Pubblicato il N. 20/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00040) (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)
Governo, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 7
Governo, COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (aggiornate al DL. 30/2021)
Regioni, Emergenza Covid-19: Consiglio dei Ministri, via libera a Decreto Legge. Pasqua in "zona rossa"
ALI, Nuovo decreto Covid, le principali misure nelle schede ALI
Anci, Emergenza coronavirus, Le infografiche Anci sulle principali novità introdotte dal Decreto Pasqua del 12 marzo
Ministero della Salute, Covid-19, ministro Speranza firma nuove Ordinanze per contenere la diffusione del virus
Segretari Comunali
Albo Segretari, Avviso del 12 marzo con scadenza 22 marzo
Governo e Parlamento
MIMS, Mims: dal Parlamento via libera al commissariamento di 58 opere per un valore di 66 miliardi di euro
Ministro della Pubblica Amministrazione, Si apre la stagione dei rinnovi contrattuali. Il ministro Brunetta: riconoscimento dovuto a tutti i dipendenti pubblici
Ministero dell'interno, Finanza locale, Circolare n. 10 del 10 marzo 2021 Quote del 5 per mille dell’IRPEF destinato ai Comuni. Poteri ispettivi e di controllo. Spostamento del termine del 31 marzo 2021
INPS, Cariche pubbliche elettive e indennità Covid-19: verifica pagamenti
Dal mondo delle Autonomie
UPI, Scuola, de Pascale: “Soddisfatti per annuncio di fondi del Ministro Bianchi
UPI, Protocollo UPI-CDP- Convocazione Webinar di Presentazione – mercoledì 24 marzo 2021 – ore 11-12.30
UPI, Edilizia scolastica: aggiornamento su decreti risorse scuole superiori
Anci, Fabbisogni standard, Anci chiede lo stop dei questionari sul 2019 per l’emergenza sanitaria
Anci, Salute e città, Al via il bando per Corso alta formazione in Health City Manager. Pella: Si attua idea innovativa
Anci, Vaccini, Decaro: “Vaccini prima ai sindaci? Grazie, no”
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Corte Costituzionale, sentenza n. 34 del 11 marzo 2021 E' costituzionalmente illegittimo l'art. 243-bis, c. 5, del d.gs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, c. 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, c.2, del d.lgs.6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Viola, infatti, i principi dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria dell'ente, nonché il mandato conferito agli amministratori dal corpo elettorale, l'automatico avvio al dissesto quando una nuova amministrazione sia subentrata alla guida dell'ente e, chiamata a farsi carico della pesante eredità ricevuta dalle precedenti gestioni, non sia stata messa nella condizione di predisporre il PRFP per l'assegnazione di un termine che decorre da epoca anteriore al suo insediamento ed è sganciato dal momento in cui acquisisce, con la sottoscrizione della relazione di inizio mandato, piena contezza della situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente e della misura dell'indebitamento. Ciò finisce inevitabilmente per pregiudicare il potere programmatorio di risanamento della situazione finanziaria ereditata dalle gestioni pregresse con violazione dell'art. 81, Cost., e impedisce di esercitare pienamente il mandato elettorale, confinando la posizione dei subentranti in una condizione di responsabilità politica oggettiva, con pregiudizio dell'art. 1 Cost. Oltre che contrario ai citati parametri e diseconomico, il meccanismo delineato dalla normativa censurata collide, altresì, con il principio di ragionevolezza (sotto un ulteriore profilo) e con l'interdipendente principio di buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), in quanto costituisce conseguenza sproporzionata e non coerente con la ratio sottesa alla procedura di riequilibrio, che è proprio quella di porre rimedio alla situazione deficitaria dell'ente locale ove sia concretamente possibile, mettendo i nuovi depositari del mandato elettorale nella condizione di farsene pienamente carico
Corte Costituzionale, sentenza n. 35 del 11 marzo 2021 Non contrasta con l’articolo 3 del Protocollo addizionale alla CEDU sulla tutela del diritto di voto attivo e passivo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, la sospensione automatica dalla carica prevista dalla “legge Severino” (d.lgs. n. 235 del 2012) di chi sia stato condannato in via non definitiva per reati di particolare gravità o commessi contro la pubblica amministrazione - Comunicato stampa, “Legge Severino”: la sospensione automatica del consigliere regionale condannato in via non definitiva non contrasta con la convenzione EDU
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1596 del 23 febbraio 2021 E' legittima la scelta di un comune di affidare in house la gestione del servizio di igiene urbana, sulla base della rel. ex art. 34, c. 20 dl n.179/2012, che ha evidenziato i punti di forza e gli elemementi di criticità dei vari modelli attraverso i punteggi numerici - Anci, Affidamenti in house, Consiglio di Stato sulla legittimità dell’affidamento del servizio pubblico locale
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 1850 del 4 marzo 2021 In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante il provvedimento dell'Amministrazione che abbia negato al dipendente (nella specie, per ragioni d'incompatibilità) l'autorizzazione all'espletamento di un'attività extraistituzionale
