Il Segretario nel cuore dell’autonomia siciliana
Interpretare la complessità, custodire l’equilibrio, guidare l’Istituzione - un contributo del collega Massimo Gangemi
Massimo Gangemi | 25 Feb 2026
Desidero approfittare di questa occasione per condividere, partendo da un caso concreto, alcune riflessioni che, sono certo, appartengono al vissuto professionale di molti di noi che operano nel contesto normativo della Regione siciliana. Pochi giorni fa ho letto la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 32 del 19 gennaio 2026, una pronuncia che, ancora una volta, a quasi cinquant’anni dall’entrata in vigore della L.R. 78/1976, ribadisce un principio che dovrebbe essere ormai acquisito: qualsiasi opera realizzata dopo l’introduzione del vincolo dei 150 metri dalla battigia non può essere sanata.
Cinquant’anni. Cinquant’anni di contenziosi, interpretazioni, tentativi di aggirare o riformulare un vincolo che, pur nella sua linearità, continua a generare dubbi, ricorsi, aspettative e delusioni. Eppure, ancora oggi, il Giudice amministrativo è chiamato a riaffermare ciò che dovrebbe costituire patrimonio comune.
Questa sentenza, più di molte altre, restituisce la misura delle difficoltà che la normativa regionale può creare all’interno degli enti locali. Non perché la legge sia priva di fondamento, ma perché il sistema normativo siciliano è un vero territorio di confine, un luogo in cui autonomia speciale, principi costituzionali e stratificazioni legislative convivono in un equilibrio delicato, talvolta instabile.
Ed è proprio in questo scenario che noi segretari siamo chiamati a operare ogni giorno.
UN SISTEMA A GEOMETRIA VARIABILE
L’ordinamento degli enti locali in Sicilia non è semplicemente diverso da quello nazionale, è un sistema amministrativo a geometria variabile, un laboratorio giuridico permanente nel quale norme regionali, principi statali e giurisprudenza si intrecciano in modo dinamico.
Gli enti locali siciliani vivono in una condizione di doppia cittadinanza normativa, da un lato appartengono all’ordinamento regionale, con leggi proprie, spesso originali e talvolta anticipatrici, dall’altro restano parte dell’ordinamento statale, che impone principi fondamentali inderogabili.
Il risultato è un quadro complesso, stratificato, in continua evoluzione. E noi Segretari siamo chiamati a ricomporlo ogni volta, come geometri istituzionali che ridisegnano i confini interpretativi a seconda del caso concreto.
IL RUOLO DEL SEGRETARIO, CUSTODE DELL’EQUILIBRIO ISTITUZIONALE
In questo contesto, il nostro ruolo assume una dimensione che va ben oltre la mera applicazione delle norme. Siamo custodi dell’equilibrio istituzionale, interpreti di un sistema multilivello, mediatori tra autonomia regionale e principi costituzionali, garanti della legalità e della coerenza amministrativa, punti di riferimento tecnici per amministratori, dirigenti e funzionari.
La nostra è una responsabilità silenziosa ma decisiva. Ogni giorno affrontiamo questioni che richiedono non solo conoscenza normativa, ma anche sensibilità istituzionale, capacità di lettura sistemica e prudenza interpretativa.
Da tempo, i Segretari comunali siciliani e, più in generale, i Segretari che operano sull’intero territorio nazionale avvertono la necessità di un luogo di convergenza interpretativa, un contesto autorevole e condiviso nel quale confrontarsi, discutere, elaborare soluzioni e costruire una memoria professionale comune. Le norme e le pronunce richiamate non rappresentano un elenco esaustivo, ma uno stimolo alla riflessione, un punto di partenza sul quale ciascun collega potrà offrire contributi, analisi e interpretazioni.
- L’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, L.R. 48/1991 E TUEL
Quando penso all’ordinamento degli enti locali in Sicilia, mi torna alla mente l’immagine di un mosaico antico, prezioso, complesso, affascinante, ma composto da tessere che non sempre combaciano alla perfezione. La L.R. 48/1991 è una di quelle tessere centrali, una pietra angolare che ha dato forma al nostro sistema locale recependo la legge 142/1990, reinterpretandola però secondo la sensibilità e le esigenze della Regione.
