La Corte dei Conti sulla riforma della responsabilità amministrativa
La legge 1/2026 al vaglio della Corte dei Conti
Redazione | 06 Mar 2026
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Lazio, con la Sentenza n. 82 del 20/2/2026 interviene sulla Legge 1/2026 e si pronuncia sui “tetti certi” al risarcimento
La legge 1, per superare la cosiddetta “paura della firma”, tipizza la colpa grave, introduce tetti certi al risarcimento (massimo 30% del danno e comunque non oltre il doppio della retribuzione annua), rende obbligatoria la copertura assicurativa prima dell’assunzione di incarichi che comportino gestione di risorse pubbliche e si applica retroattivamente anche ai giudizi in corso non ancora definiti da sentenza passata in giudicato al 22 gennaio 2026
La sentenza 82/2026 tratteggia anche le caratteristiche e prerogative della Corte che è la “coscienza finanziaria” della Repubblica nonché un’Istituzione dello Stato-comunità, operando, non a tutela e a vantaggio esclusivo dell’Amministrazione intesa quale Stato-apparato con un proprio patrimonio, bensì a tutela dei cittadini e delle imprese da cui originano le risorse pubbliche gestite da funzionari e dipendenti della P.A.
Ancora la Corte dei conti è l’unica magistratura che è stata designata dall’Assemblea costituente (e prima ancora nell’organizzazione dello Stato unitario monarchico) ad esercitare, con piena indipendenza magistratuale le tre funzioni fondamentali del Giudice (giudicante, inquirente e di “controllo neutrale” di sandulliana memoria).
Il giudice contabile si sofferma in special modo sul tetto generalizzato al danno che può essere a carico del responsabile. (“Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”).
Per il giudice da un’interpretazione letterale della norma potrebbe sembrare (in termini simili il dossier del 21 maggio 2025 del Senato della Repubblica) che il Giudice contabile sia obbligato ad esercitare sempre il potere riduttivo ma così non può essere.
Della legge 1/2026 si deve dare un’interpretazione costituzionalmente ed eurounitariamente orientata. A tal proposito vengono richiamate molteplici norme sovraordinate alla legge della repubblica: artt 28-97-118 Cost, Fiscal compact, disciplina europea sul sistema dei conti pubblici (art. 126 TFUE unitamente al Protocollo n. 12 sui disavanzi pubblici eccessivi, Regolamenti del Consiglio del 17 giugno 1997, n. 1446 e 1447, ss.mm.; Risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, n. 97/C – c.d. patto di stabilità e crescita comunitario; Regolamento del Consiglio europeo del 25 giugno 1996, n. 2223/96 – c.d. “sistema SEC 95” – ora sostituito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 549/2013, in vigore dal 1° settembre 2014, c.d. sistema “SEC 2010” – sul conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni)
A questo punto la sentenza prende in esame altri due aspetti significativi. La sentenza della corte Costituzionale 132 del 16 luglio 2024 e la copertura di spesa che ogni legge deve aver garantita.
La sentenza ricorda che la Corte costituzionale, de jure condendo, aveva ipotizzato la generalizzazione del tetto alla risarcibilità che “per ragioni di equità nella ripartizione del rischio [avrebbe potuto] non essere addossato al dipendente pubblico”: la strada seguita dal legislatore con la legge 1. Il Giudice Contabile ricorda che i passaggi de jure condendo non sono vincolanti e pur se in conflitto con l’effetto utile del diritto eurounitario imposta dalla Corte di giustizia non si pone una questione di disapplicazione del “formante giurisprudenziale sovrano”.
Andando ora alla “copertura di spesa” l’obbligatorietà dell’azione riduttiva produce un gravoso “onere” determinato dalla riduzione delle entrate pubbliche derivanti dalla compensazione del pregiudizio alla finanza pubblica e, quindi, una legge priva di copertura di spesa con evidente squilibrio del bilancio (art. 81 Cost.).
La sentenza si conclude comunque con una non condanna per mancanza di colpa grave. Si può quindi concludere come il caso di specie asseveri che le problematiche evidenziate quali esigenze giustificative della riforma 2026 (“paura della firma” e la “burocrazia difensiva”; necessità di distinguere tra amministratori “attenti e prudenti” e funzionari “infedeli e incapaci”) vengono pienamente soddisfatte dalla soglia della colpa grave (non esistente nel caso di specie, potendo ravvisarsi al più una colpa lieve o lievissima del convenuto), senza ricorrere al depotenziamento generalizzato e astratto dell’azione di responsabilità amministrativa conseguente ad un obbligatorio ed automatico esercizio del potere riduttivo, dovendosi ritenere che l’utilizzo costituzionamente ed eurounitariamente orientato di quest’ultimo sia esclusivamente quello facoltizzante fondato su una valutazione discrezionale e in concreto del Giudice contabile