Tar Campania, sez. V, sentenza n. 1457 del 3 marzo 2021 I presupposti per l'emanazione delle ordinanze sono la contingibilità e l'urgenza, ove per contingibilità si intende una situazione eccezionale e imprevedibile cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dell'ordinamento, richiamandosi così l'accidentalità, l'imprescindibilità e l'eccezionalità della situazione verificatasi che non permette di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari; per urgenza s'intende, viceversa, la necessità di provvedere immediatamente per scongiurare il pericolo. Proprio per la straordinarietà del potere riconosciuto al sindaco, alla base dell'emanazione dell'ordinanza extra ordinem deve porsi un adeguato supporto motivazionale non solo di tipo estrinseco, vale a dire di mera esteriorizzazione delle cause di pericolo e/o eccezionalità dell'evento, ma anche di tipo intrinseco, ovverosia corredato da un'adeguata istruttoria, sulla base dei dati tecnici in possesso dell'amministrazione, da condursi secondo un accertamento fondato su prove concrete e non su mere presunzioni (cfr.: T.A.R. Umbria, 29 agosto 2013, n. 451; Cons. di St., sez.VI. 13 giugno 2012, n. 3490). Tale provvedimento atipico, di natura eccezionale, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, non può essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie e deve essere giustificato dalla sussistenza di situazioni eccezionali ed impreviste, incompatibili con i tempi occorrenti per l'espletamento degli ordinari procedimenti e con l'utilizzo dei provvedimenti tipizzati previsti dall'ordinamento giuridico (cfr.: TAR Puglia, Lecce, sez. I, 9 ottobre 2013, n. 2098). La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "a fronte della comprovata situazione di ulteriore pericolo di aggravamento di danni ad interessi pubblici di assoluta rilevanza (tra cui è da ricomprendere senz'altro l'incolumità pubblica e privata), che, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, impone di provvedere con estrema urgenza, soccorre il principio giurisprudenziale per il quale l'esistenza di un'apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall'ordinamento" (cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 marzo 2017, n. 621, 9 novembre 2016, n. 5162 e 17 febbraio 2016, n. 860 ; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 12 gennaio 2016, n. 69 ; Cons. di St., sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369). Soltanto "in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale" (cfr.: Cons. di St., sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; Cons. Stato, III, 29 maggio 2015, n. 2697; V, 23 settembre 2015, n. 4466, 2 marzo 2015, n. 988, 25 maggio 2012, n. 3077, 20 febbraio 2012, n. 904; VI, 5 settembre 2005, n. 4525). Tuttavia, sia che il potere sindacale esercitato voglia riportarsi all'art. 50 TUEL (emergenze sanitarie a carattere locale) sia che - a fortiori - lo si intenda riferito ai gravi pericoli per l'incolumità pubblica, che giustificherebbero la veste "governativa" del sindaco procedente, tale potere (atipico e residuale) può essere esercitato soltanto per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni, e neppure su mere segnalazioni di privati (T.A.R. Piemonte, sez. I, 27 giugno 2013, n. 843 ; id., sez. II, 12 giugno 2009, n. 1680; TAR Puglia, Bari, sez. III, 26 agosto 2008, n. 1986). L'atipicità contenutistica di tali provvedimenti, che deroga al principio di legalità sostanziale per consentire maggiore duttilità all'azione dell'ente locale, si giustifica, all'esito di un complessivo bilanciamento dei valori che consideri tutti gli interessi e le emergenti fonti di pericolo, dovendo comunque essere rispettati il principio sia di ragionevolezza che di proporzionalità. Il primo postula la coerenza tra la valutazione compiuta e la decisione adottata (rispettivamente, la coerenza tra decisioni comparabili), laddove il principio di proporzionalità esige che gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Qualora si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve dunque ricorrere a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi prefissati mediante una valutazione che consideri anche l'impatto della disposta misura su altri interessi rilevanti al pari di quello cui è finalizzato il potere esercitato, di talché la proporzionalità comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all'obiettivo da perseguire nonché una valutazione della sua portata e della necessità delle misure adottate in rapporto alla concreta situazione fattuale destinata ad essere incisa. Tali criteri valutativi s'impongono in modo particolarmente rigoroso nel sindacato in ordine alla legittimità di un potere di natura eccezionale, quale appunto quello attribuito al sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti. Tra i presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente, infine, deve essere annoverato anche quello soggettivo, cioè la riferibilità del bene interessato ad un soggetto che ne abbia la disponibilità ovvero "si trovi in rapporto tale con la fonte del pericolo da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di emergenza" (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1 agosto 2011, n. 2064; Consiglio di Stato, sez. VI, 10/12/2018, n.6951). E ciò evidentemente perché, in caso contrario, l'ordine sarebbe illogicamente destinato a non poter essere eseguito.
Corte dei conti:
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Gazzetta Ufficiale
Legge 12 marzo 2021, n. 29 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00038) (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2021)
Testo coordinato del Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 Testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021), coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.». (21A01589) (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2021)
Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto".», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021). (21A01324) (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2021)
Presidenza del Consiglio dei Ministri Comunicato Nomina del Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo a Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. (21A01535) (GU Serie Generale n.58 del 09-03-2021)
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