Notiziario n. 5 del 21 gennaio 2021

21 Gen 2021

Pubblicato il N. 5/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

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Primo piano

UNSCP, Dall'Unione la tabella personalizzabile per il calcolo di arretrati e del nuovo stipendio a seguito del CCNL 17/12/2020 

Aran, Parere, Indennità di posizione e galleggiamento Segretari Comunali (art.107, commi 1 e 2 e art.111 del CCNL Area II del 17.12.2020)

Segretari Comunali

Albo SegretariAvviso del 19 gennaio con scadenza 29 gennaio

Governo e Parlamento

Funzione PubblicaAnticipo TFR/TFS: cosa devono fare le amministrazioni

Ministero dell'internoCircolare ai prefetti sulle ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'epidemia Covid-19

Ministero dell'internoVademecum della prefettura di Torino per il rientro a scuola in sicurezza 

Ministero dell'internoDecreto 15 gennaio 2021, Prima integrazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2021

Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier n. 349 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 - A.S. n. 2066 - D.L. n. 2/2021

Servizio Studi di Camera e SenatoNota su atti dell'Unione europea n. 67 Il dispositivo per la ripresa e la resilienza: il regolamento in corso di approvazione

Dal mondo delle Autonomie

Anci, MilleprorogheDl Milleproroghe, il testo delle proposte emendative inviate dall’Anci alla Camera

Ancio ToscanaComuni nati da fusione, il governo garantisca le risorse

Anci, Edilizia scolastica: i termini fissati dal Miur per aggiudicarsi i mutui BEI

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Corte di Cassazione, sez. pen. I, sentenza n. 1459 del 14 gennaio 2021 Va confermata la condanna all'allevatore che ha disatteso un'ordinanza emesa dal sindaco,per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di custodire gli animali all’interno del recinto che era loro destinato, per impedire che i maiali raggiungessero le abitazioni in paese. Un ordine che il ricorrente aveva trasgredito per l’impossibilità di sfamare le bestie sia a causa delle sue precarie condizioni economiche, aggravate dalla pandemia, sia perché le restrizioni agli spostamenti connesse sempre all’emergenza Covid-19 gli vietavano di spostarsi: queste però non sono buone ragioni per trasgredire un’ordinanza sindacale emessa a tutela della collettività. Il Sole 24 ore, Reato per l’allevatore che lascia i maiali liberi perché non può sfamarli a causa della crisi Covid

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 573 del 19 gennaio 2021, L’art. 43, comma 4, del TUEL, attribuisce allo statuto la competenza a stabilire i casi di decadenza dei consiglieri comunali per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. Tale disposizione, secondo la sentenza in commento, non prevede che, oltre alla giustificazione dell’assenza, il consigliere sia onerato della dimostrazione di un impedimento assoluto a presenziare alle sedute del consiglio. Non si può attribuire al consiglio comunale un potere di natura discrezionale, avente fondamento nel fatto che la norma non ricollega la decadenza per assenze ingiustificate a eventi tipizzati, per cui spetterebbe all’organo consiliare, cui è attribuito il potere di dichiarare la decadenza del consigliere, la “valutazione discrezionale delle giustificazioni prodotte dall'interessato in merito agli impedimenti dallo stesso addotti, in esito ad un procedimento finalizzato alla tutela del corretto funzionamento degli organi rappresentativi, suscettibile di essere compromesso dal comportamento di disinteresse per la carica manifestato da uno dei suoi componenti” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 22 marzo 2017, n. 3786). Tale indirizzo che non può essere seguito né condiviso, per le ragioni ben espresse dalla Sezione in occasioni analoghe (cfr. Sez. V, 20 febbraio 2017, n. 743) in cui si è puntualmente sottolineato come le circostanze che giustificano l’esercizio del potere di decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che la decadenza comporta all'esercizio di un munus publicum e per la possibilità di un uso distorto del potere da parte del consiglio comunale, per ragioni di scontro politico (ferma restando, occorre aggiungere, la possibilità del Consiglio comunale di sindacare i casi in cui le ragioni addotte dal consigliere siano ictu oculi prive di qualsiasi spiegazione logica ovvero non siano supportate da alcuna documentazione o dimostrazione dei fatti affermati)

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 579 del 19 gennaio 2021, Gli atti d’obbligo, proprio in quanto “unilaterali”, pur appartenendo al più ampio genus degli atti negoziali e dispositivi coi quali il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire; essi non rivestono un’autonoma efficacia negoziale, ma incidono tramite la stessa sul provvedimento cui sono intimamente collegati, tanto da divenirne un “elemento accidentale”, mutuando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che distingue tra essentialia e accidentalia negotii

Tar Sardegna, sez. I, decreto n. 10 del 14 gennaio 2020 il Presidente del Tar Sardegna ha sospeso l’ordinanza con la quale un vicesindaco, dettando misure volte ad arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica, ha disposto (fra l’altro) la sospensione di tutte le cerimonie religiose in presenza di fedeli, compresi i funerali. L’ordinanza è stata ritenuta non conforme ai principi che regolano l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti in quanto non si è ritenuto sussistere un “vuoto normativo”, poichè “quanto all’esercizio delle libertà religiose, le limitazioni determinate dalla necessità di contrastare il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, sono state oggetto di specifiche intese fra il Governo Italiano e la CEI e, da ultimo, del Protocollo firmato il 7 maggio 2020 che prevede le misure da applicare anche nelle cd. Zone rosse a più alto rischio di contagio, nonché oggetto di successive disposizioni applicative”. Inoltre, non risulta dimostrata l’esistenza di situazioni locali particolari, che si discostino in maniera significativa da quelle esistenti negli altri comuni.

