Comunicato n. 1/2022. Riscontro istanza del 24.03.2022 presentata dalla lista Nuova Unione

26 Mar 2022

Il Presidente dell’Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali, Maurizio Moscara ha emesso il Comunicato n. 1/2022 avente ad oggetto “Riscontro istanza del 24.03.2022 presentata dalla lista Nuova Unione”. Con tale istanza era stata inoltrata richiesta di modifica del modello di delega pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione il giorno precedente. “La modifica dovrebbe riguardare la formulazione del testo nella parte in cui non prevede che il conferimento della delega debba essere basato esclusivamente sul rapporto fiduciario intercorrente tra delegante e delegato, rapporto che presuppone la necessaria assenza, nei contenuti della delega, di indicazioni vincolanti inerenti al diritto di intervento e all’espressione del voto”.

Rispetto a tale richiesta il Presidente dell’Unione evidenzia “i seguenti aspetti:

a) Il modello di delega riproduce esattamente il testo formulato in occasione dei congressi del 2014 e del 2017 condividendone le ragioni che supportavano quella scelta. Infatti, le modifiche statutarie che hanno preceduto il XX Congresso nazionale hanno inteso allargare la partecipazione all’assise congressuale da parte della base, cancellando la modalità di partecipazione tramite la figura dei delegati (eletti nei rispettivi congressi regionali). Ciò ha determinato che, posta la preferenza da parte dello statuto alla partecipazione diretta al congresso tramite la modalità in presenza, l’esercizio della delega rimanesse in funzione del tutto residuale ed eccezionale e che non andasse nel modo più assoluto incoraggiato. Anzi, la norma statutaria che regola la fattispecie, non prevedendo limiti quantitativi, potrebbe astrattamente determinare effetti del tutto distorsivi, come accadrebbe nel caso di un congresso in cui il numero delle deleghe sovrasti (e non di poco) quello dei colleghi presenti (art. 7, c. 2 e 3, e art. 8, c. 5). Per questo motivo, nel corso dei lavori del gruppo di studio sulle modifiche statutarie il 18 Settembre a Roma, erano emerse proposte che prevedevano la partecipazione al congresso dei soli presenti. La delega è dunque strutturata su un rapporto fiduciario per precisa volontà dello Statuto o, meglio, delle modifiche che furono apportate sin dal 2014. Del resto, anche prima di quel congresso, quando la partecipazione era riservata ai soli delegati indicati nei congressi regionali, questi ultimi non erano condizionati da alcun vincolo nel diritto di intervento e nella espressione del voto e decidevano autonomamente: le loro opinioni e le loro convinzioni, ora come allora, si formano e si formavano nel corso del dibattito congressuale, come è giusto che sia. Ragionare in modo diverso, ridurrebbe il soggetto delegato a svolgere il ruolo di mero messo o portalettere della volontà altrui: e ciò sarebbe davvero mortificante per la massima assemblea rappresentativa di una grande organizzazione sindacale come la nostra. Va peraltro osservato come l’indicazione esplicita di una preferenza di voto con conseguente vincolo di comportamento renderebbe evidente il risultato parziale ancor prima dello svolgimento del dibattito congressuale. E ciò costituirebbe una ulteriore anomalia.

b) La circostanza in base alla quale la delega debba essere conferita esclusivamente al segretario provinciale o regionale è fondata sulle stesse argomentazioni di cui al punto precedente: dare ufficialità a un meccanismo residuale ed eccezionale. La possibilità di variare tale schema è oggetto di specifica modifica statutaria. A tal proposito rammento che l’ordine del giorno diretto a non procedere ad alcuna modifica statutaria prima dello svolgimento del XXII Congresso è stato approvato nel corso del Consiglio nazionale del 12 Marzo scorso con due soli voti contrari. E questo è un segnale chiaro della volontà della base e degli organi che la rappresentano.

c) Prima del 2014, la partecipazione al congresso era un diritto da conquistare che a volte si trasformava, in modo distorto, in una sorta di privilegio gestito dalle classi dirigenti di alcune regioni legate a logiche di controllo della base. Dal 2014, queste logiche sono state finalmente superate dopo una “lunga marcia” che ha determinato in modo spontaneo e coraggioso la democratizzazione dei meccanismi di partecipazione e l’emancipazione da strutture di condizionamento nella partecipazione e nel voto. E ciò vuol dire che, in definitiva, la partecipazione diretta è la base della democrazia.

La richiesta avanzata deve dunque ritenersi non accoglibile”.

Qui il link al Comunicato integrale n. 1/2022 in formato pdf.