Notiziario n. 38 del 20 maggio 2021

20 Mag 2021

Pubblicato il N. 38/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica daCOVID-19. (21G00078) (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021)

GovernoComunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 19 (calendario anticipo riaperture)

ALINuovo decreto, le tappe delle riaperture nelle schede Ali

Segretari Comunali

Lentepubblica, Segretari Comunali solo per Concorso: bocciata l’istituzione di albi locali

Albo Segretari, Corso Spe.S 2020. Programma didattico Modulo 3

Albo SegretariAvviso del 18 maggio con scadenza 28 maggio

Governo e Parlamento

Funzione Pubblica, Premio “EPSA 2021”, ulteriore proroga delle candidature

UPIPNRR: la scheda UPI di sintesi delle misure per province, regioni e comuni 

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato del 19 maggio 2021 Riparto delle risorse statali alle Regioni per l'anno 2021 in materia di associazionismo comunale.

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato del 17 maggio 2021 Contributo per interventi per la messa a norma dei rifugi per cani randagi e la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi.

Servizio Studi di Camera e Senato,  Dossier n. 375/2 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi

Servizio Studi di Camera e SenatoDossier n. 391  Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

Dal mondo delle Autonomie

Anci, Bilanci comunali, Canelli: “Finanza comunale fragile e duale, serve intervento strutturale per riassorbire i divari”

Anci, Sport“Sports & Public Administration”, formazione per esponenti degli Enti Locali e manager sportivi

Anci, Campagne social, #RinasciLegale, al via la campagna per raccontare la rinascita dei beni confiscati nei Comuni

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Consiglio di Stato, sez. III, parere n. 850 del 13 maggio 2021,  Sono legittimi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 che danno attuazione alle disposizioni introdotte dai decreti-legge disciplinanti l’emergenza epidemiologica Covid-19, e ciò in quanto il ricorso ai decreti attuativi, operato dai precedenti decreti-legge, è coerente con il sistema delle fonti, per due ordini di ragioni: in primo luogo perché in linea generale non è riservata alla norma primaria (ancorché contenuta nell’atto-fonte di necessità e urgenza) la disciplina di dettaglio e analitica delle fattispecie regolate (soccorrendo a tal fine, nella fisiologia della normazione, secondo uno schema gradualista delle fonti, la disciplina secondaria dell’esecutivo); in secondo luogo perché il decreto-legge, per quanto agile e di rapida approvazione parlamentare, non avrebbe consentito, nel sopra descritto contesto storico, la duttilità, l’adattabilità e la flessibilità necessarie ad aderire plasticamente alla continua mutevolezza delle condizioni oggettive di sviluppo e andamento della pandemia, notoriamente variabili e scarsamente prevedibili, con significative diversificazioni territoriali, tali da richiedere la capacità di provvedere – di mutare le disposizioni – anche nel breve arco di un mese (o, addirittura, di settimane), duttilità, adattabilità e flessibilità certamente assicurate in misura maggiore dallo strumento esecutivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono legittimi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 nella parte in cui hanno introdotto, senza motivazione,  il divieto di svolgere attività di ristorazione tra le ore 18,00 e le ore 5,00 e ciò in quanto la chiusura, peraltro parziale in quanto limitata alla fascia serale, delle attività di ristorazione risponde a principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente,  si è resa necessaria per la nota situazione pandemica al fine di evitare possibili forme di assembramento, ed è stata adottata tenendo conto delle cognizioni e valutazioni acquisite dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di una scelta, ampiamente discrezionale, di accordare prevalenza, nel contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, alla necessità di tutelare il diritto alla salute quale primario interesse generale della collettività, anche a scapito di altri diritti costituzionalmente tutelati, di cui il ricorrente lamenta la violazione con il presente ricorso.

Tar Lazio, sez. III-bis, sentenza n. 5741 del 14 maggio 2021 In tema di concorsi pubblici, è improcedibile, per sopravvenuto difetto d'interesse, il ricorso proposto avverso la graduatoria finale, ove l'impugnazione non sia estesa a tutti i successivi provvedimenti di rettifica della graduatoria stessa

Tar Campania, sez. V, sentenza n. 3228 del 17 maggio 2021 È legittimo lo scioglimento del Consiglio comunale disposto a seguito della riduzione alla metà, per impossibilità di surroga, dei suoi componenti [art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»)], tale da rendere irraggiungibile il quorum legale necessario ai fini della valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione (In senso contrario, Consiglio di Stato (Sez. III), sentenza n. 2273 del 17 marzo 2021, che ha ritenuto che il consiglio comunale, anche in seconda convocazione e con il quorum di quattro consiglieri oltre al sindaco previsto dallo stesso Statuto, ben può procedere legittimamente alla surroga del consigliere o dei consiglieri dimissionari. Non è condivisibile l'orientamento secondo il quale è necessario per procedere alla surroga il quorum costitutivo richiesto per la prima convocazione, perché una simile tesi si scontra con il rilievo che, in base all’art. 38, comma 2, del TUEL, il quale si riferisce ai consiglieri “assegnati” al comune, e non a quelli in carica, “deve ritenersi indifferente per la validità delle deliberazioni, che risultino adottate in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati al comune, conoscere le ragioni del mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione. La seconda convocazione di un collegio deliberante ha lo scopo di ridurre il quorum strutturale necessario per la validità delle deliberazioni, per evitare, in base ad un principio di efficienza dell’organo collegiale, la paralisi di questo”).

