Pubblicato il N. 9/2022 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Quirinale, Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Parlamento nel giorno del giuramento
Anci, Giuramento Capo dello Stato, Decaro: “Messaggio straordinario da Mattarella. Sindaci al lavoro per rispondere attese cittadini”
Regioni, Mattarella: il valore del ruolo e dello spazio delle autonomie. Apprezzamento dalle Regioni
Segretari Comunali
Anac, Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022
Albo Segretari, Avviso del 4 febbraio con scadenza 14 febbraio
Governo e Parlamento
Ministero dell'interno, Rapporto COSFEL 2021, Rapporto sulle attività della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali 2021.
Servizio studi di Camera e Senato, Nota di lettura cd Decreto Sostegni - ter
Ministero dell'interno, Finanza locale, Comunicato del 4 febbraio 2022 FAQ Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi.
Funzione Pubblica, Partito il programma di formazione digitale per i dipendenti pubblici
Funzione Pubblica, Pnrr: per la Pa la milestone di giugno è la riforma del pubblico impiego, già ampiamente anticipata
Dal mondo delle Autonomie
Anci, Personale e PNRR, Il 15 febbraio webinar Anci sulle assunzioni ordinarie e straordinarie per l’attuazione del Pnrr
Anci, Direttivo Anci, Decaro: il rincaro costi dell’energia colpirà i bilanci dei Comuni, urgenti interventi di sostegno
Anci, Responsabilità sindaci, lettera Decaro a Cartabia
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 129 del 4 gennaio 2022 In tema di sanzioni amministrative per affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale ex art. 6, comma 3, della l. 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), non è sufficiente che il soggetto collettivo (nel caso di specie, un'organizzazione sindacale) abbia potuto trarre giovamento dall'affissione, ma occorre che i manifesti siano stati affissi per conto di tale soggetto, e cioè che sia comprovata - anche sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) - la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario quale committente o artefice del messaggio, oppure che sia documentato il rapporto fra l'autore della trasgressione e l'ente opponente.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 795 del 4 febbraio 2022, Secondo la definizione legale contenuta nell’art. 3, comma 1, lettere uu) [concessione di lavori] e vv) [concessione di servizi], del Codice dei contratti pubblici, formulata in piena coerenza con il diritto unionale, la concessione è un contratto a titolo oneroso che ha per oggetto l’affidamento, da parte della stazione appaltante, della esecuzione di lavori o della fornitura e gestione di servizi in cui il concessionario ricava il corrispettivo ad esso spettante per l’esecuzione del contratto esercitando il diritto a gestire le opere o i servizi e a trattenere i ricavi della gestione, assumendosi i rischi connessi a tale gestione (e principalmente, nella concessione di servizi o in cui la parte relativa ai servizi è prevalente rispetto ai lavori, il rischio derivante dalla domanda del servizio). La concessione sia di lavori pubblici che di servizi, si caratterizza pertanto per un dato: la remunerazione degli investimenti compiuti dall’operatore economico privato e delle prestazioni rese nell’esecuzione della concessione è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (o i servizi) erogati attraverso le opere pubbliche realizzate. Il che significa, come d’altronde emerge agevolmente dalla lettura sia delle definizioni di cui all’art. 3, comma 1, cit. (si vedano anche le lettere zz), aaa), bbb) e ccc), nelle quali è scolpita la definizione delle diverse tipologie di rischi trasferiti in capo al concessionario), che dell’art. 165 del Codice dei contratti pubblici, che i servizi in questione debbono avere una chiara natura imprenditoriale, nel senso che si rivolgono ad un mercato composto da una pluralità di utenti che ne domandano le prestazioni. Il rischio assunto dal concessionario si valuta proprio intorno alla aleatorietà della domanda di prestazioni poiché l’errore di valutazione del livello di domanda attendibile evidentemente condiziona la remuneratività dell’investimento e misura la validità imprenditoriale dell’iniziativa economica. Si tratta, come noto, di una tipologia di rischio imprenditoriale diversa da quella riscontrabile nel contratto di appalto (di lavori, servizi o forniture), proprio perché entra in giuoco un elemento imponderabile (cioè la domanda di prestazioni per quel servizio pubblico, non determinabile a priori); elemento che nell’appalto non compare. In questo quadro il piano economico finanziario ha la funzione di garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa (ossia la «contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria») attraverso la «corretta allocazione dei rischi» (art. 165, comma 2, cit.; corretta allocazione che può eventualmente essere temperata da un intervento finanziario posto a carico dell’amministrazione concedente), lungo tutto l’arco temporale della. Se la concessione si qualifica per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario, il PEF è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, la cui adeguatezza e sostenibilità deve essere valutata dall’amministrazione concedente alla luce delle discipline tecniche ed economiche applicabili e sulla base delle eventuali prescrizioni che la stessa amministrazione ha dettato con la lex specialis della procedura per la selezione del concessionario.
