Notiziario n. 63 del 10/09/2020

10 Set 2020

Pubblicato il N. 63/2020 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

GovernoProroga delle misure di contenimento Covid-19, il Dpcm del 7 settembre 2020 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814) (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020)

Senato, Dossier - n. 287 Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020. D.L. 103/2020 - A.S. 1924 (Da martedì 8 settembre, in Commissione Affari costituzionali, esame ddl conversione decreto-legge n. 103)

Edilizia scolasticaSu sito Miur elenchi assegnazione risorse per Comuni e Città metropolitane per affitti e noleggi

Segretari Comunali

Ntplusentilocaliedilizia, Segretari comunali e provinciali, al via l'interpretazione autentica sul «galleggiamento»

Governo e Parlamento

Ministero dell'internoTrasferite fuori da edifici scolastici 520 sezioni elettorali

Ministero dell'interno, Voto a settembre: obbligo della mascherina nei seggi

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato dell'8 settembre 2020 Chiarimenti in merito al decreto interministeriale 31 agosto 2020, relativo al contributo, anno 2020, per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza.

Ministero dell'interno, Comunicato del 9 settembre 2020, Rendiconto dell'utilizzo della quota del 5 per mille dell’IRPEF al sostegno delle attività sociali attribuita nell'anno 2020 e riferita all'anno finanziario 2019 e anno di imposta 2018.

Funzione pubblicaLa Pa al centro del rilancio del Paese

Camera dei deputatiDecreto sulla semplificazione e l’innovazione digitale, votata la fiducia

Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier - n. 275/1 Volume I Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Edizione provvisoria. D.L. 76/2020 - A.C. 2648 Volume I - articoli 1-30-bis  

Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier - n. 275/1 Volume II Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale Edizione provvisoria D.L. 76/2020 - A.C. 2648 Volume II - articoli 31-65 

Dal mondo delle Autonomie

IFEL, Contributo "500 mln": resta fissato al 15 settembre il termine per l’avvio dei lavori

IFEL, Scade il 15 settembre il termine per la richiesta contributi per opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici e territorio (art. 1, comma 139, legge di bilancio 2019)

Anci, BibliotecheAssociazione librai, disponibile elenco per acquisto libri da librerie del territorio

Anci, SportAumentati i plafond di mutui per i bandi di  “Sport Missione Comune 2020” e “Comuni in pista 2020”

Anci, Polizie localiBianco: “Grazie per l’impegno fondamentale durante il lockdown, ora riformare legge quadro”

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Corte Costituzionalesentenza n. 169 del 28 luglio 2020, La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la q.l.c. relativa all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché all’art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, per violazione del principio di leale collaborazione nella funzione legislativa di cui agli artt. 5, 117, 120 Cost., nella parte in cui prevedono che l’esercizio delegato della potestà legislativa, con riferimento alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, sia condotto all'esito di un procedimento nel quale l'interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi nella forma del parere e non già attraverso l'intesa in sede di Conferenza-Stato Regioni. Giustizia amministrativa, La Consulta fornisce alcune precisazioni sull’intesa Stato – Regioni nell’ambito del procedimento legislativo

Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza n. 18292 del 3 settembre 2020, Il titolare del trattamento dei dati personali è la persona giuridica, non il legale rappresentante o l'amministratore. Il c.d. Codice della privacy deroga al principio della imputabilità personale della sanzione di cui alla L. 689/1981, configurando, nello specifico regime sanzionatorio ivi dettato, un'autonoma responsabilità della persona giuridica. Italia Oggi del 9 settembre, Albo pretorio, l'ente paga le multe privacy

Consiglio di Stato, Ad.Pl., sentenza n. 17 del 7 settembre 2020,  I vizi cui fa riferimento l’art. 38, t.u.edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione.

Consiglio di Stato, sez. Vsentenza n. 5228 del 26 agosto 2020,  La mancata dichiarazione da parte del concorrente di una pregressa risoluzione contrattuale in danno non costituisce causa di automatica esclusione dalla procedura di gara. Tale omessa dichiarazione può essere peraltro oggetto di valutazione da parte dell'ente appaltante, che va operata tenendo conto della rilevanza del fatto omesso e del tempo trascorso dal compimento del medesimo. Ntplusentilocaliedilizia, Gare, la mancata dichiarazione di una risoluzione contrattuale non comporta l'esclusione automatica

