mar 2026
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5477 dell’11 marzo 2026 precisa che il CCNL non pone alcun obbligo in capo agli enti locali a garantire la mensa o il servizio sostitutivo di buoni pasto.
Si tratta infatti di una scelta organizzativa interna, che ogni amministrazione può adottare solo se dispone delle risorse economiche necessarie e dopo un confronto con i sindacati.
In altre parole, il buono pasto non è un diritto sempre garantito, ma una possibilità che l’ente può attivare in base al proprio bilancio e alla propria struttura.
La contrattazione collettiva, infatti, non attribuisce ai dipendenti un diritto soggettivo al pagamento del pasto, ma prevede unicamente la facoltà del singolo ente territoriale di istituire il servizio mensa o, in alternativa, di corrispondere il buono sostitutivo, sempre compatibilmente con le risorse disponibili e previo confronto sindacale
Corte Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 5477 11 Marzo 2026 (1)