Non è mai stata una semplice trasposizione. È stata una scelta identitaria, con la quale la Sicilia ha voluto costruire un proprio modello, un proprio equilibrio tra organi politici, controlli, funzioni dirigenziali e ruolo del Segretario. E noi, ogni giorno, viviamo dentro questo modello, con le sue potenzialità e le sue inevitabili complessità.
Poi è arrivato il TUEL, nel 2000, aprendo un nuovo capitolo. Nel resto d’Italia ha sostituito integralmente la legge 142/1990, da noi, invece, si è aggiunto come ulteriore livello interpretativo, applicabile solo “in quanto compatibile”, una formula che, come sappiamo, apre più interrogativi che certezze.
La Corte Costituzionale ha più volte ricordato che l’autonomia regionale non è un territorio senza confini, i principi fondamentali dell’ordinamento statale restano un limite invalicabile. Il C.G.A.R.S., dal canto suo, ha ribadito che la L.R. 48/1991 continua a essere la nostra bussola primaria.
E così, ogni volta che affrontiamo un tema di organizzazione, competenze, controlli o rapporti tra organi, ci ritroviamo a navigare tra queste due sponde, la normativa regionale, con la sua originalità, e il TUEL, con la sua funzione suppletiva.
Un equilibrio delicato, che richiede attenzione, prudenza e una buona dose di esperienza. Ma è anche ciò che rende il nostro lavoro così stimolante, ogni questione è una fattispecie che richiede un’analisi puntuale, ogni interpretazione è un esercizio di ricostruzione sistematica.
- IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, L.R. 7/2019
Se l’ordinamento degli enti locali è un mosaico, il procedimento amministrativo è il filo che tiene insieme tutte le tessere. E in Sicilia questo filo ha una trama particolare, perché la L.R. 7/2019, pur recependo la legge 241/1990, ha introdotto specificità che incidono quotidianamente sulla gestione degli atti.
Anche qui, il recepimento non è stato un semplice copia-incolla. La Regione ha modellato il procedimento secondo una propria logica, introducendo regole sui termini, sul silenzio, sulla conferenza di servizi, sull’accesso agli atti e sul ruolo del responsabile del procedimento, che spesso richiedono un attento coordinamento con i principi nazionali.
E noi Segretari lo sappiamo bene, basta un termine non rispettato, una comunicazione omessa, una conferenza di servizi impostata male, per trovarsi davanti a un potenziale contenzioso.
La giurisprudenza è intervenuta più volte a tracciare i confini. Il TAR Sicilia ha ricordato che i principi fondamentali della legge 241/1990 non possono essere derogati. Il C.G.A.R.S. ha richiamato l’art. 97 della Costituzione come faro imprescindibile. La Corte Costituzionale ha ribadito che i principi generali dell’ordinamento e le grandi riforme economico sociali devono essere rispettati anche in Sicilia.
E così, ogni procedimento diventa un esercizio di equilibrio, tra autonomia regionale e principi nazionali, tra esigenze operative e vincoli normativi, tra innovazione e tradizione.
La L.R. 7/2019 ci offre strumenti utili, ma richiede una lettura attenta e una capacità interpretativa che non può essere improvvisata. È qui che il nostro ruolo emerge con forza, siamo noi a garantire che il procedimento sia corretto, lineare, trasparente, rispettoso dei diritti dei cittadini e delle regole dell’ordinamento.
III. URBANISTICA E AMBIENTE, UN TERRITORIO DI CONFINE
Quando ci occupiamo di urbanistica e ambiente in Sicilia, abbiamo spesso la sensazione di muoverci in un territorio di confine, un ambito in cui le norme non sono mai soltanto norme, ma diventano storia, identità, conflitti, aspettative e, inevitabilmente, contenziosi. È un settore nel quale la Regione ha costruito negli anni un impianto normativo ricco, talvolta innovativo e coraggioso, ma non sempre perfettamente coordinato con la legislazione statale.
La L.R. 78/1976, con il celebre vincolo dei 150 metri dalla battigia, è forse l’esempio più emblematico. Una disposizione semplice nella formulazione, ma capace di generare mezzo secolo di interpretazioni, ricorsi, speranze di sanatoria e, come confermato di recente dalla sentenza C.G.A.R.S. n. 32/2026, l’ennesima riaffermazione di un principio che dovrebbe essere ormai consolidato, ciò che è stato costruito dopo l’entrata in vigore del vincolo non può essere sanato.
