Notiziario n. 39 del 24 maggio 2021

24 Mag 2021

Pubblicato il N. 39/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Governo, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 20

ALI, Decreto Sostegni bis, le principali misure per imprese, lavoro, famiglie ed enti locali nelle schede Ali

Anci Campania, Sentenza 80, soluzione in due tempi: subito la norma-ponte, a luglio intesa finale

Segretari Comunali

Anci Liguria, Un approccio valoriale di sistema per prevenire la corruzione nei Comuni

Albo SegretariAvviso del 21 maggio con scadenza 31 maggio

Governo e Parlamento

Ministero dell'internoCircolare ai prefetti sulle nuove misure relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Ministero dell'internoEnti sciolti per mafia, presentata la relazione del ministro dell'Interno sulle attività delle Commissioni

Regioni, Attività produttiveLe nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche aggiornate dalla Conferenza Regioni

Ministero dell'interno, Finanza locale, Comunicato n. 1 del 20 maggio 2021 Addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili anno 2021

Funzione Pubblica, Auto blu, ripartito il censimento: nel 2019 calo del 23,4% 

Funzione Pubblica, Monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei documenti del ciclo della performance

Dal mondo delle Autonomie

Anci, Infanzia, PAC infanzia, prorogato al 30 giugno 2022 il termine di erogazione dei servizi

Anci, Aree interne, I documenti utili per i contributi a sostegno delle piccole e micro imprese

Anci, Campagne social, #RinasciLegale, al via la campagna per raccontare la rinascita dei beni confiscati nei Comuni

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 3836 del 17 maggio 2021, Il termine “agibilità” è stato utilizzato dal legislatore in accezioni diverse e non sempre coincidenti.; l’agibilità disciplinata dal d.P.R. n. 380 del 2001 non si identifica completamente con il “vecchio” certificato di abitabilità previsto dal Testo unico delle leggi sanitarie, in quanto presuppone una serie di valutazioni ulteriori; di ciò è prova nell’art. 26, d.P.R. n. 380 del 2001 che ancora oggi consente al Sindaco di intervenire dichiarando la inabitabilità di un immobile, già certificato come agibile, ai sensi dell’art. 222 del T.U.L.S.; altro è, infatti, la strutturale conformità del fabbricato a tutti i requisiti richiesti e, in parte, assorbiti nella conformità al titolo edilizio in forza del quale è stato realizzato, altro la sua (sopravvenuta) carenza di requisiti igienici tale da non consentirne l’occupazione a fini abitativi. La illiceità dell’immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio non può essere in alcun modo sanata dal conseguimento della sua agibilità, quand’anche formalmente sopravvenuto; la mancanza dei requisiti di regolarità dell’intervento non consente che possa decorrere il termine per la maturazione del silenzio assenso, identificandosi piuttosto l’istituto in una sorta di legittimazione ex lege ad utilizzare l’immobile in conformità con la sua destinazione d’uso, che prescinde dalla pronuncia della Pubblica amministrazione e che trova il suo fondamento nella effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo; ciò trova conferma nella sua attuale disciplina, contenuta nel d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, che ha sostituito il regime della s.c.i.a. a quello originario di silenzio assenso, includendo espressamente nella norma definitoria (art. 24) la «conformità dell’opera al progetto presentato» tra le cose che il tecnico deve asseverare all’atto della presentazione della dichiarazione, unitamente peraltro alla sua «agibilità»; pertanto non solo non è ipotizzabile il conseguimento di agibilità di un immobile in contrasto con la disciplina urbanistica, ma lo stesso non impedirebbe comunque l’attivazione dei doverosi poteri sanzionatori del Comune in relazione ai compiti di vigilanza sul territorio che gli sono attribuiti: quanto detto anche laddove la violazione si concretizzi nell’inadempienza ad una clausola di convenzione accessiva ad un piano attuativo in sanatoria, in ragione del convergere della stessa nel contenuto del titolo edilizio legittimante l’intervento. 

Consiglio di Stato, sez. Vsentenza n. 3161 del 19 aprile 2021, La natura del diritto (soggettivo pubblico) di accesso dei consiglieri comunali e le prerogative allo stesso connesse comporta, per un’esigenza di coerenza dell’ordinamento, riflessi anche sul piano processuale, invero in poche occasioni approfonditi in sede applicativa, ma che inducono a condividere l’assunto dell’appellante, secondo cui nella materia dell’accesso dei consiglieri comunali non è configurabile una posizione di controinteresse in capo al soggetto portatore dell’interesse alla riservatezza. Si intende cioè osservare che, non contemplando il diritto di accesso del consigliere comunale i vincoli e le limitazioni previsti dalla disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990 (ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi), neppure in sede processuale assume rilievo la posizione del terzo che potrebbe opporsi all’accesso, e pertanto non è configurabile alcun controinteressato (in termini Cons. Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5264).

