La prova preselettiva nei concorsi – Sentenza Tar Liguria 235/2026

La sentenza chiarisce che la prova preselettiva “non costituisce “prova d’esame” in senso stretto, ma strumento prodromico e funzionale a snellire e velocizzare la procedura”

Luca Costantini | 25 Feb 2026

Il TAR Liguria con sentenza 235/2026  si pronuncia sulla legittimità di una prova preselettiva prevista da un bando di un Comune, si assumevano a tempo pieno e indeterminato 145 Agenti di Polizia Locale.

Il bando prevedeva la possibilità di espletare una prova preselettiva, un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie indicate come programma delle prove scritte e orali “e/o” test di tipo psicoattitudinale.

La prova preselettiva si svolgeva con la somministrazione di un questionario di 40 quesiti a risposta multipla di tipo linguistici, matematico aritmetici e deduttivi. La prova durava trenta minuti e veniva valutata mediante l’attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta, la decurtazione di 0,50 punti per la risposta errata o multipla e la decurtazione di 0,25 punti per la risposta non data. I criteri erano stati comunicati ai candidati prima dell’inizio della prova.

Alcuni candidati non ammessi impugnavano il bando e gli atti della preselezione. Si contestava: “l’indeterminatezza dell’oggetto della prova preselettiva per l’uso, nel bando, della congiunzione “e/o” tra materie concorsuali e test psicoattitudinali; la mancata predeterminazione con congruo anticipo dei criteri di valutazione; l’irragionevolezza dell’esiguo tempo assegnato (30 minuti per 40 quesiti); nonché l’illegittimità derivata degli atti di approvazione della graduatoria e di prosecuzione della procedura concorsuale”.

La sentenza chiarisce che la prova preselettiva “non costituisce “prova d’esame” in senso stretto, ma strumento prodromico e funzionale a snellire e velocizzare la procedura”. Le garanzie strutturate per le prove concorsuali in senso stretto non sono automaticamente estensibili per la fase preselettiva. In questo senso viene altresì richiamata giurisprudenza conforme (T.A.R. Lazio,Roma, Sez. I, 18 settembre 2023, n. 13832; vd. inoltre Cons. Stato, Sez. VII,31 marzo 2023, n. 3336; Cons. St., Sez. IV, n. 2797/2004).

L’Amministrazione, nella configurazione di contenuti e modalità della prova preselettiva, gode di un’ampia discrezionalità tecnica che è sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti dell’illogicità manifesta, dell’irragionevolezza o del travisamento dei presupposti.

Il TAR, esaminando i motivi del ricorso, prosegue evidenziando che “la congiunzione “e/o” — lungi dal generare un’incertezza semantica — esplicita un modulo organizzativo flessibile, fisiologico in contesti a elevata partecipazione, che consente alla commissione di calibrare la verifica in funzione delle esigenze di celerità, imparzialità ed economicità senza pregiudicare la conoscibilità ex ante del possibile contenuto della prova”.

La sentenza evidenzia anche come non sussista un obbligo di pubblicazione con un particolare anticipo dei criteri di punteggio. Si ritiene quindi sufficiente la diffusione fatta degli stessi in sede di prova.

La sentenza non trova irragionevole o illogico neanche la durata della prova a quiz che appartiene al merito tecnico dell’azione amministrativa. La commissione aveva anche esplicitato la ragione della scelta temporale: la verifica della capacità dei candidati di operare in condizioni di urgenza, caratteristica coerente con le funzioni affidate ad un agente di polizia locale.