Notiziario n. 35 del 10 maggio 2021

10 Mag 2021

Pubblicato il N. 35/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

FOIA, L’accesso civico generalizzato Rapporto sulla giurisprudenza 2017-2020

Senato, Messaggio disegno di legge 2144 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

Servizio Studi di Camera e del SenatoDossier - n. 371/1 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (cd. "Decreto sostegni"). Con gli emendamenti approvati dalle Commissioni 5a e 6a riunite" Ed. provvisoria. D.L. 41/2021 - A.S. 2144

Segretari Comunali

Albo Segretari,  Avviso pubblico - Utilizzo segretari comunali

Albo SegretariAvviso del 7 maggio con scadenza 17 maggio

Governo e Parlamento

Ministro della Pubblica Amministrazione, Pa, nasce il comitato per la transizione amministrativa

Funzione Pubblica, Premio OpenGov Champion 2021: il contributo della società civile all’open government 

Funzione Pubblica, OpenGov Week/Settimana dell’Amministrazione Aperta: dal 17 al 21 maggio a livello mondiale

Funzione PubblicaAssemblea Formez, Brunetta: “Collaborazione interistituzionale centrale per la riforma della Pa”

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato del 6 maggio 2021 Contributo, annualità 2020, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza. Segnalazione criticità per il perfezionamento del CIG sul sistema dell’autorità nazionale anticorruzione.

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato del 7 maggio 2021 Contributo, annualità 2020, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza. Perfezionamento del CIG sul sistema dell’autorità nazionale anticorruzione. Riattivazione dei servizi online ANAC.

Dal mondo delle Autonomie

Anci, Istruzione, Anci e Upi scrivono al ministro Bianchi. Decaro e de Pascale “Un incontro sulle questioni aperte”

Anci, “Fermenti in Comune”La graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento – Comuni grandi

Anci, I Comuni possono usare i beni mobili registrati confiscati. Le domande su OpenRe.G.I.O

Anci, SAI/Sprar: Pubblicato avviso per ampliamento progetti MSNA e DM-DS

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3545 del 6 maggio 2021 L’avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, quando sia già stato instaurato un procedimento sanzionatorio, concretizzatosi nell’adozione di un’ingiunzione a demolire, fa sì che questa perda efficacia solo temporaneamente, ossia per il tempo strettamente necessario alla definizione, anche solo tacita, del procedimento di sanatoria ordinaria, con la conseguenza che, ove questa non venga accolta, il procedimento sanzionatorio riacquista efficacia senza la necessità, per l’amministrazione, di riadottare il provvedimento; tale mancato accoglimento non impone, peraltro, la successiva riadozione dell’atto demolitorio, con ciò attribuendo al privato, destinatario dello stesso, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, intrinseco nella mera presentazione di una domanda, finanche pretestuosa, quel medesimo provvedimento. Il regime di silenzio rifiuto previsto in materia di sanatoria ordinaria di abusi edilizi non preclude un provvedimento tardivo di diniego espresso, che può essere impugnato anche con atto di motivi aggiunti 

C.G.A., sentenza n. 406 del 7 maggio 2021 Il patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 42 del 2004, è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici e la valutazione dell’interesse pubblico, da parte dell’Autorità preposta, varia in relazione alla natura del bene da tutelare, atteso che i beni culturali, aventi caratteristiche eterogenee e multiformi, sono costituiti da cose mobili, immobili o immateriali, mentre i beni paesaggistici corrispondono a porzioni di territorio, più o meno estese, afferenti ad una determinata area geografica. La discrezionalità tecnica, esercitata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali è una manifestazione di giudizio, consistente in una attività diretta alla valutazione ed all’accertamento di fatti e, nell’effettuare le valutazioni di propria competenza, in linea di massima, l’Amministrazione applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione la quale, con riguardo alla concreta situazione, possa ritenersi manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti o che sia carente di motivazione.

Tar Veneto, sez. I, sentenza n. 604 del 5 maggio 2021 Come chiarito da un recente indirizzo giurisprudenziale il diritto di accesso del consigliere comunale è sottoposto alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali. “E’ vero che esso ha ampia estensione, maggiore dell’accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, desumibile dalla lettera del più volte citato art. 43, comma 2, del TUEL, secondo cui il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici dell’amministrazione presso cui esercita il proprio mandato politico-amministrativo e dai suoi enti strumentali «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato». Ma è altrettanto vero che tale estensione non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi. Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall’ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d’accesso è sottoposto, espresso dall’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 con il richiamo alla utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall’ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere comunale” (Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2021, n. 2089). Deve pertanto ritenersi legittimo il provvedimento con il quale l’ente locale ha consentito al consigliere comunale di accedere ai dati di sintesi del protocollo informatico mediante un’apposita postazione all’interno degli uffici comunali, a fronte della sua richiesta di ricevere giornalmente via email o in forma cartacea tali documenti. Infatti, le modalità di accesso dei consiglieri comunali devono essere definite in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e da garantire la maggiore protezione dei dati dei cittadini, attraverso un equo bilanciamento da una parte delle esigenze di consentire ai consiglieri di svolgere la propria funzione e dall’altra quelle del rispetto delle esigenze organizzative dell’Ente e della privacy dei cittadini.

