Pubblicato il N. 66/2020 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Ministero dell'interno, Eligendo Mobile APP che mostra in tempo reale i dati forniti da Comuni e Prefetture-UTG relativi all'Election Day del 20-21 settembre 2020
UNCEM, Aree interne e montane: in arrivo 210 milioni di euro per le attivita’ produttive. Restituiscono competitivita’ alle imprse. UNCEM: grazie a ministri e parlamento che hanno ascoltato istanza UNCEM e dei sindaci (la tabella degli interventi)
Segretari Comunali
Albo Segretari, Avviso del 18 settembre con scadenza 28 settembre
Governo e Parlamento
Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier n. 291 Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni D.L. 117/2020 / A.S. 1933
Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier n. 290 Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Ministero dell'interno, Finanza locale, Circolare n.18 del 18 settembre 2020 Rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 per le sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale.Dal mondo delle Autonomie
Anci, Assemblee Anci, La XXXVII Assemblea Anci sarà una phygital experience, appuntamento il 17, 18 e 19 novembre
Anci, Edilizia, Aperti termini per istanze accesso fondo demolizione opere abusive, invio fino al 21 ottobre 2020
Anci Campania, Efficientamento energetico, gli ultimi aggiornamenti sulla proroga al 31 ottobre
Anci Piemonte, Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): ampliamento dei posti nei Comuni
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Tar Campania, sez. VI, sentenza n. 3813 del 15 settembre 2020 “L’adozione dell'ordinanza di demolizione di opere sine titulo rientra nella competenza del dirigente comunale ovvero, nei Comuni sprovvisti della qualifica, in quella dei responsabili degli uffici e servizi, dovendo ritenersi implicitamente abrogata ogni disposizione che faccia riferimento alla competenza del Sindaco in materia”, a nulla potendo per certo rilevare la assenza di disposizioni attuative in tal senso dello statuto comunale ovvero di matrice regolamentare, discendendo tale attribuzione direttamente dalla legge, e ciò già con l’art. 2, comma 12, l. 16 giugno 1998 n. 191 (TAR Campania, IV, 4 luglio 2019, n. 3700; Id. VI, 1 febbraio 2019, n. 537; Id., id., 6 marzo 2018, n. 1416). Non è illegittima l'ordinanza di demolizione adottata senza il preventivo parere della commissione edilizia integrata, in quanto “l'esercizio dei poteri sanzionatori in materia urbanistico-edilizia non richiede tale parere, poiché l'ordine di ripristino discende direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia vigente, non costituendo irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio (in questo senso T.A.R. Campania, sez. VI, 7 giugno 2019, n. 3108, sez. IV, 21 giugno 2019, n. 2672)” (TAR Campania, VI, 27 gennaio 2020, n. 378).
Tar Campania, sez. V, sentenza n. 3823 del 15 settembre 2020 Secondo la costante giurisprudenza in materia “l'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Queste possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari e presuppongono necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all'impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento” (ex multis, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 09/08/2018, n. 20680; in senso analogo T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 01/08/2018, n. 1155). Tali requisiti non ricorrono, di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario. Costituisce ius receptum che “i presupposti legittimanti l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente sono la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarli (cd. contingibilità) e l'urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo incombente da fronteggiare nell'immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità; ed infine il rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di congrua ed adeguata motivazione ed il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto dell'Unione europea (ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 25/06/2018, n. 919), fermo restando il rilievo che secondo un certo orientamento, condiviso anche dalla Sezione, non abbia rilevanza la risalenza nel tempo dello stato di pericolo; ciò in quanto, secondo questo orientamento, ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54, d.lg. n. 267 del 2000 quello che rileva è l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale e l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo (cfr. Tar Piemonte, sez. I, 8 aprile 2011, n. 376; Tar Puglia, Lecce, I, n. 2085/2011; TAR Veneto, sez. II, 18 marzo 2013, n. 406; in senso analogo, C. d. S., V, n. 7411/2010).
Tar Piemonte, sez. II, sentenza n. 537 del 15 settembre 2020 Sul piano giurisprudenziale è ormai assolutamente consolidato l’orientamento che riconosce la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 28.11.2018, n. 6757; id, 14.2.2017 n. 652; id, 15.01.2016, n.110). Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 2.04.2020, n. 2240). L’atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione, essendo sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante nell’ambito delle scelte effettuate e di cui può essere apprezzata, anche sotto il profilo del perseguimento dell’interesse pubblico, la congruità, legittimità e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9.10.2018, n. 5795). Inoltre, l’ordinamento riconosce all’ente locale un’ampia discrezionalità nella pianificazione volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1.06.2020, n. 3436).
Tar Liguria, sez. I, sentenza n. 610 del 11 settembre 2020, La Pubblica Amministrazione non può imporre interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale al proprietario di un'area contaminata, ove lo stesso non sia responsabile dell'inquinamento
Corte dei conti:
Corte dei conti, sez. Lombardia, delibera n. 118/2020 E' oggettivamente inammissibile la richiesta effettuata da un ente locale vola a conoscere se in caso di lavoro agile, in considerazione delle peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che prevedono una distribuzione flessibile del tempo di lavoro, le amministrazioni debbano escludere il riconoscimento del buono pasto oppure se sia legittimo prevederne l'erogazione, nelle sole giornate in cui viene riconosciuto anche al personale dipendente che svolge la propria attività in presenza, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000 (rientro pomeridiano) e secondo i principi stabiliti dalla L. 81/2017”. Infatti, la funzione consultiva della Corte dei conti non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive 5 pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria).” Nello specifico, poi, l’interpretazione delle norme contrattuali è preclusa alle Sezioni della Corte come ribadito dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 56/2011, in quanto questa interpretazione “rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN” (cfr. l’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001), ed è giurisprudenza consolidata della Corte escludere dalle competenze consultive di una Sezione della Corte stessa l’interpretazione di disposizioni di CCNL (ex multis deliberazione n. 97/2020/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Campania, e deliberazione n. 23/2020/PAR della Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo).
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Gazzetta Ufficiale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 Disciplina delle modalita' e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche' delle modalita' e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. (20A04907) (GU Serie Generale n.231 del 17-09-2020)
Ministero dell'interno Decreto 11 settembre 2020 Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Citta' metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU, riferiti al I semestre 2020, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. (20A04996) (GU Serie Generale n.232 del 18-09-2020)
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