Tar Lazio, sez. III ter, sentenza n. 725 del 21 gennaio 2022 Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), nonché la riscontrata ricorrenza, pur in presenza di un interesse legittimo oppositivo, di un accertamento in ordine all’illegittima compressione della situazione giuridica lesa (con riferimento alla applicabilità, anche agli interessi oppositivi, del principio secondo cui “per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico”, cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6538, che conferma Tar Piemonte, 3 gennaio 2014, n. 2). Ne discende che pur in presenza di interessi oppositivi non ricorre l’ingiustizia del danno nel caso in cui la pronuncia di annullamento, intervenuta per vizi formali, abbia espressamente individuato gli spazi residui per un corretto esercizio del potere in senso nuovamente sfavorevole al ricorrente, così da non contenere alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene.
Tar Puglia, sez. I, sentenza n. 173 del 27 gennaio 2022 Il principio di parità di genere deve ritenersi recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell’assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell’Ente e la sua effettiva governabilità. Pertanto, coloro che sono espressione della minoranza, non possono vedere soddisfatta la loro pretesa che sia nominata nell’organo esecutivo una donna del loro gruppo, in ossequio all’invocato principio di parità di genere.
Tar, Liguria, sez. I, sentenza n. 54 del 19 gennaio 2022 In materia di pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione (in questi termini, tra le più recenti, si v. TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 6718 del 2021).
Corte dei conti:
Self Enti-locali, Lombardia, del. 12/2022 – Cessione spazi assunzionali dal Comune a un Ente Parco
UPEL, I comuni non possono cedere le proprie capacità assunzionali a un ente gestore di un parco regionale
Approfondimenti
Anac, Bando di gara, escluse le clausole che dispensano l’autodichiarazione
Gianluca Bertagna, Le assunzioni del PNRR alla prova dei fatti
IFEL, Il principio DNSH: modulo segnalazione quesiti
IFEL, Contributi per la progettazione. Entro il 15 marzo la richiesta di finanziamento
Federalismi, Città metropolitane: attualità e prospettive evolutive sul piano amministrativo e finanziario
Giustizia Amministrativa, Quali rimedi per l’inflazione legislativa. Abrogazioni e codificazioni in Italia
UPEL, Esenti da ritenuta i contributi Covid erogati dal Comune a sostegno delle attività economiche
UPEL, Cassazione, paga l’IMU il proprietario dell’immobile occupato abusivamente da altri soggetti
ntplusentilocaliedilizia, Il dilemma della validazione del Pef 2022-2025
ntplusentilocaliedilizia, I fabbisogni standard e il ruolo del revisore dell'ente locale
Gazzetta Ufficiale
Ministero dell'Interno, Decreto 22 gennaio 2022 Ripartizione del fondo, con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00666) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2022)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 21 dicembre 2021 Rettifica del decreto 22 ottobre 2019, recante: «Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di attuazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC)». (22A00577) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2022)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il sud e la coesione territoriale Decreto 24 novembre 2021 Modalita' di ripartizione, termini e modalita' di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per il finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati «dottorati comunali». (22A00575) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2022)
Altro
Anac, PTPC 2022-2024 dell’Anac: consultazione pubblica
Agenzia per l'Italia Digitale, Open Government Partnership: avviata la consultazione pubblica sul V° Action Plan italiano 2022 - 2023
IFEL, Catalogo eventi
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