Notiziario n. 42 del 8/06/2020

08 Giu 2020

Pubblicato il N. 42/2020 del Notiziario di Segretari enti locali.

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Primo piano

Corte Costituzionale, La Libreria dei Podcast della Corte costituzionale

Funzione Pubblica, PA: Al via primo concorso pubblico con prove in digitale

Amministrazione in cammino, Emergenza Covid 19 e concorsi pubblici nell’attuale quadro normativo

Segretari Comunali

Albo Segretari, Esami “SPE.S” e “SE.F.A 2019”. Comunicazione svolgimento esami in videoconferenza. Convocazioni alle prove d’esame “corso SE.F.A 2019”.

Albo Segretari, Avviso del 5 giugno con scadenza 15 giugno

Governo e Parlamento

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Reddito di emergenza: le indicazioni dell’INPS su procedura, requisiti e importi

Camera dei DeputatiAudizioni su polizia locale e sicurezza

Servizio Studi di Camera e SenatoDossier – n. 259 Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale (AS 1825)

Servizio Studi di camera e SenatoNota su atti dell’Unione europea – n. 52 Aiuti di Stato: misure approvate dalla Commissione europea nell’emergenza del Coronavirus

Dal mondo delle Autonomie

Anci Riapertura scuole, Decaro: “Molte criticità ma i sindaci non si tireranno indietro”

Anci, Coronavirus, Centri estivi, scheda rilevazione per i Comuni che realizzano le attività

AnciSpiagge Decaro: “Basta decisioni sulla testa dei sindaci, Brusaferro venga a controllare con noi”

Anci, Rifiuti elettroniciPubblicato Bando 2020 per selezionare i centri di raccolta comunali ammessi ai contributi

Anci, Città metropolitane, Nasce il portale Metropoli strategiche, l’accesso per formazione e informazione in ambito urbano

IFEL, Dl 34 “Rilancio” – Fondo di sostegno alle perdite di gettito degli enti locali e anticipo 30%

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3345 del 26 maggio 2020 Il particolare diritto di accesso del consigliere regionale non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati (d’altra parte, lo stesso Statuto regionale, come visto, rimanda alla «legge» per l’individuazione dei limiti dell’accesso; cfr. Cons. Stato, V, 2 gennaio 2019, n. 12 che spiega: “Del resto, la finalizzazione dell’accesso ai documenti in relazione all’espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere”). Occorre così che un tale particolare accesso, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare: a) non incida sulle prerogative proprie degli altri organi regionali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (Il Presidente e la Giunta), e non al Consiglio regionale, l’ordinamento attribuisce, nel quadro dell’assetto costituzionale dell’ente; b) non sia in contrasto con il rammentato principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.); c) avvenga con modalità corrispondenti al livello di digitalizzazione della amministrazione (cfr. art. 2, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). L’attività amministrativa della Giunta è soggetta al controllo politico, non amministrativo, del Consiglio regionale. Questo tipo di accesso corrisponde insomma alla funzione del consigliere regionale nella forma di governo regionale definita dalla Costituzione, improntata a replicare l’immanente principio di separazione dei poteri tra legislativo ed esecutivo. Al Consiglio regionale compete la funzione legislativa e di controllo politico ma non quella di direzione dell’amministrazione regionale, propria invece della responsabilità istituzionale della Giunta regionale e del Presidente e – in quella forma di governo, essenzialmente presidenziale – in forme più accentuate che nel modello parlamentare nazionale. Tenuta e formazione della documentazione sono proiezione e patrimonio cognitivo della funzione esecutiva, non di quella legislativa o di controllo politico: equipararle, significherebbe confondere le rispettive funzioni. Perciò consentire ai consiglieri regionali di accedere a discrezione, in maniera costante e immediata, all’intera massa degli atti e dei documenti amministrativi comporterebbe una seria alterazione, di fatto, della forma di governo perché inciderebbe sulla funzionalità dell’amministrazione e sull’inerente responsabilità. La Costituzione non ha stabilito per le regioni una forma di governo assembleare, come sarebbe se il patrimonio cognitivo venisse condiviso con i consiglieri regionali. Da una tale condivisione verrebbe alterato il sistema dei pesi e contrappesi insito nella separazione tra i poteri e, contro il disegno costituzionale, si perverrebbe di fatto a una quasi cogestione dell’attività amministrativa. E, in una forma di governo essenzialmente presidenziale, contro la coerenza del sistema si finirebbe addirittura per dare al singolo consigliere regionale un potere che non ha il singolo parlamentare nella forma di governo parlamentare nazionale. Va anche considerato che l’elettività dei consiglieri regionali non fa di ciascuno di loro – squilibrando il sistema dei pesi e contrappesi della separazione costituzionale dei poteri – un organo autonomo, a competenza illimitata e a conoscenza illimitata: in disparte la considerazione, pur centrale, che la prescelta forma di governo essenzialmente presidenziale si basa sull’elettività del Presidente della Giunta regionale, «eletto a suffragio universale e diretto» (artt. 123, primo comma, e 122 Cost.).

