Notiziario n. 24 del 29 marzo 2021

29 Mar 2021

Pubblicato il N. 24/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Anci, Comuni, Quaderno Anci sulle riunioni in videoconferenza di consigli, giunte e commissioni

RegioniConfronto positivo Conferenza Regioni - Cgil, Cisl e Uil su rinnovo contratti Sanità e funzioni locali

Aran, Dichiarazione di Naddeo in ordine all’incontro con le Confederazioni per la definizione dell’accordo quadro, atto preliminare per l’avvio della stagione contrattuale 2019-2021, tenutosi in data 25 marzo: "Oggi abbiamo avuto in Aran con le confederazioni sindacali, la riunione per l’accordo quadro sui comparti e aree di contrattazione. L’accordo è l’atto propedeutico per l’avvio della tornata contrattuale 2019-2021. L’esito della riunione non è stato positivo perché ci sono posizioni diverse dei sindacati soprattutto per la definizione delle aree dirigenziali. L’Aran ha proposto, al fine di consentire comunque l’avvio dei contratti, di definire intanto un accordo per i 4 comparti di contrattazione e di rimandare ad un successivo accordo la definizione delle 4 aree di contrattazione, da chiudersi comunque entro 60 giorni. Tale proposta sarà esaminata nella prossima riunione appena dopo Pasqua".

FEDIRRinnovo dei contratti: partire in fretta ma senza false partenze e stravolgimenti della dirigenza

Segretari Comunali

AranParere AFL 8, Un Comune ha sottoscritto una convenzione per la sede di segreteria con altri Comuni e la Provincia presso la quale il Segretario presta servizio in modo largamente preminente; se la Provincia riconosce al Segretario la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41. Comma 4, del CCNL 16.05.2001, l’onere corrispondente alla maggiorazione potrebbe essere sostenuto esclusivamente dall’Ente concedente atteso che gli altri non potrebbero sostenerne la quota parte?

Aran, Parere AFL 5, La retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001 deve essere calcolata anche sull’importo dell’IVC?

Aran, Parere AFL 23Come si calcola oggi la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001? In particolare come si calcola nelle sedi di segreteria convenzionate?

Albo SegretariAvviso del 26 marzo con scadenza 5 aprile

Governo e Parlamento

Conferenza Stato Città, Report della seduta straordinaria del 25 marzo 2021 - Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto dell’incremento di 220 milioni di euro del fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali, di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ministero dell'interno, Finanza LocaleComunicato del 24 marzo 2021, Approvazione avviso concernente termini, modello di domanda e modalità di presentazione della richiesta per il quinquennio 2021-2025 di contributi per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia

Ministero dell'interno, Finanza LocaleCircolare DAIT n.13 del 23 marzo 2021, Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.

Ministero della Pubblica AmministrazioneP.a: bando per 2.800 tecnici al Sud - Conferenza Unificata, Parere - Anci, Bando assunzioni nei Comuni del Sud. Decaro: “Bene, abbiamo bisogno di rinforzare capitale umano

MEF, Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative

Conferenza Unificata, Elenco atti della seduta del 25/03/2021

Ministero della Salute, Covid-19, Ministro Speranza firma nuove Ordinanze per contenere la diffusione del virus

Dal mondo delle Autonomie

UPI, Ponti: dal MIT 1,15 miliardi alle Province

UPI, UPI CDP: tutto il materiale diffuso nel webinar sul protocollo per le infrastrutture

Anci, Urbact, Il nuovo bando per la creazione del secondo round dei Transfer Network

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

C.G.A.sentenza n. 247 del 24 marzo 2021 La gara bandita da un Istituto scolastico per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari preconfezionati presso le proprie sedi ha ad oggetto una “concessione di servizi” ex art. 3, comma 1, lett. vv), d.lgs. n. 50 del 2016, che l’Istituto scolastico intende affidare a terzi accompagnata da una concessione d’uso di spazio pubblico; infatti, anche a voler prescindere dalla espressa qualificazione di concessione di servizi fornita dalla stazione appaltante, l’oggetto della gara è costituito da un contratto a titolo oneroso con cui la stazione appaltante affida ad un operatore economico la gestione di un servizio riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire il servizio, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dello stesso, per cui l’oggetto della gara rientra esattamente nella definizione di concessione di servizi scolpita dal codice dei contratti pubblici. L’obbligo di indicazione separata dei costi di manodopera e degli oneri di salute e di sicurezza - prevista dall’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 e astrattamente applicabile anche ai contratti di concessione ai sensi dell’art. 164, comma 2, dello stesso Codice, secondo cui alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi si applicano “per quanto compatibili”, le disposizioni relative ai “criteri di aggiudicazione” – non si estende alla  concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari preconfezionati, nella quale la componente “umana” del servizio assume rilievo minimo.

