Notiziario n. 62 del 6 settembre 2021

06 Set 2021

Pubblicato il N. 61/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Servizio Studi di Camera e SenatoDossier - n. 415/1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche - D.L. 105/2021 - A.C. 3223-A 

Anci, #Anci2021, Dal 9 all’11 novembre Parma ospita la XXXVIII Assemblea annuale di Anci

Segretari Comunali

UNSCP, Convocato sabato 18 settembre il Consiglio Nazionale dell'Unione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2021 Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l'accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unita' di segretari comunali. (21A05179) (GU Serie Generale n.210 del 02-09-2021) Il Sole 24 Ore, Segretario comunale: 174 posti a concorso

Albo SegretariAvviso del 3 settembre con scadenza 13 settembre

Governo e Parlamento

Ministero dell'internoElezioni amministrative, al voto di ottobre 1.157 enti locali

Ministero dell'internoCircolare DAIT n.67 del 3 settembre 2021 Raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare/quarantena/isolamento da Covid-19. Prescrizioni Ministero della salute

Funzione pubblica, Pa, Formez: oltre 700mila candidature nei nuovi concorsi digitali

RegioniGoverno: fondamentale la collaborazione con la Conferenza delle Regioni

Dal mondo delle Autonomie

Anci, Piccole opere pubblicheNicotra a Frattasi: “Si proroghi al 30 novembre il termine avvio lavori previsti da legge 160/2019″

Anci, IstruzioneOnline il “Piano scuola 2021/2022” per la ripresa della didattica in presenza

Anci, Afghanistan - Nota ANCI per "Accoglienza in famiglia/presso privati"

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 6062 del 27 agosto 2021 La distinzione tra appalto e interposizione di manodopera - con il connesso divieto di ricorrere alla seconda in difetto dei relativi presupposti legittimanti - trova la sua base normativa nel disposto dell'art. 29, c.1, d.lvo n. 276/2003, ai sensi del quale "ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa". Trattasi, quindi, di distinzione (e di connesso divieto) che trova il suo contesto applicativo tipico ed esclusivo nei casi in cui il committente e l'affidatario (di una prestazione di facere) si pongano in una relazione di alterità soggettiva, nell'ambito della quale, tra le rispettive strutture organizzative, non siano ravvisabili interferenze, conservando esse la propria autonomia funzionale: ricorrendo tale (ordinaria) situazione organizzativa, infatti, il legislatore ha avvertito l'esigenza di evitare fenomeni di fittizia imputazione del rapporto di lavoro, suscettibili di incidere sulla tutela dei lavoratori e di generare dubbi sulla univoca individuazione della figura datoriale. Tali essendo i presupposti applicativi (e la stessa ratio) della previsione in esame, è evidente che gli stessi non ricorrono laddove lo stesso legislatore ammetta la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo attraverso la predisposizione di una struttura organizzativa strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale appunto si riscontra nell'ipotesi della cd. società in house. E' noto, infatti, che, ai fini della configurazione del requisito del cd. controllo analogo dell'ente pubblico partecipante nei confronti della società in house, quel che rileva è che il primo abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della seconda, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica: ciò in quanto l'espressione "controllo" non può essere ritenuto sinonimo di un'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali, trattandosi invece di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal Cod. Civ., fino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale. E' stato altresì autorevolmente ritenuto che la società in house non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna: essa, infatti, rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti "esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la longa manus del primo", talché "l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa" (tale conclusione non cambia ove si ritenga che, in linea con la più recente normativa europea e nazionale, il ricorso all'in house providing si atteggi in termini di equiordinazione - e non più di eccezionalità - rispetto alle altre forme di affidamento).

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 6152 del 2 settembre 2021 In caso di V.A.S. di rilievo locale, l’art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale) ha fatto rinvio alle disposizioni di legge regionale o delle Province autonome, con l’unico limite, individuato dall’art.  3 quinquies del medesimo decreto) del divieto di introdurre un’arbitraria discriminazione e ingiustificati aggravi procedimentali. La nozione di “opzione zero” assume un’accezione diversa in materia di V.I.A., con riferimento alla quale è espressamente declinata dal legislatore nazionale (art. 22, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 152/2006) e di V.A.S., per la quale il contenuto dell’Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE, laddove prevede (lettera b) che tra le indicazioni a corredo figuri la «evoluzione probabile [del contesto ambientale] senza l’attuazione del piano o del programma», è stato testualmente riprodotto nell’allegato VI alla Parte II del T.u.a., concernente i contenuti del rapporto ambientale di cui all’art. 13 del decreto. Trattandosi di atti di pianificazione territoriale di fatto l’ “opzione zero” è esclusa dalla scelta della loro adozione. La Direttiva 2001/42/CE prevede infatti che, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debbano essere valutate e previste sia la situazione attuale (scenario di riferimento), sia la situazione ambientale derivante dall’applicazione del Piano in fase di predisposizione, sia le «ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma» (art. 5, comma 1).