Tar Sicilia-Catania, sez. I, sentenza n. 926 del 4 giugno 2020 Il comune correttamente nega ai consiglieri comunali l’accesso mediante rilascio delle credenziali (user id e password) relative ai programmi di protocollo informatico e di gestione contabile dell’ente. Sul punto va subito evidenziato che ben conosce il Collegio il recente orientamento giurisprudenziale che – correlando il diritto di accesso dei consiglieri comunali al progressivo e radicale processo di digitalizzazione dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, risultante dal codice dell’amministrazione digitale – è giunto ad affermare il diritto del consigliere comunale di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all’espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto al protocollo informatico (in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo) e al sistema informatico contabile, con corrispondente obbligo per il Comune di approntare le necessarie modalità organizzative (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 10 luglio 2019, n. 599; cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; T.A.R. Sardegna, sez. I, 4 aprile 2019, n. 317). E’ stato altresì osservato in subiecta materia che la fruibilità dei dati e delle informazioni in modalità digitale deve essere garantita con modalità adeguate (alla precipua finalità informativa) ed appropriate (alla tecnologia disponibile) e che – secondo un corrispondente e sotteso canone di proporzionalità – grava sull’Amministrazione l’approntamento e la valorizzazione di idonee risorse tecnologiche, che – senza gravare eccessivamente sulle risorse pubbliche – appaiano in grado di ottimizzare, in una logica di bilanciamento, le esigenze della trasparenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2018, n. 3486). Ritiene il Collegio, tuttavia, di discostarsi dal predetto orientamento per le ragioni di seguito indicate. Quanto al rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di gestione contabile esso, in definitiva, consentirebbe ai consiglieri comunali ricorrenti di accedere alla generalità indiscriminata dei documenti relativi alla contabilità dell’Ente in mancanza di apposita istanza; tale forma di accesso “diretto” si risolverebbe in un monitoraggio assoluto e permanente sull’attività degli uffici, tale da violare la ratio dell’istituto, che, così declinato, eccederebbe strutturalmente la sua funzione conoscitiva e di controllo in riferimento ad una determinata informazione e/o ad uno specifico atto dell’ente, siccome ritenuti strumentali al mandato politico, per appuntarsi, a monte, sull’esercizio della funzione propria della relativa area e sulla complessiva attività degli uffici, con finalità essenzialmente esplorative, che eccedono dal perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri (arg. ex T.A.R. Molise, sez. I, 3 settembre 2019, n. 285). Il Collegio ritiene di dover aggiungere che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non può estendersi fino a configurare “[…] un sindacato generalizzato dell’attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell’Ente […]” in luogo di esercizio del mandato politico “[…] finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche […]” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 846; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1298 e T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2019, n. 128). Quanto al rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di protocollo informatico, il Collegio ritiene che tale rilascio si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 22 dicembre 2016, n. 1844). Il rilascio delle credenziali per l’accesso a tale ultimo programma, peraltro, si rivela sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese: si vuol evidenziare, in altri termini, che la modalità informatica di accesso (il “quomodo”) appare eccessiva rispetto allo scopo perseguito, essendo l’Ente comunale tenuto, a fronte di istanza formulata dai consiglieri comunali nel rispetto dei sopra delineati principi (cfr. punto 3.1.2. in Diritto), a consentire la visione nonché a procedere al rilascio di copia cartacea (stampa) dei dati di sintesi del protocollo informatico (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto).

C.g.a., sentenza n. 380 del 3 giugno 2020 Nel giudizio elettorale, poi, il principio della specificità dei motivi di censura e dell’onere della prova è da considerarsi attenuato, ancorché si richieda sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime (tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete. Nel giudizio elettorale con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo; e, in particolare, che nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare.

