Pubblicato il N. 43/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Governo, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 22 Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia (decreto-legge)
Governo, Consiglio dei Ministri n. 22, conferenza stampa del Ministro Brunetta
Funzione Pubblica, Decreto reclutamento, Brunetta: “Terzo pilastro del PNRR”
Funzione Pubblica, Il DL Reclutamento (slide PDF)
Il Sole 24 Ore, Via libera del Cdm a decreto su assunzioni per Recovery e assegno unico
Italia Oggi, Busia (Anac), passi indietro governo su anticorruzione
Segretari Comunali
Albo Segretari, Avviso del 4 giugno con scadenza 14 giugno
Governo e Parlamento
Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier n. 385/1 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Funzione Pubblica, Pa: non esiste uno scivolo Brunetta
Ministero dell'interno, Finanza locale, Comunicato del 4 giugno 2021 Presentazione istanze per richiesta contributi in progetti di rigenerazione urbana di cui al decreto del 2 aprile 2021: Codici unici di Progetto (CUP) generati o modificati nell’imminenza della scadenza del 4 giugno 2021
Dal mondo delle Autonomie
Anci, Personale, Decreto assunzioni PA in CDM – Decaro: “Segnale positivo dal Governo alle richieste Anci”
Anci, Centri estivi, I Comuni non interessati ad attivazione possono inviare scheda alle Regioni fino a martedì 8 giugno
Anci, Agenda digitale, Città intelligenti: nuova cultura per l’innovazione dei Comuni. Convegno Anci digitale il 7 giugno
Anci, Montagna, Nasce il tavolo nazionale. Pella e Castelli: “La montagna è un’opportunità per il paese”
UNCEM, Verso la nuova Strategia per le Montagne e le Aree interne
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 936 del 20 maggio 2021, Il provvedimento di revoca di un assessore è da ricondurre agli atti di alta amministrazione e non va confuso con l’atto politico. Gli atti di alta amministrazione configurano una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del giudice non ha la stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali. La stessa motivazione assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo. La revoca degli assessori non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi. In particolare, non debbono essere soddisfatti requisiti particolarmente severi e analitici nella motivazione dell’atto, potendosi questa basarsi su valutazioni di opportunità politico-amministrativa, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore.
Tar Molise, sez. I, sentenza n. 184 del 18 maggio 2021 Le convenzioni e le unioni di comuni sono attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 30 e 32 del TUEL. Secondo quanto si legge nell'art. 30 del TUEL, le convenzioni da esso contemplate consentono agli enti locali “di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati” (comma 1) e “possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni pubbliche da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”. Da questo testo si può desumere che le convenzioni di cui si tratta non implicano la creazione di un nuovo soggetto giuridico, e cioè di un nuovo ente associativo, non possono essere utilizzate per realizzare un trasferimento di funzioni, e, laddove si compendino nella creazione di uffici-organo con rilevanza esterna, deputati a rilasciare autorizzazioni o comunque ad adottare provvedimenti (ad esempio, uno sportello unico per le attività produttive), la imputazione degli atti di questi ultimi avviene nei confronti del singolo ente associato di volta in volta interessato. Gli uffici costituibili in applicazione dell’art. 30 sono difatti, appunto, soltanto degli “uffici comuni”, e come tali non appartenenti ad un soggetto associativo terzo rispetto agli associati. Il differente modello dell'unione di comuni - che è costituita da due o più comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza - dà luogo, invece, ad un ben diverso assetto, che, secondo quanto si legge all'art. 32 comma 1 del TUEL, integra un nuovo ente locale, dotato di autonoma personalità giuridica e di propri organi (in tal senso cfr. già T.A.R. Piemonte, sez. I, 25.07.2013, n. 947). Le convenzioni tra Comuni, previste dall'art. 30, del TUEL, non implicano la creazione di un nuovo soggetto giuridico, cioè di un nuovo ente associativo, non possono essere utilizzate per realizzare un trasferimento di funzioni e, laddove si compendino nella creazione di uffici-organo con rilevanza esterna, deputati a rilasciare autorizzazioni o comunque ad adottare provvedimenti (ad esempio uno sportello unico per le attività produttive), l'imputazione degli atti avviene nei confronti del singolo ente di volta in volta interessato; si tratta dunque, nella sostanza, di accordi che hanno principalmente la finalità di definire i limiti che i vari enti devono osservare nella rispettiva azione amministrativa allo scopo di non interferire, danneggiandola, con l'azione degli altri enti: essi possono implicare o non la messa in comune di risorse umane e materiali per l'espletamento di una determinata funzione o di un determinato servizio, ma ciò non toglie che l'azione amministrativa dei vari enti rimane concettualmente distinta, seppure coordinata” (così Così T.A.R. Piemonte, sent. n. 947 del 2013, cit.; conf. TAR Lombardia, sez. III, 27.09.2018, n. 2168; in senso analogo Cass. Civ., sez. lav., n. 14811 del 2020).
