Elezioni amministrative 2026: conto alla rovescia per la Relazione di fine mandato
Fissata la data per le elezioni amministrative, programmate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno, entra ora nel vivo l’obbligo di predisporre la Relazione di fine mandato, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, quale strumento fondamentale di trasparenza e rendicontazione dell’azione amministrativa.
Franca Bonanata | 26 Feb 2026
Sebbene non sia ancora stato adottato il decreto che fissa formalmente la data delle prossime elezioni amministrative, il Consiglio dei Ministri, riunito mercoledì 18 febbraio, ha preso atto delle comunicazioni del Ministro dell’Interno riguardanti la nuova tornata elettorale. Secondo quanto illustrato, il voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali dei 626 comuni a statuto ordinario è programmato per i giorni 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno.
Con la definizione delle date da parte del Governo, per gli enti locali entra ora nel vivo l’obbligo di predisporre la Relazione di fine mandato, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, quale strumento fondamentale di trasparenza e rendicontazione dell’azione amministrativa.
Cos’è la Relazione di fine mandato
La Relazione di fine mandato è il documento attraverso il quale l’ente locale illustra la situazione finanziaria e patrimoniale, i principali risultati raggiunti e lo stato di attuazione dei programmi.
La scadenza chiave: 25 marzo 2026
La Relazione deve essere sottoscritta non oltre il 60° giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Poiché le elezioni sono fissate al 24 maggio 2026, la scadenza è il 25 marzo 2026.
Il caso dei Comuni andati al voto nell’autunno 2020
Anche per i Comuni che sono andati al voto nell’autunno 2020 il termine per la sottoscrizione della Relazione di fine mandato è fissato al 25 marzo 2026, poiché deve essere calcolato a ritroso dalla data effettiva delle nuove elezioni e non dalla scadenza naturale del mandato. Lo ha chiarito la Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 17/SEZAUT/2025, affermando che:
«Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato».
Sanzioni in caso di mancato adempimento
Le conseguenze previste dall’art. 4 del D.Lgs. 149/2011 sono particolarmente rilevanti e sottolineano l’importanza dell’adempimento.
La mancata redazione, certificazione, trasmissione o pubblicazione della Relazione di fine mandato comporta infatti:
- la riduzione del 50% dell’indennità del Sindaco per le tre mensilità successive;
- la riduzione del 50% degli emolumenti del responsabile finanziario o del segretario generale, qualora non abbiano provveduto alla predisposizione della Relazione.
Si tratta di sanzioni dirette, automatiche e di natura retributiva, che incidono pesantemente sulle retribuzioni degli organi coinvolti. La norma configura quindi l’adempimento come un obbligo non solo formale, ma sostanziale, con un impatto immediato in caso di omissioni.
Di seguito si propone una checklist operativa con le principali attività da svolgere e le relative scadenze, utile per supportare gli enti nell’adempimento degli obblighi previsti.
Checklist operativa – Relazione di Fine Mandato 2026 con Scadenze
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n. |
Attività |
scadenza |
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1. |
Predisposizione della Relazione – avvio lavori |
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2. |
Redazione bozza |
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3. |
Sottoscrizione Sindaco |
25 marzo 2026 |
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4. |
Invio ai Revisori |
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5. |
Certificazione (entro 15 giorni) |
9 aprile 2026 |
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6. |
Trasmissione alla Corte dei Conti (entro 3 giorni dalla certificazione) |
12 aprile 2026 |
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7. |
Pubblicazione sul sito istituzionale (entro 7 giorni dalla certificazione) |
16 aprile 2026 |
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8. |
Caricamento in Amministrazione Trasparente |
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Franca Bonanata