Notiziario n. 84 del 5 dicembre 2022

05 Dic 2022

Pubblicato il N. 84/2022 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Legge di bilancio 2023, Quadro di sintesi degli interventi

Legge di bilancio 2023, Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier n. 18/Volume I LEGGE DI BILANCIO 2023 A.C. 643-bis Volume I Articoli 1-92

Legge di bilancio 2023, Servizio Studi di Camera e SenatoDossier n. 18/Volume II LEGGE DI BILANCIO 2023 A.C. 643-bis Volume II Articoli 93-174

Anci, Legge di Bilancio 2023Canelli: “Maggiori risorse per il Fondo di solidarietà comunale e per i piccoli Comuni”

UPI, Manovra di bilancio: l’UPI in audizione alla Camera: servono misure per mettere in sicurezza i bilanci

Corte dei conti, Legge Di Bilancio 2023, Corte conti: manovra di ampiaportata. Coperture efficaci ma poco efficienti. Decisive le scelte dei prossimimesi su fisco, previdenza, assistenza e p.a.

Segretari Comunali

Autonomie locali, Segretari comunali: prove di concorso e distanze siderali

Anci Piemonte, Segretari comunali: legge di bilancio recepisce istanze piccoli Comuni

Albo Segretari, Avviso del 2 dicembre con scadenza 12 dicembre

Governo e Parlamento

Funzione Pubblica, Dipendenti pubblici, via libera dal Cdm alle modifiche del Codice di comportamento

Autonomie Locali, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, bozza di modifica

Anci, Conferenza UnificataServizi pubblici locali, protezione civile e concorsi pubblici: i principali temi della riunione

Dal mondo delle Autonomie

UPIPNRR de Pascale “Italia esempio di efficienza, ma discutiamone tempistica con UE “

Anci, Pnrr, Edilizia scolastica, proroga al 15 settembre 2023 termine unico aggiudicazione interventi Pnrr

Anci, Pnrr, Decaro: “Semplificare iter autorizzazioni Comuni per rispettare scadenza 2026″

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Corte di CassazioneRaccolta mensile delle ordinanze interlocutorie civili della Corte di Cassazione – Provvedimenti pubblicati nei mesi di novembre 2022

Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza n. 33979 del 17 novembre 2022, In tema di pubblico impiego, l'Amministrazione datrice di lavoro può valutare autonomamente gli atti del processo penale e ritenere che essi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni e indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al dipendente.

Consiglio di Stato, sez. IVsentenza n. 10355 del 24 novembre 2022, In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il risarcimento del danno patito dal proprietario di un terreno a causa dell'abusiva occupazione di questo da parte dell'Amministrazione (c.d. occupazione usurpativa)

Tar Piemonte, sez. Isentenza n. 1047 del 29 novembre 2022 Come precisato dall’ANAC, nelle Linee guida n. 8, per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse (sul punto, Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 febbraio 2018, n. 500; T.A.R. Campania, Napoli, 16 novembre 2016, n. 5274). Naturalmente, trattandosi di una deroga alla regola della gara pubblica, occorre che l’infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella determina a contrarre dell’amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità - Giurisprudenza Appalti, Procedura negoziata art.63 ed infungibilità del bene

Tar Abruzzo, sez. Isentenza n. 370 del 13 ottobre 2022, In base all'art. 1, l. 8 marzo 1968, n. 221, il criterio discretivo, fissato per la distinzione delle due categorie di farmacie urbana e rurale, è quello topografico-demografico, per cui sono "rurali" le farmacie situate in "comuni, "frazioni" o "centri abitativi con meno di cinquemila abitanti, ovvero in "quartieri periferici" non congiunti, per continuità abitativa, alla città. Sono farmacie urbane quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti"." Le farmacie rurali sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica fondandosi esclusivamente sul requisito dell'isolamento topografico del nucleo insediativo rurale e della discontinuità dello stesso dall'agglomerato urbano principale e la loro istituzione prescinde dall'ordinario criterio della popolazione. Le farmacie rurali, istituite sulla base del criterio topografico, ben possono essere istituite anche ad una distanza inferiore a 3000 metri rispetto alla farmacie esistenti, sulla base di una attenta valutazione da effettuare in relazione alla singola fattispecie concreta, essendo recessivo in un'ottica comparativa degli interessi in gioco, anche alla luce della normativa di rango eurounitario, l'interesse protezionistico delle farmacie precedentemente insediate ad evitare interferenze nello svolgimento della loro attività, rispetto al preminente interesse pubblico ad assicurare la massima diffusione del servizio farmaceutico anche in zone svantaggiate.Tale approccio ermeneutico, che è ispirato ad un'applicazione flessibile del limite di distanza, appare coerente con le statuizioni espresse dalla Corte di Giustizia CE che, chiamata a pronunciarsi sull'art. 104 TULS, ha affermato che al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico l'obiettivo di assicurare un servizio farmaceutico adeguato, le autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l'apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico.

Corte dei conti: 

Self Enti locali, Toscana, del. 231/2022 – Fascia demografica, incidenza su vincoli assunzionali e di spesa

NeoPA, Mantenimento partecipate deve basarsi su convenienza economica e sostenibilità finanziaria

Approfondimenti  

Ministero dell'interno, parere, Convocazione del consiglio comunale da parte del sindaco

UPEL, Nuovi orientamenti applicativi di Aran sul CCNL Funzioni locali

Gianluca Bertagna, L’indennità per le categorie A e B1

Amministrazione in cammino, La graduatoria finale di un pubblico concorso e l’insidiosa applicazione delle preferenze previste dal D.P.R. n. 487/1994

Ordine dei Commercialisti, Enti locali, pubblicato parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio

ntplusentilocaliedilizia, Lo schema di parere alla nota di aggiornamento al Dup 2023/2025

Amministrazione in cammino, Le conseguenze del dialogo tra Corti sul diritto amministrativo

Moltocomuni, Doveri e condizione giuridica degli amministratori degli enti locali nell’esercizio delle funzioni

Moltocomuni, Sulla possibilità o meno di ricorso all’avvalimento in sede di verifica dei requisiti

NeoPA, Contributi agli Ambiti territoriali per l’assunzione di assistenti sociali

ntplusentilocaliedilizia, L'Imu sui terreni edificabili e l'istituto della compensazione urbanistica alla luce della Cassazione

Gazzetta Ufficiale

Ministero dell'Interno Decreto 21 ottobre 2022 Modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per l'anno 2022. (22A06906) (GU Serie Generale n.281 del 01-12-2022)

Ministero dell'Interno Decreto 10 novembre 2022 Approvazione del modello di certificazione, relativo al 2022, per la richiesta da parte dei comuni del contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. (22A06907) (GU Serie Generale n.281 del 01-12-2022)

Altro

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IFEL, Catalogo eventi