Notiziario n. 67 del 23 settembre 2021

23 Set 2021

Pubblicato il N. 67/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021) - Il Decreto Legge art. 1 fissa le disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico applicabili dal 15 ottobre 2021

cmgoceanoL’applicazione delle disposizioni per la prevenzione del COVID

Anci CampaniaDipendenti e collaboratori esterni, come funziona dal 15 ottobre il green pass nei Comuni 

Dal Notiziario n. 66:

Anci,  Emergenza covid, Decaro: “Massimo impegno dei Comuni per l’obbligo di green pass”

UPI, Green pass: UPI “Condividiamo obiettivo del Governo.Definire linee guida per applicazione in Province e Comuni”

ALIGreen Pass e lavoro, il nuovo decreto del Governo

UPEL, Dal 15 ottobre certificazione verde covid per i dipendenti pubblici

Funzione pubblica, Green pass, approvato il decreto che estende l’obbligo di certificazione a tutti i lavoratori

Segretari Comunali

Senato, Audizione UNSCP, Ripresa video Mercoledì 22 Settembre 2021 alle ore 14.45 Commissione Affari costituzionali - Ufficio di Presidenza Indennità di funzione dei sindaci  (Audizioni in videoconferenza sui ddl 2310 e connessi)

Anac, Al via il 30 settembre il primo ciclo di formazione online per i RPCT

Albo SegretariAvviso del 21 settembre con scadenza 1 ottobre

Governo e Parlamento

Ministero dell'internoComunicato del 21 settembre 2021 Corso e-learning per la formazione dei revisori dei conti degli enti locali anno 2021

Ministero dell'interno, Comunicato del 20 settembre 2021 Avviso di riapertura termini per la presentazione della certificazione relativa alle spese sostenute dai comuni fino a 3.000 abitanti per l’assistenza ai minori.

Ministero dell'internoElezioni amministrative 3-4 ottobre 2021. Candidati e liste Elenco dei candidati ammessi e le liste associate per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021

Ministero dell'internoCircolare DAIT n.78 del 21 settembre 2021 Registrazione anagrafica dei contratti di convivenza

Ministero dell'internoCircolare DAIT n.77 del 21 settembre 2021 Consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare e autostradali.

Funzione pubblicaSmart working, sondaggio Swg: il 53% apprezza il ritorno in presenza della Pa

Servizio Studi di Camera e SenatoServizio Studi - Nota Breve - n. 327 Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile - DL 120/2021 - A.S. 2381. Documentazione per l'attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Diffusa oggi la Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione

Dal mondo delle Autonomie

Anci, Anagrafe tributariaCanelli: “Cooperazione tra enti essenziale per aumentare efficienza e lotta all’evasione fiscale”

Anci, Caporalato, Indagine condizioni abitative migranti nell’agro-alimentare. Decaro e Orlando scrivono ai Comuni 

Anci CampaniaEnergia e sostenibilità, nuove scadenze per i contributi ai Comuni

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Corte Costituzionale, sentenza n. 6288 del 14 settembre 2021, E' incostituzionale l’art. 67, comma 8, del codice delle leggi antimafia (di cui al d.lgs. n. 159 del 2011) laddove è prevista l’applicazione automatica dell’interdittiva antimafia anche nell’ipotesi della commissione di un reato non associativo (come la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 640-bis c.p.), e quindi del tutto avulso dai circuiti criminali mafiosi, a causa dell’intrinseca irragionevolezza che ciò determina. Giustizia Amministrativa, E’ incostituzionale la previsione dell’interdittiva antimafia nell’ipotesi di condanna per un reato non associativo di cui all’art. 640-bis c.p.