Tar Campania, sez. V, sentenza n. 2989 del 5 maggio 2021 Deve ritenersi illegittima l'ordinanza sindacale emessa ex art. 54, comma 4, del TUEL volta ad ingiungere ad una società di realizzare ad horas interventi volti a rimuovere lo stato di pericolo di un fabbricato, in quanto l'ordinanza impone un ordine di fatto ineseguibile, stante l’impossibilità da parte della società destinataria dell'ordinanza di accedere all’immobile de quo per la presenza di numerosi cumuli di rifiuti; circostanza già nota al comune, cui peraltro, con ’ordinanza ex art. 700 c.p.c., è stato imposto di procedere alla bonifica del sito de quo, onde consentire alla società ricorrente di effettuare le necessarie opere di messa in sicurezza.

Corte dei conti:

Corte dei conti, sez. Autonomiedeliberazione n. 7 del 17 maggio 2021 Gli enti locali, in presenza di una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di locazione di diritto privato stipulati con imprese esercenti attività di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e dalla conseguente crisi economica, possono assentirvi, in via temporanea, all’esito di una ponderazione dei diversi interessi coinvolti, da esternare nella motivazione del relativo provvedimento, in particolare considerando elementi quali: la significativa diminuzione del valore di mercato del bene locato; l’impossibilità, in caso di cessazione del rapporto con il contraente privato, di utilizzare in modo proficuo per la collettività il bene restituito, tramite gestione diretta ovvero locazione che consenta la percezione di un corrispettivo analogo a quello concordato con l’attuale gestore o, comunque, superiore a quello derivante dalla riduzione prospettata; la possibilità di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente, e nello specifico la mancanza di pregiudizio alle risorse con cui la medesima amministrazione finanzia spese, di rilievo sociale, del pari connesse alla corrente emergenza epidemiologica, anche alla luce della diminuita capacità di entrata sempre correlata alla situazione contingente.

Approfondimenti  

Giustizia Amministrativa, Tutela del lavoro e della salute nelle emergenze

cmgoceano, L’attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza per il 2021

cmgoceano, Le Corti dei conti sull’incentivo per le funzioni tecniche

Il Giornale dei comuni, 135 mln ai Comuni per i centri estivi

Anci, PersonaleIl parere del Dipartimento Funziona pubblica sull’aspettativa per incarichi presso altri Enti

Funzione Pubblica, ParereParere sulla fruibilità del congedo Covid-19 al di fuori delle fattispecie previste dalla norma

Funzione Pubblica, ParereParere sulla revoca dimissioni per domanda di pensionamento in “quota 100

IFEL, Canone unico e autodisciplina pubblicitaria

Autorità garante della concorrenza e del mercatoProvvedimento n. AS1742 del 29/3/2021 Sulla incompatibilità con la normativa in materia di concorrenza della procedura seguita da una società in house per il sub-affidamento del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento delle strade nel Comune

Garante Privacy, Sussidi Covid, Garante: i dati dei beneficiari vanno protetti

UPEL, Fondo anticipazione di liquidità e riparto altri fondi all’esame della Conferenza Stato-città

Lavori Pubblici, Le responsabilità del collaudatore in corso d'opera: interviene la Cassazione

ntplusentilocaliedilizia, Tari, uscita dal servizio pubblico dal 2022 

ntplusentilocaliedilizia, Contabilità degli enti locali, nuova riforma o semplice evoluzione?

Gazzetta Ufficiale

Ministero dell'istruzione Decreto 10 marzo 2021 Riparto della somma complessiva pari a euro 1.125.000.000,00 in favore di province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020. (Decreto n. 62/2021). (21A02861) (GU Serie Generale n.115 del 15-05-2021)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 12 febbraio 2021 Modalita' di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale. (21A02710) (GU Serie Generale n.115 del 15-05-2021)

Altro

Anac, Contratti pubbliciQualificazione per l’esecuzione di lavori sopra i 150.000 euro: nuova funzionalità per la ricerca delle attestazioni rilasciate alle imprese dagli Organismi di attestazione – SOA.

IFELCatalogo eventi