Assemblee sindacali sul prossimo referendum confermativo sulla riforma dell’ordinamento giudiziario
Vanno autorizzate?
Franca Bonanata | 09 Mar 2026
Negli ultimi giorni, diverse amministrazioni pubbliche e private ricevono richieste di assemblee sindacali aventi ad oggetto il referendum confermativo sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, che si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026, per discutere i contenuti della riforma.
Si pone, quindi, il tema se autorizzare o negare le assemblee stante il tema non propriamente sindacale.
Inquadramento normativo
L’art. 20 Statuto Lavoratori (L. 300/1970) garantisce il diritto di assemblea nei luoghi di lavoro, indetta da RSA/RSU su “materie di interesse sindacale e del lavoro”, entro 10 ore annue retribuite (salvo CCNL), con preavviso e modalità definite contrattualmente. L’autonomia sindacale (art. 39 Cost.) preclude al datore un controllo preventivo sull’ordine del giorno, limitandone il ruolo a verifiche formali-organizzative.
Il recente CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, sottoscritto il 23 febbraio 2026, estende a 12 ore il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee sindacali (cfr. art. 11).
Limiti al diniego
Il datore può opporsi solo per violazioni formali o organizzative: mancato rispetto di preavviso, ordine di precedenza, limiti di ore annue o modalità previste dal contratto collettivo.
Un diniego motivato sull’attinenza dell’ordine del giorno al “sindacale” integra tipicamente condotta antisindacale ex art. 28 Statuto, da rimuovere giudizialmente, poiché la giurisprudenza esclude al datore un controllo di merito sull’oggetto.
Casi di diniego legittimo sull’oggetto – Orientamento giurisprudenziale
Eccezioni rare: se l’oggetto è manifestamente estraneo (es. temi non attinenti a lavoro/sindacale, come politica estera pura) o illecito (istigazione a reati, diffamazione), ma anche qui la valutazione spetta al giudice se contestata, non al datore preventivamente.
La giurisprudenza ribadisce l’illegittimità di rifiuti ostativi all’esercizio del diritto di assemblea, tutelato costituzionalmente (art. 39 Cost.), salvo violazioni espresse; legittima il rifiuto per aspetti diversi dall’oggetto, come partecipazione di estranei non autorizzati (solo dirigenti sindacali esterni, previo preavviso (es. Trib. Lavoro Venezia 21.11.2022).
In PA, vale lo stesso principio, con rinvio a CCNL settoriali per modalità aggiuntive, ma senza ampliare i poteri di sindacato dell’oggetto da parte dell’Amministrazione.
Limiti al diniego datoriale
Il datore può negare, quindi, per:
- superamento dei limiti ore/preavviso/CCNL;
- svolgimento dell’assemblea in luoghi incompatibili (non uffici operativi);
- partecipazione di estranei non autorizzati.
Un diniego motivato su “oggetto non sindacale” esporrebbe a ricorso ex art. 28 con alta probabilità di accoglimento (provvedimento in 48h).
Il precedente del Tribunale di Palermo (decr. 11.11.2025, n. 56156)
Un caso recente può essere utile per assumere una decisione in merito. Il caso è quello di un dirigente scolastico che ha revocato un’assemblea a tema “situazione umanitaria a Gaza”, motivando l’estraneità alle materie sindacali/lavorative ex CCNL Scuola. In quel caso, il Tribunale di Palermo ha dichiarato antisindacale la condotta ex art. 28 Statuto, ordinandone la cessazione.
Il Tribunale ha, infatti, accolto un’interpretazione estensiva di “interessi sindacali”, includendo diritti umani, pace e politica internazionale (artt. 3, 11, 21 Cost.), poiché funzionali al progresso sociale e alla partecipazione democratica dei lavoratori.
Il Tribunale ha negato al datore potere di sindacare l’attinenza, riservandolo al giudice solo per manifesta illiceità.