Compensi al personale interno incaricato nelle commissioni di concorso
La Corte dei Conti Emilia-Romagna interviene sul tema dei compensi al personale interno incaricato nelle commissioni di concorso con la deliberazione n. 171/2025/PAR
Redazione | 25 Feb 2026
La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna ha risposto a un quesito dell’Unione dei Comuni Valnure e Valchero riguardante il trattamento economico spettante ai dipendenti interni che svolgono il ruolo di presidente, membro o segretario nelle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. In particolare, il quesito riguarda:
- la corretta qualificazione di tali compensi;
- la loro eventuale inclusione nei fondi del salario accessorio;
- e, soprattutto, la loro assoggettabilità al limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, così come previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017
- Natura dei compensi
La Corte chiarisce che i compensi per la partecipazione alle commissioni hanno natura di trattamento accessorio perché si tratta di attività aggiuntive, temporanee e svolte “in ragione dell’ufficio”, come previsto dall’art. 3, comma 12, della legge n. 56/2019.
- Inclusione nei fondi del salario accessorio
Pur non entrando nel merito perché spetta alla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, definire le modalità di alimentazione dei fondi e le tipologie di compensi che vi possono essere imputati, e interpretare in modo puntuale le singole clausole contrattuali, la Corte ritiene coerente e auspicabile imputare questi compensi:
- ai fondi del salario accessorio per il personale non dirigente;
- ai fondi per la dirigenza per i dirigenti.
Ciò favorisce trasparenza, controllo della spesa e coerenza con i vincoli finanziari.
- Assoggettamento al tetto del trattamento accessorio
La Corte afferma con nettezza che i compensi sono soggetti al limite complessivo previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 perché il tetto è onnicomprensivo e include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio, salvo esplicite deroghe legislative (che qui non esistono).
- Deroga per i dirigenti (L. 56/2019, art. 3, c. 14)
La norma che deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti:
- consente di riconoscere il compenso anche ai dirigenti,
- ma non esclude tali somme dal tetto del trattamento accessorio.