Tar Campania, sez. I,  sentenza n. 27487 del 27 aprile 2021 L’art. 73, comma 1, del d.l. 18/2020, dispone: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”. L’art. 73 del d.l. n. 18/2020, nella sua essenzialità, al fine di rispondere alla situazione di emergenza, ossia con la finalità di evitare ogni tipo di assembramento durante le sedute del consiglio comunale, tipicamente aperte al pubblico, o di giunte numerose, per tutto il perdurare dello stato emergenziale, consente, anche in assenza di norme regolamentari, ai Consigli dei comuni, alle Province e alle Città metropolitane, nonché alle giunte comunali, di svolgere le sedute in videoconferenza, purché le modalità di svolgimento delle riunioni avvengano nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio oppure, ove previsto, dal Sindaco. La richiamata disciplina, lungi dall’imporre a quegli Enti che ne siano sprovvisti l’adozione di apposito regolamento (anche in via integrativa), o dall’indicare specifiche modalità di formale adozione delle disposizioni necessarie al rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità, fissa quale unico limite l’individuazione preventiva delle condizioni in cui si svolgerà la seduta in videoconferenza, con l’obbligo di garantire l’identificazione con certezza dei partecipanti, la regolarità dello svolgimento, il corretto esercizio delle funzioni di cui all’articolo 97 d.lgs. n. 267/2000, nonché l’adeguata pubblicità. La possibilità che il Presidente del Consiglio comunale possa stabilire determinate modalità di riunione in streaming in modo tempestivo e celere è, peraltro, coerente con la nota situazione emergenziale da Covid-19 che sostanzialmente rappresenta il presupposto fondante per lo svolgimento delle riunioni in modalità a distanza.

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza n. 155 del 18 maggio 2021, L’inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate, secondo il C.C.N.L. applicabile – non rientra tra le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che possono essere contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione ma corrisponde ad una condotta di inadempimento di un obbligo di fonte legale - sancito dall’art. 2103 c.c. e presidiato da uno speciale meccanismo di tutela.

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I , sentenza n. 154 del 18 maggio 2021, E’ illegittima l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. adottato sul riscontro di una situazione di pericolo integrata dall’esistenza di una grande quantità di rifiuti plastici ad elevato rischio di combustibilità, abbandonati all’interno di un capannone, nel caso in cui la riscontrata urgenza e indifferibilità dell’intervento sia stata accentuata al fine di giustificare il ricorso al rimedio atipico ed eccezionale, quale modalità più lineare ed economica per tentare una risoluzione della problematica.

Corte dei conti:

Corte dei conti, sez. Lombardiadeliberazione n. 83/2021 Va escluso che l’art. 11 bis comma 2 del d.l. 135/2018 abbia introdotto, in via generale, la possibilità di utilizzare risorse destinate alle assunzioni per finanziare il trattamento accessorio delle posizioni organizzative di cui al vigente Ccnl. Funzioni Locali. Self enti locali, Non è possibile finanziare maggiori oneri per P.O. con spazi assunzionali

Approfondimenti  

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FederalismiIl piano di riequilibrio finanziario pluriennale e le modifiche (d)all'amministrazione dell'ente locale

Amministrazione in cammino, Resoconto. “La Corte dei conti ai tempi del ‘recovery plan’

Sentenze Appalti, Non sussistono impedimenti a che il medesimo soggetto cumuli le funzioni di commissario di gara e di direttore dell’esecuzione

Il Giornale dei comuni, Istat: il punto sulla transizione digitale dei Comuni

Sentenze AppaltiOccorre portare prove specifiche a sostegno della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi!

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Ius in itinere, La sentenza n.77/2021 della Corte Costituzionale in materia di regolarizzazione di difformità edilizie

Lavori Pubblici, Abusi edilizi: chi ne è responsabile? risponde il Consiglio di Stato

Publika, Dalla Conferenza Stato-Città via libera ai ristori IMU, Canone unico patrimoniale e Sisma del maggio 2012

Gazzetta Ufficiale

Ministero dell'interno Decreto 22 aprile 2021 Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19. (21A02966) (GU Serie Generale n.118 del 19-05-2021)

Ministero dell'interno Decreto 11 maggio 2021 Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunita' montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2021. (21A02965) (GU Serie Generale n.118 del 19-05-2021)

Legge 21 maggio 2021, n. 69 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00080) (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21)

Testo coordinato del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.». (21A03181) (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21)

Altro

Anac, Delibera n. 364 del 5 maggio 2021, avente ad oggetto: accesso civico generalizzato ex artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio (CTU)

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