Tar Lombardia,  decreto n. 32 del 13 gennaio 2020, Deve essere sospesa l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Lombardia che ha disposto, per tutto il territorio regionale, il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca degli istituti scolastici secondari di secondo grado e degli istituti formativi professionali di secondo grado. Infatti, il pericolo che l’ordinanza vuole fronteggiare non è legato alla didattica in presenza in sé e per sé considerata, ma al rischio di assembramenti correlati agli spostamenti degli studenti,. Ciò comporta l’irragionevolezza della misura disposta, che, a fronte di un rischio solo ipotetico di formazione di assembramenti, anziché intervenire su siffatto ipotizzato fenomeno, vieta radicalmente la didattica in presenza per le scuole di secondo grado, didattica che l’ordinanza neppure indica come causa in sé di un possibile contagio. In una prospettiva di necessaria proporzionalità di misure incidenti su diritti fondamentali, “il provvedimento regionale palesa un’intrinseca irragionevolezza, in quanto adotta la misura radicale della chiusura generalizzata delle scuole per fronteggiare rischi solo “probabili”.

Tar Veneto, sez. I, sentenza n. 52 del 14 gennaio 2021, È viziato da eccesso di potere per perplessità il provvedimento nel quale, al di là del nomen juris non emergono sufficienti e univoci indici per individuare in via interpretativa quale sia il potere che l’Amministrazione, a prescindere dal nomen iuris utilizzato (“revoca”), ha inteso esercitare in concreto, risultando richiamate nel corpo del provvedimento gravato una pluralità di elementi riconducibili a differenti fattispecie astratte, caratterizzate da presupposti e limiti sostanziali diversificati, posti anche a garanzia delle posizioni incise.

Corte dei conti:

Corte dei conti, Sez. Liguria, deliberazione n. 4/2021, Al vicesindaco deve essere corrisposta, “nel periodo di reggenza, in luogo di quella determinata ai sensi degli artt. 3 comma 6 e 4 del DM n. 119/2000, l’indennità nella misura stabilita per il sindaco. Lo stesso trattamento spetta al vicesindaco nel periodo di reggenza della carica a seguito della sospensione del sindaco disposta per le cause previste degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 235/2012 (che hanno rivisto la disciplina in materia di incandidabilità, anche presso enti locali, abrogando gli artt. 58 e 59 del TUEL), fino  alla cessazione di tali misure o nel caso di pronuncia di decadenza, fino all’elezione del nuovo sindaco”. Al contrario, lo svolgimento dell’attività di ordinaria supplenza del sindaco, assente per motivi temporanei (ex comma 2 art. 53), non determina l’attribuzione al vicesindaco dell’indennità spettante al sindaco, trattandosi di ordinario esercizio di funzioni pertinenti alla sua carica, per le quali l’art. 4 del d.m. 119/2000 ha stabilito una misura dell’indennità di funzione già più elevata di quella attribuita agli assessori (si veda in tal senso, anche la Circolare Min. Interno, Div. Gen. Amm. Civ. 6 settembre 2001 n. 7/2001 /UARAL). Self Entilocali, Indennità spettante al vicesindaco reggente

Approfondimenti  

Anci, Legge di Bilancio 2021Nota di Lettura ANCI – Le risorse per il Sociale e il Sociosanitario

ALIRistrutturazione debito enti locali, firmato DPCM per avvio unità di coordinamento

Gianluca Bertagna, Le assunzioni in esercizio provvisorio

Contabilità pubblica, I principi di equilibrio e pareggio di bilancio di regioni ed enti locali

Amministrazione in cammino, Istituzionalizzazione e limiti dell’ente metropolitano in Italia nella legge 56 del 2014

Giustizia Amministrativa, La responsabilità pre-contrattuale della Pubblica Amministrazione tra tutela dell’interesse pubblico e privato 

Giustizia Amministrativa, Reiterazione di vincoli espropriativi a tempo indeterminato: la Corte costituzionale ne ribadisce le ragioni di illegittimità costituzionale

Giustizia Amministrativa, I motivi inerenti alla giurisdizione nel “dialogo” tra le Corti supreme: nota all’ordinanza delle S.U. della Corte di cassazione 18 settembre 2020, n. 19598

Giustizia Amministrativa, L’eccesso di potere giurisdizionale delle Sezioni Unite

ntplusentilocaliedilizia, Accoglimento parziale del ricorso e riscossione del dovuto 

ntplusentilocaliedilizia, Esenzione seconda rata Imu 2020 in attesa di ristoro

Gazzetta Ufficiale

Regioni, Gazzetta Ufficiale: la rassegna di dicembre  

Altro

Anacdeliberazione n. 1120 del 22 dicembre 2020 Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità - Massima:  L’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall’articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da disposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L’esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo. L’esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall’operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall’articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostativa della condotta si estende anche alle altre procedure di  gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l’operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita. Le misure previste dall’articolo 32 del decreto-legge 90/2014 operano nella fase successiva all’aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame non ne consentono l’applicazione in caso di violazione degli impegni assunti con il patto di integrità che intervenga nella fase di partecipazione alla gara

Aran, Pubblicato il "Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti" n. 1/2020

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