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6111 del 30 agosto 2021 Qualora, per effetto della revoca illegittima di un convenzione tra Università, il docente che avrebbe dovuto prestare la propria attività presso una Facoltà e la deve esercitare presso altra, si può generare una lesione di un interesse legittimo oppositivo, in ragione dell’illegittima sottrazione di un’utilità già compresa nel proprio patrimonio, con la conseguente configurabilità, sul piano oggettivo, di un illecito civile ascrivibile in capo all’Amministrazione, senza che sia necessario, ai fini risarcitori, un giudizio prognostico di spettanza del bene della vita.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6132 del 31 agosto 2021 In assenza di una previsione (nella specie,  mancante), della lex specialis che riconduca espressamente la richiesta introduttiva del soccorso istruttorio tra le comunicazioni effettuabili mediante la piattaforma informatica, sia quella per cui detta richiesta debba essere effettuata via pec, perché tale è il sistema di invio di comunicazioni con valore legale (ex art. 1, lett. v-bis, del d.lgs. n. 82 del 2005 la posta elettronica certificata è il “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi”) e l’unico idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a valenza individuale, con carattere necessariamente recettizio (che cioè, ai sensi dell’art. 1335 Cod. civ., si presumono conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario), cui sono connessi non già “effetti ordinatori”, ma effetti potenzialmente espulsivi (si desume dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 che “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”).

Tar Lazio, sez. III quater, sentenza n. 9187 del 3 agosto 2021 È inammissibile il ricorso proposto in via diretta avverso una circolare amministrativa (nella specie, di natura interpretativa), trattandosi di atto ex se privo di lesività.

Corte dei conti:

iusmanagement, La turbata libertà degli incanti (da parte dell’assessore) non è reato presupposto per il danno all’immagine della PA

Approfondimenti  

Ministero dell'interno, parere, Scioglimento dell'Unione e incarico dell'organo di revisione economico-finanziario

Ministero dell'interno, parere, Determinazione indennità di funzione e versamento contributi previdenziali ed assistenziali

UPEL, Rassegna enti locali n. 13/2021

CGIA, Pa, CGIA: “Necessaria la presenza in ufficio di tutto il personale”

Amministrazione in cammino, Il ruolo degli enti locali nella tutela contro l’inquinamento atmosferico

Lavori pubblici, Superbonus 110%, limiti di capienza fiscale e alternative

Lavori pubblici, Superbonus 110%: la responsabilità dei professionisti e dell’impresa

Giurisprudenza Appalti, Il subappalto dal 1 novembre 2021

UPEL, La pendenza del procedimento amministrativo non giustifica il differimento dell’accesso agli atti 

Salvis Juribus, Diritto di visionare gli atti amministrativi in sede di procedura concorsuale

ntplusentilocaliedilizia, Verifiche e certificazione del conto annuale del personale da parte dell'organo di revisione

Gazzetta Ufficiale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 2021 Obiettivi di servizio e modalita' di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. (21A05173) (GU Serie Generale n.209 del 01-09-2021)

Ministero della Salute Ordinanza 30 agosto 2021 Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico». (21A05230) (GU Serie Generale n.209 del 01-09-2021)

Ministero dell'interno Comunicato  Avviso relativo al decreto 25 agosto 2021, concernente la rettifica degli allegati 1 e 2 al decreto 23 febbraio 2021 con il quale sono state assegnate le risorse disponibili per l'anno 2021 e determinati i comuni a cui spetta il contributo previsto dall'articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (21A05186) (GU Serie Generale n.211 del 03-09-2021)

Altro

ENEA, Dati Superbonus 110% - Pubblicati i risultati  al 31.08.2021 Funzione Pubblica, Superbonus 110%, dati Enea: detrazioni a quota 6,2 miliardi

IFELCatalogo eventi