Contributi previdenziali degli amministratori comunali. Due recenti pareri della Corte dei conti
23 Nov 2017
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di vedersi riconosciuti dall’ente i contributi previdenziali, ex articolo 86, comma 2, del Tuel, a seguito delle dimissioni dalla propria carica di consigliere di amministrazione di una società partecipata dal comune medesimo.
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I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 316/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 novembre, hanno ribadito che ai fini del riconoscimento del diritto al pagamento dei contributi è necessario che l’amministratore comunale abbia volontariamente sospeso (e non cessato definitivamente) la propria attività lavorativa (lavoro autonomo) per svolgere il proprio mandato elettivo (che può essere ripresa alla fine del mandato elettorale).
Fonte: Self-entilocali
Si evidenzia che qualche giorno fa è stata pubblicata la deliberazione della Sezione Emilia Romagna n. 154 del 24 ottobre 2017 che sullo stesso argomento, confermando un consolidato orientamento delle sezioni regionali della Corte, ha chiarito che la possibilità per un Comune di farsi carico, secondo i criteri stabiliti nel decreto interministeriale del 25 maggio 2001, del pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti per l’attività libero professionale svolta dal sindaco, prevista dall’art. 86, comma 2, del Testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000, è subordinata all’effettivo mancato svolgimento dell’attività professionale