Tar Sicilia-Catania, sez. IV, sentenza n. 1400 del 3 maggio 2021, È inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso proposto contro la graduatoria provvisoria di un concorso pubblico, trattandosi di atto endoprocedimentale.

Tar Lombardia, sez. I, sentenza n.1071 del 29 aprile 2020 L’applicazione della disciplina dell’equo compenso, in quanto eccezione al principio pro-concorrenziale della libera pattuizione del compenso spettante al professionista, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, soggiace a precisi limiti soggettivi, ovvero l’appartenenza del cliente alle categorie delle imprese bancarie, assicurative o di grandi dimensioni o la sua qualificazione come pubblica amministrazione, ed oggettivi, quali la predisposizione unilaterale delle clausole convenzionali da parte del cliente forte, senza che al professionista sia rimessa la possibilità di incidere sul loro contenuto (Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 gennaio 2021, n. 874). La disciplina dell’equo compenso non trova pertanto applicazione ove la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le parti o, nelle fattispecie di formazione della volontà dell’amministrazione secondo i principi dell’evidenza pubblica, ove l’amministrazione non imponga al professionista il compenso per la prestazione dei servizi legali da affidare. La giurisprudenza ha affermato la compatibilità con la disciplina dell’equo compenso persino delle procedure di affidamento di incarichi professionali gratuiti (T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione II, 30 settembre 2019, n. 11410; T.a.r. Calabria, sede di Catanzaro, Sezione I, 2 agosto 2018, n. 1507). Osserva il Collegio che imporre alle pubbliche amministrazioni l’applicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, comporterebbe un’irragionevole compressione della discrezionalità delle stesse nell’affidamento dei servizi legali, in assenza delle condizioni di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità che giustificano l’introduzione di requisiti restrittivi della libera concorrenza (Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 23 novembre 2017, nelle cause C-427/2016 e C-428/2016).

Corte dei conti:

Corte dei conti, sez. Venetodelibera n. 116/2021  Nella legislazione vigente sussiste un chiaro quadro di obblighi imposti all’ente locale nella gestione dei propri flussi di cassa (e quindi attraverso il servizio di tesoreria “secondario” disciplinato dagli artt. 208 e segg. del Tuel), che non possono essere ritenuti meri oneri informativi qualificati in relazione ai flussi finanziari dell’ente locale, bensì rispondono - nel quadro costituzionale delineato dagli interventi del legislatore da una parte e del supremo giudice delle leggi dall’altra - alla superiore volontà da parte dello Stato di un controllo finanziario sugli enti assoggettati al sistema di contabilità pubblica, utile per determinare le proprie politiche di bilancio. La possibilità di gestione attiva della propria liquidità da parte di un comune è incompatibile con il vigente quadro normativo in materia, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021), salvo che non si rientri tra le eccezioni di cui al terzo periodo dell’art. 35, co. 8, del decreto legge n. 1/2012, come pure specificato dalla circolare MEF n. 11 del 24 marzo 2012.

Approfondimenti  

Diritto dei Servizi Pubblici, Subappalto, ritardati pagamenti, irregolarità fiscali: le proposte ANCE sulla legge europea

Diritto dei Servizi PubbliciAmbiente: le novità dalle Regioni

Diritto dei Servizi PubbliciConcessioni, Ance: no alla difesa dei monopoli, sì alla difesa dei lavoratori

Cmgoceano, Il rinnovo dei contratti nazionali e gli oneri a carico dei singoli enti

Cmgoceano, Le nuove regole sul lavoro agile dettate dal D.L. n. 56/2021

Corte di Cassazione, Il Massimario civile vol. III

camminodiritto, Il nuovo abuso di ufficio: le prime pronunce della giurisprudenza

Amministrazione in cammino, La legge di bilancio: l’esperienza dell’Ufficio legislativo

Amministrazione in cammino, Certificato verde digitale e passaporto vaccinale: due nozioni non sovrapponibili

ntplusentilocaliedilizia, Fondo di anticipazione di liquidità, la Consulta interviene nuovamente

ntplusentilocaliedilizia, Detrazione Iva più ampia nell'ambito della gestione comunale dei rifiuti 

Gazzetta Ufficiale

Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 7 aprile 2021 Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap. (21A02541) (GU Serie Generale n.105 del 04-05-2021)

Legge 3 maggio 2021, n. 58 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. (21G00069) (GU Serie Generale n.108 del 07-05-2021)

Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. (21G00070) (GU Serie Generale n.108 del 07-05-2021)

Testo coordinato del Decreto-Legge 5 marzo 2021, n. 25 Testo del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 3 maggio 2021, n. 58 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, (( nonche' per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuita' di gestione delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica )) per l'anno 2021.». (21A02795) (GU Serie Generale n.108 del 07-05-2021)

Altro

INAIL, Nota n. 7152 del 26 04 2021 Smart working permessi L. 104/92

Aran, Sottoscritta l’ipotesi di accordo tra l’A.RA.N., le confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione 

AnacAvviso in corso di ripristino i servizi dell’Autorità

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