Tar Campania-Salerno, sez. I, sentenza n. 727 del 22 maggio 2021 L'art. 4, d.lgs. n. 50 del 2016 sottopone la conclusione dei contratti attivi, dai quali deriva un'entrata per l'Amministrazione, al rispetto di principi e regole procedurali di natura pubblicistica che determinano, per quanto riguarda le controversie concernenti il procedimento di scelta del contraente, la giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 50 del 2016, i contratti attivi della Pubblica amministrazione sono esclusi dalla procedura di evidenza pubblica, ma sono tuttavia assoggettati ai “principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”. Quindi la Pubblica Amministrazione che intenda affidare a terzi un proprio bene non può liberamente, come un qualsiasi contraente privato, individuare la propria controparte negoziale (mediante le modalità ritenute più opportune), ma deve rispettare un nucleo minimo di regole di evidenza pubblica (in particolare, di pubblicità), a tutela dell’interesse pubblico al miglior utilizzo del bene, della concorrenza e del mercato 

Tar Lombardia-Brescia, sez. I, sentenza n. 281 del 23 marzo 2021, Risulta oramai superato l’orientamento tradizionale che considerava l’autoproduzione attraverso società “in house”, da un lato, e il ricorso al mercato attraverso l’aggiudicazione all’esito di una procedura di evidenza pubblica, dall’altro lato, due modelli alternativi di svolgimento del servizio, perfettamente equiparati. Come osservato dalla giurisprudenza più recente, «L’articolo 192, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 colloca senz’altro «gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento» (così, C.d.S., Sez. V, ordinanza n. 138/2019). Tale preferenza riservata all’evidenza pubblica, peraltro, è stata ritenuta non contrastare né con il diritto dell’Unione europea, né con la Carta costituzionale. Invero, la Corte di Giustizia ha chiarito che, come il diritto dell’Unione Europea non obbliga gli Stati membri a esternalizzare la prestazione dei servizi, così non li obbliga a ricorrere sempre e comunque all’autoproduzione, ben potendo questa essere subordinata dal legislatore nazionale a una serie di ulteriori condizioni (v. ordinanza 6.02.2020 nelle cause riunite C-89/19, C-90/19 e C-91/19). Al contempo, la Corte costituzionale, nell’affermare l’infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dell’articolo 192, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 in relazione all’articolo 76 Cost. e all’articolo 1, comma 1, lettere a) ed eee), L. n. 11/2016, ha osservato che detta disposizione «è espressione di una linea restrittiva del ricorso all’affidamento diretto che è costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, e che costituisce la risposta all’abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e locali» e che essa «risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza» (v. sentenza n. 100/2020)

Tar Lazio, sez. I, ordinanza n. 1946 del 26 marzo 2021, In relazione alla impugnazione del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 - nella parte in cui ha previsto la sospensione totale della didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (eccetto le classi prime delle scuole secondarie di primo grado), nell’intero territorio di regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zona rossa”) -  e del d.P.C.M. 2 marzo 2021 - nella parte in cui ha disposto nelle medesime zone la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, censurato sotto il profilo della carenza di proporzionalità ed adeguatezza - va ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure impugnate adottando, all’esito del riesame, un provvedimento specificamente motivato.

MEF, Giurisprudenza tributaria, pubblicato il secondo massimario nazionale

Corte dei conti: 

Corte dei conti, sez. Abruzzo, del. n. 64/2021 In difetto di idoneo preventivo accantonamento per procedere al pagamento dell’indennità di fine mandato al sindaco secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 8, lett. f, del TUEL, deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di una integrazione dello stanziamento al fine di garantire la copertura finanziaria dell’onere emerso a seguito di richiesta intervenuta successivamente dall’amministratore avente diritto. Il mancato accantonamento può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, qualora l’Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, comma 1, del TUEL.

Approfondimenti  

Consiglio Nazionale CommercialistiPubblicata la relazione al rendiconto 2020 dell’organo di revisione

cmgoceano, Le assunzioni: capacita’ e vincoli

cmgoceano, L’assegnazione degli obiettivi

Federalismi, La vaccinazione volontaria anti Covid nel rapporto di lavoro 

Federalismi, Salute e ambienti di lavoro nell’emergenza Covid-19

Federalismi, La trasformazione digitale come misura di semplificazione

Federalismi, I decreti semplificazione e rilancio alla luce dei principi generali di contabilità pubblica ovvero dei falsari di parole

Giustizia Amministrativa, Delibera sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi (Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa)

Giustizia Amministrativa, L’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: i rimedi previsti dal diritto dell’Unione europea, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione e la revocazione ordinaria

Salvis juribusIl danno da omessa o ritardata adozione del provvedimento amministrativo

ntplusentilocaliediliziaProcedure di liquidazione delle società a partecipazione pubblica, procrastinazione e responsabilità

Gazzetta Ufficiale

Ministero dell'Interno Decreto 8 marzo 2021 Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le citta' metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2021. (21A01806) (GU Serie Generale n.72 del 24-03-2021)

Ministero dell'Interno Decreto 8 marzo 2021 Approvazione del modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2020 dagli enti locali. (21A01807) (GU Serie Generale n.72 del 24-03-2021)

Ministero della Cultura Comunicato  Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina assegnazione risorse per l'anno 2021. (21A01668) (GU Serie Generale n.72 del 24-03-2021)

Altro

Aran, Dichiarazione del presidente ARAN, Antonio Naddeo

Anac, Aggiornamento FAQ, Pubblicate alcune modifiche e aggiornamenti alle Faq Contratti pubblici e Anticorruzione

AnacContratti pubblici, Requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori sopra i 150.000 euro: chiarimenti sulle modalità di dimostrazione dell’adeguato organico medio annuo in presenza di trasferimenti aziendali

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