Ma la L.R. 78/1976 è solo una delle molte tessere di questo mosaico. Accanto ad essa convivono la L.R. 71/1978, la L.R. 35/1987, la L.R. 15/1991, la L.R. 17/1994, la L.R. 13/2015, la L.R. 16/2016, la L.R. 19/2020.
A queste si affiancano le norme nazionali, il D.P.R. 380/2001, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Codice dell’ambiente, le norme antisismiche, quelle sulla rigenerazione urbana, oltre alle direttive europee recepite dallo Stato.
Il risultato è un sistema in cui ogni intervento edilizio, ogni variante urbanistica, ogni autorizzazione paesaggistica diventa un esercizio complesso, nel quale la domanda non è mai soltanto “cosa dice la legge?”, ma “quale legge si applica?”, “in che misura?”, “con quali limiti?”, “alla luce di quale giurisprudenza?”. Un quadro reso ancor più articolato dal continuo oscillare tra recepimento statico e recepimento dinamico delle norme sovraordinate, che impone agli operatori di verificare non solo il contenuto della disposizione richiamata, ma anche se essa debba essere applicata nella versione vigente al momento del rinvio o in quella successivamente modificata.
In questo scenario, noi Segretari siamo chiamati a svolgere un ruolo di interpreti, mediatori e garanti. Siamo noi a ricostruire il quadro normativo applicabile, a verificare la compatibilità tra norme regionali e principi nazionali, a ricordare che un vincolo paesaggistico non è un’opinione, che un limite ambientale non è negoziabile, che una norma regionale non può derogare a un principio costituzionale.
La Corte Costituzionale lo ribadisce da anni, la tutela dell’ambiente e del paesaggio è un valore primario e assoluto, che non può essere sacrificato sull’altare dell’autonomia regionale.
UN LUOGO DI CONVERGENZA INTERPRETATIVA
Osservando il quadro normativo regionale nel suo insieme, appare evidente che molte delle difficoltà operative che affrontiamo non derivano soltanto dalla specialità statutaria della Sicilia, che rappresenta anzi un tratto identitario, ma dal progressivo sovrapporsi di interventi legislativi regionali spesso privi di un coordinamento sistematico con la normativa statale e con i principi generali dell’ordinamento. Una stratificazione che ha prodotto un sistema ricco, ma irregolare, nel quale le norme dialogano tra loro solo in parte e richiedono un lavoro interpretativo costante, paziente, quasi artigianale.
In questo contesto, il ruolo dei Segretari comunali e provinciali assume una centralità che va ben oltre la dimensione tecnica. Siamo chiamati a essere custodi dell’equilibrio istituzionale, garanti della legalità, interpreti di norme che non sempre parlano la stessa lingua, mediatori tra esigenze operative e vincoli costituzionali. Siamo spesso il punto di riferimento silenzioso ma imprescindibile degli enti locali, coloro che ricompongono il quadro, sciolgono i nodi, individuano la strada corretta quando le norme sembrano indicarne più di una.
Da questa consapevolezza nasce l’esigenza di un luogo comune di confronto. Non un semplice contenitore di documenti, ma uno spazio vivo, un ambiente di dialogo, approfondimento e partecipazione. Un contesto nel quale ciascuno possa portare la propria esperienza, le proprie interpretazioni, i propri dubbi e le proprie soluzioni. Un luogo dove la pluralità delle letture possa trasformarsi in convergenza interpretativa, in un patrimonio condiviso capace di ridurre le disomogeneità applicative e rafforzare la nostra identità professionale.
Il mio auspicio è che questo progetto diventi davvero la nostra casa comune, un punto di incontro, di riconoscimento reciproco, di crescita collettiva, un luogo dove la complessità del sistema normativo siciliano non sia più un ostacolo, ma un terreno fertile per il confronto e per la costruzione di interpretazioni più uniformi, consapevoli e condivise.
Operiamo in una Regione che, per storia e struttura, rappresenta un unicum nel panorama amministrativo nazionale. Proprio per questo abbiamo bisogno di strumenti capaci di valorizzare tale unicità, trasformandola da fonte di difficoltà in occasione di crescita professionale, dove la complessità si fa conoscenza, la conoscenza diventa condivisione e la condivisione si traduce in forza.
Massimo Gangemi