Tar Lazio, sez. III, sentenza n. 4559 del 19 aprile 2021, L’uso di una matita personale del candidato ad un concorso pubblico che prevede prove scritte non può costituire ragione di esclusione
Tar Lombardia, sez. II, sentenza n. 1271 del 25 maggio 2021 La proroga di un termine postula logicamente e giuridicamente la non scadenza dello stesso al momento della presentazione dell’istanza non potendosi prorogare un termine già spirato al momento della presentazione della nuova istanza. Il principio è applicabile in relazione ad ogni vicenda che sia sottoposta ad un termine finale di efficacia atteso che, un conto è disporre la prosecuzione dell’efficacia nel tempo di un originario provvedimento, altra cosa è consentire nuovamente lo svolgimento di una attività in precedenza preclusa per sopravvenuta inefficacia dell’atto abilitativo, occorrendo, in questo secondo caso, una nuova e più approfondita valutazione che tenga conto della situazione di fatto e delle regole giuridiche sopravvenute.
Tar Lombardia, sez. II, sentenza n. 1257 del 21 maggio 2021 L’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 è legata non alla mera acquisizione dell’opera, ma alla inottemperanza all’ordine di demolizione; va, quindi, respinta – ancorché seguita da un certo orientamento giurisprudenziale – la tesi secondo cui la “ratio” della sanzione pecuniaria in argomento sarebbe quella di tenere indenne l’Amministrazione comunale dalle spese di ripristino, atteso che la sanzione di cui al comma 4-bis ha natura esclusivamente afflittiva, con l’unico scopo della retribuzione giuridica del responsabile, nonché della prevenzione generale e speciale e non costituisce affatto un’anticipazione a titolo risarcitorio delle spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, a nulla rilevando la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate e riscosse.
Corte dei conti:
Self Enti locali, Toscana, del. n. 35/2021 – Arrotondamento per eccesso del limite del trenta per cento
Approfondimenti
Anci, Comuni, Decreto Semplificazioni, online la nota Anci sui principali contenuti di interesse dei Comuni (Dal Notiziario n. 42: Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087) (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021)
Diritto dei servizi pubblici, Il mito dell’“Unità Nazionale” nell’esecuzione della Governance del Recovery Plan (e altro)"
Diritto dei servizi pubblici, Il servizio idrico integrato e la realizzazione della gestione di un bene comune attraverso il sistema regolatorio
Amministrazione in cammino, Orientamenti giurisprudenziali ed evoluzioni normative in tema di accesso al pubblico impiego
UPEL, Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
Anci, Documento PNRR
Lavori Pubblici, Codice dei contratti e procedure in deroga: interviene il TAR
ntplusentilocaliedilizia, Enti locali in dissesto, il parere/relazione del revisore sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
Gazzetta Ufficiale
Regioni, Gazzetta Ufficiale: la rassegna di maggio
Altro
Garante Privacy, GPDPDigest - Il racconto in sintesi delle attività del Garante - Maggio 2021
IFEL, Catalogo eventi
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