Il diritto di accesso di un comune ad una cooperativa sociale partecipata (sentenza del Consiglio di Stato)

15 Nov 2017

Il comune ha il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti ad una cooperativa sociale partecipata dal medesimo.Le disposizioni della legge n. 241 del 1990 si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Pertanto, nel caso di specie, non v’è pertanto ragione alcuna perché la Cooperativa Sociale costituita, dal Comune e altri enti pubblici, con partecipazione minoritaria anche di alcuni privati, neghi il domandato accesso al partecipante Comune. La partecipazione dell’ente locale nella società cooperativa è invero strumento per la realizzazione di finalità pubbliche, seppure sotto forme privatistiche: da qui la sussistenza di detto suo interesse ad accedere ai documenti richiesti, necessari per la valutazione della corrispondenza dell’attività di interesse pubblico della cooperativa agli scopi per cui è stata costituita e, correlativamente, alle ragioni pubbliche che sono a fondamento della partecipazione dell’ente pubblico. È dunque indubbia la titolarità comunale di un interesse qualificato, alla luce degli artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990, alla cognizione dei documenti specificati nell’istanza: che evidenziava esplicitamente lo specifico fine cui la domanda di accesso era preordinata (la possibilità di esercitare i poteri di controllo sull’amministrazione e gestione della società) e l’attinenza della documentazione a tale interesse. 

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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5099 del 6 novembre 2017