Tar Lazio, sez. II, ordinanza n. 4160 del 4 giugno,  Non deve essere sospesa la direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha disposto la sospensione dello svolgimento delle attività di “scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati” e di “raccolta delle scommesse tramite dispositivi elettronici del tipo slot machines” in tutte le tabaccherie ed edicole presenti sul territorio nazionale nelle quali è prevista l’attività di gioco pubblico e in tutti gli altri “esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura”, secondo la normativa vigente volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, trattandosi di misura della sospensione delle attività disposta dall’amministrazione resistente che appare adeguata e proporzionata allo scopo di tutelare la salute individuale e collettiva nel periodo, ancora attuale, di emergenza sanitaria, dove è indispensabile arginare, per poi debellare, la diffusione epidemiologica da Covid-19.

Tar Campania-Salerno, sez. I, sentenza n. 632 del 3 giugno, L’omessa dichiarazione, da parte di una società concorrente ad una gara pubblica, del rinvio a giudizio del proprio legale rappresentante per bancarotta fraudolenta comporta l’esclusione della stessa dalla procedura, non avendo con tale condotta consentito alla stazione appaltante di valutare la rilevanza dei fatti sottesi al rinvio a giudizio sotto il profilo della sussistenza dell’illecito professionale nonché dell’integrità ed affidabilità dell’operatore.

Corte dei conti:

Corte dei conti, sez. Lombardia, Deliberazione n. 74/2020 parere circa l’applicabilità delle nuove regole in materia di capacità assunzionali disposte dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e dal D.M. 17 marzo 2020, anche ad assunzioni programmate prima dell’entrata in vigore del D.M. attuativo e se la mobilità possa ancora considerarsi neutra. Il Sole 24 Ore del 1 giugno, Nuove assunzioni, la Corte dei conti boccia la salvaguardia delle procedure già avviate – Self enti locali, “Nuove” capacità assunzionali

Corte dei contiCerimonia inaugurazione anno giudiziario 2020 Lombardia

Approfondimenti

ForumPA, Smart working: il 94% dei dipendenti pubblici proseguirebbe anche nel post-emergenza

Il Sole 24 Ore, Computer, controlli e «rotazioni»: così lo smart working dopo il 31 luglio

Servizio Consulenza Regione Friuli Venezia Giulia, Legittimazione passiva del Comune in un giudizio per mancata e/o irrituale notifica di cartella di pagamento per violazione del codice della strada

Il Sole 24 Ore del 1 giugno, Revoca bando di concorso, incentivi tecnici, avvocatura comunale, infortuni sul lavoro

Il Sole 24 Ore del 1 giugno, Doppia via per i nuovi concorsi 

Il Sole 24 Ore del 1 giugno, Sulle assunzioni l’incognita della circolare «fantasma» 

Gianluca Bertagna, I troppi confini incerti del DM Assunzioni

Il Sole 24 Ore del 1 giugno, Decreto Rilancio, per gli stipendi illegittimi recupero sempre al netto 

Il Sole 24 Ore del 3 giugno, Regolamento appalti, al responsabile unico del procedimento solo funzioni istruttorie

Il Sole 24 Ore del 3 giugno, Incostituzionale la riserva di partecipazione alle gare per appalti sottosoglia alle Pmi del territorio

Federalismi,  Giurisdizione e merito(crazia) nell’accesso alla dirigenza statale 

Federalismi,  Intelligenza artificiale e nuove forme di interazione tra cittadino e pubblica amministrazione

Federalismi, L’intelligenza artificiale e le regole giuridiche alla prova: il caso paradigmatico del GDPR 

Federalismi, Inquadramento giuridico degli algoritmi nell’attività amministrativa

Federalismi, Il diritto nella tecnica: tecnologie emergenti e nuove forme di regolazione

Lavori Pubblici, La pandemia ed i contratti delle opere pubbliche

PublikaEmergenza covid-19: rinvio a settembre per la rendicontazione dei proventi da codice della strada

PublikaAppalti e diritto di accesso

Gazzetta Ufficiale

Corte dei Conti Decreto 29 maggio 2020 Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti. (20A03032) (GU Serie Generale n.141 del 04-06-2020)

Presidenza del Consiglio dei Ministri Comunicato  Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, di cui al Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti. (20A02992) (GU Serie Generale n.141 del 04-06-2020)

Ministero dell’interno Decreto 27 maggio 2020 Riparto a favore dei comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione residente, del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale. (20A02993) (GU Serie Generale n.142 del 05-06-2020)

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Garante Privacy, Il Garante Soro: “Bene Immuni. Se le altre app non hanno valutato i rischi, interverremo” – Intervista ad Antonello Soro – Repubblica.it

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