Consiglio di Stato, sez. Vsentenza n. 6232 del 7 settembre 2021, In assenza dell'elemento della gratuità, la gara per l'affidamento dei servizi sociali deve seguire la disciplina di cui al codice dei contratti pubblici. Premesso che, di regola, l'affidamento dei servizi sociali deve seguire la disciplina di cui al codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), in determinate ipotesi, tuttavia, l'affidamento dei servizi sociali a operatori del terzo settore può avvenire senza rispettare gli obblighi procedurali dell'evidenza pubblica sanciti dal D.lgs. 50/2016 a condizione però che lo svolgimento del servizio avvenga a titolo integralmente gratuito. Il concetto di gratuità si identifica nel conseguimento di un aumento patrimoniale da parte della collettività, cui corrisponde una sola la mera diminuzione patrimoniale di altro soggetto, ossia il prestatore del servizio. Sotto questo profilo "la effettiva gratuità si risolve contenutisticamente in non economicità del servizio poiché gestito, sotto un profilo di comparazione di costi e benefici, necessariamente in perdita per il prestatore". Il che significa che deve escludersi qualsiasi forma di remunerazione, anche indiretta, dei fattori produttivi (lavoro, capitale), potendo ammettersi unicamente il rimborso delle spese ("le documentate spese vive, correnti e non di investimento, incontrate dall'ente")

Tar Lombardia, sez. IIsentenza n. 2000 del 15 settembre 2021, In presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. Però la prima ipotesi, quella appunto dell’effetto caducante, ricorre nella sola evenienza in cui l’atto successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l’intensità del rapporto di conseguenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo, con riconoscimento dell’effetto caducante [in via del tutto eccezionale] solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all’atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi (cfr., tra le tante: Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2611 e 20 gennaio 2015, n. 163; IV, 6 dicembre 2013, n. 5813, 13 giugno 2013, n. 3272 e 24 maggio 2013, n. 2823; VI, 27 novembre 2012, n. 5986 e 5 settembre 2011, n. 4998; V, 25 novembre 2010, n. 8243)” (Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2168)>>. Con specifico riferimento all’ambito urbanistico,

Tar Lombardia, sez. IIIsentenza n. 1969 del 6 settembre 2021, Nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2020, n. 5260). Consegue da ciò che, la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1908; id., sez. V, 14 agosto 2020, n. 5038; id., sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768).

Tar Veneto, sez. II, sentenza n. 1092 del 14 settembre 2021 In tema di accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), il parere legale acquisito dalla Pubblica Amministrazione è accessibile quando assolve a una funzione endoprocedimentale ed è destinato, quindi, a incidere sul contenuto del provvedimento finale, ancorché questo non lo richiami in modo espresso; mentre non è accessibile quando attiene a un contenzioso attuale o potenziale.

Corte dei conti:

Corte dei conti, sez. Liguriadel. n. 76/2021/PAR In materia di compensi agli avvocati interni, in particolare in caso di giudizi chiusi con compensazione di spese, vigono i seguenti principi di diritto:1) il limite finanziario del 2013 va determinato tenendo conto dei compensi “di competenza” del medesimo esercizio;2) lo “stanziamento relativo all’anno 2013” costituisce solo l’importo massimo riconoscibile nelle annualità successive, ben potendo l’ente locale, in base alle “norme regolamentari o contrattuali vigenti”, determinarlo ad un livello inferiore;3) i compensi professionali ai legali interni sono sottoposti agli specifici limiti di finanza pubblica contenuti nell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014;4) l’avvocato alle dipendenze di una amministrazione pubblica non può percepire, in un anno, a titolo di compensi professionali, somme superiori al totale delle altre voci retributive spettanti nel medesimo esercizio, costituite, oltre che dal trattamento fondamentale, anche da quello accessorio, con esclusione, tuttavia, degli stessi compensi professionali;5) la regolamentazione interna dell’ente pubblico, ai fini della disciplina dei compensi spettanti agli avvocati interni, deve essere aderente ai presupposti prescritti dalla norma di legge, mantenendo, all’interno di questi ultimi, un margine di discrezionalità applicativa, da esercitare secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

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Forum Costituzionale, Monitore della Giurisprudenza costituzionale n. 2/2021 (decisioni 68/2021 – 137/2021)

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Gazzetta Ufficiale

Legge 16 settembre 2021, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. (21G00135) (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)

Testo Coordinato del Decreto-Legge 20 luglio 2021, n. 103 Testo del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 172 del 20 luglio 2021), coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.». (21A05566) (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)

Legge 16 settembre 2021, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. (21G00136) (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)

Testo Coordinato del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 Testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175), coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche.». (21A05593) (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021 Riparto del Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro. (21A05565) (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)

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