Tar Lazio, sez. II, sentenza n. 9385 del 9 settembre 2020, I vizi dell’atto amministrativo, secondo la tradizionale tripartizione, sono la “violazione di legge”, l’“incompetenza”, l’“eccesso di potere” (art. 29 c.p.a.). Con l’integrazione del nostro ordinamento con quello dell’Unione europea, il tradizionale catalogo dei vizi si è arricchito di una serie di principi di derivazione euro-unitaria direttamente applicabili nel nostro sistema di giustizia in virtù del richiamo esterno ad essi operato dall’art. 1 c.p.a. secondo cui la “giurisdizione amministrativa” è, per l’appunto, chiamata ad assicurare “una tutela piena ed effettiva” secondo i principi del “diritto europeo” i quali, pertanto, assumo rilevanza diretta anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell’Unione (artt. 3, 4, 5, TUE). Il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza sono da tempo principi cardine dell’azione amministrativa che, benchè non sempre siano annoverati dalle discipline di settore tra le regole formali a cui deve conformarsi l’esercizio del potere restrittivo della sfera giuridica del destinatario, costituiscono comunque norme immanenti dell’agire pubblico. Tendo presente la sapiente opera di interpretazione monofilattica della giurisprudenza nazionale ed europea, si può affermare che ogni potere restrittivo va esercitato in sede di amministrazione attiva - e, ove oggetto di contenzioso, in sede giurisdizionale o giudiziale - nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza che costituiscono, al contempo, limiti interni al corretto esercizio dell’azione pubblica. Il giudice amministrativo è chiamato a verificare (c.d. test) il rispetto dei principi-limiti di proporzionalità e di adeguatezza mediante l’indagine che si definisce trifasica (di idoneità, di necessarietà, di adeguatezza, anche detta quest’ultima di proporzionalità in senso stretto) in quanto il positivo superamento di ogni fase costituisce il presupposto per la verifica di quella successiva, sicché soltanto il provvedimento che supera positivamente tutt’e tre le fasi di verifica può vedersi attribuito il predicato di legittimità definitiva. Mentre il principio di proporzionalità è volto a sindacare l’individuazione del mezzo giuridico per raggiungere il fine pubblico per il quale è attribuito il potere ed implica l’indagine nella fase di idoneità e di necessarietà, il principio di adeguatezza è volto sindacare la fase di proporzionalità in senso stretto incentrandosi sul bilanciamento degli interessi che vengono in emersione a seguito della scelta del mezzo idoneo e necessario. Più in particolare, l’idoneità guarda al rapporto tra il mezzo che si intende scegliere e l’obiettivo che si intende raggiungere: la verifica si ritiene superata se il mezzo scelto si presenta di per sé idoneo a raggiungere l’obiettivo. La necessarietà, invece, guarda al rapporto tra il mezzo ritenuto idoneo e il sacrificio che deriva alla sfera giuridica del destinatario: la verifica si ritiene superata se, contestualmente, il mezzo individuato (come idoneo) comporta il minore sacrificio possibile al singolo (o, in altri termini, se non vi sono altri mezzi idonei che consentono di raggiungere il medesimo risultato con minore sacrificio) e non impone un sacrificio ben superiore a quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. Individuato lo strumento giuridico idoneo e necessario, occorre valutare se il sacrificio che deriva dalla sua applicazione sia tollerabile dal singolo nel rapporto con gli interessi pubblici (primari e secondari) e privati che vengono in gioco nell’ambito del procedimento. L’adeguatezza (o proporzionalità in senso stretto) guarda, infatti, al rapporto tra il mezzo ritenuto idoneo e necessario e la restrizione subita in concreto dal destinatario: in tal caso, la verifica è superata se il mezzo così individuato impone alla sfera del singolo un sacrificio tollerabile nel bilanciamento con gli altri interessi coinvolti.

Tar Lombardia, sez. III, sentenza n. 1643 del 4 settembre 2020, ​​​​​​Le controversie concernenti le distanze fra costruzioni o di queste dai confini, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, sono assoggettate al «regime della c.d. “doppia tutela”, per cui il soggetto, che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia, è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell’autore dell’attività edilizia illecita (con giurisdizione del giudice ordinario) e, dall’altro, dell’interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell’Amministrazione, con cui tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa, da far valere di fronte al giudice amministrativo» (Consiglio di Stato, IV, 14 gennaio 2016, n. 81; altresì, 3 agosto 2016, n. 3511; 31 marzo 2015, n. 1692; T.A.R. Lombardia, Milano II, 26 luglio 2017, n. 1680; 5 dicembre 2016, n. 2301). Peraltro, nella giurisdizione amministrativa i rapporti privatistici tra i confinanti vengono presi in esame solo quando siano per sé evidenti, o quando gli interessati abbiano di loro iniziativa rappresentato agli uffici comunali eventuali contese in grado di incidere sulla legittimazione a chiedere il titolo edilizio (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 26 marzo 2019, n. 276); difatti, l’art. 11 del D.P.R. n. 380 del 2001, richiedendo al Comune la verifica dell’esistenza in capo al richiedente un permesso edilizio di un idoneo titolo di godimento sull’immobile, non impone di risolvere eventuali conflitti di interesse tra le parti private in ordine all’assetto proprietario, ma ha la finalità di consentire di accertare soltanto il requisito della legittimazione soggettiva di colui che richiede il permesso. In tal senso, l’Amministrazione è tenuta a svolgere un livello di istruttoria che comprende l’acquisizione di tutti gli elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un qualificato collegamento soggettivo tra chi propone l’istanza e il bene giuridico oggetto dell’autorizzazione, senza che l’esame del titolo di godimento operato dalla P.A. costituisca un’illegittima intrusione in ambito privatistico, essendo finalizzato soltanto ad assicurare un ordinato svolgimento delle attività sottoposte al controllo autorizzatorio (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 dicembre 2019, n. 2729). Tuttavia, si deve escludere, anche al fine di non aggravare il procedimento, che l’Amministrazione sia tenuta a svolgere complessi e laboriosi accertamenti, essendo necessaria soltanto una verifica minima e di immediata realizzazione, pena un’insufficiente istruttoria (ex multis, Consiglio di Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3096; IV, 6 marzo 2012, n. 1270; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 giugno 2019, n. 1486; 8 aprile 2019, n. 767; 21 gennaio 2019, n. 112; 13 settembre 2018, n. 2065; 31 gennaio 2017, n. 235; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 5 novembre 2015, n. 5137).

Approfondimenti 

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Gazzetta Ufficiale

Ministero dell'interno Comunicato Avviso relativo al decreto 31 agosto 2020, concernente l'assegnazione di un contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 10-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. (20A04727) (GU Serie Generale n.220 del 04-09-2020)

Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111 Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00134) (GU Serie Generale n.223 del 08-09-2020) - MIT, Tpl: De Micheli, oggi dl con 300 mln di autorizzazioni alla spesa per le Regioni

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