Segretarientilocali News – Notiziario n. 1 del 9 gennaio 2020
09 Gen 2020
Pubblicato il N. 1/2020 del Notiziario di Segretari enti locali.
#
Primo piano - Speciale legge di Bilancio 2020
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) - Anci, Finanza locale, Legge di bilancio 2020. Nota sintetica sulle principali novità
Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (19G00171) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019)
Segretari Comunali
Albo Segretari, Formazione permanente e-learning 2019. Proroga del termine per la fruizione dei corsi
Nomine Segretari, Avviso del 3 gennaio con scadenza 13 gennaio
Nomine Segretari, Avviso del 7 gennaio con scadenza 17 gennaio
Governo e Parlamento
Funzione pubblica, Dadone: "Ecco i miei primi 100 giorni da ministro"
Funzione pubblica, Dadone: “Premiamo il merito per migliorare i servizi”
Ministero dell'interno, Finanza locale, Comunicato del 31 dicembre 2019, Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza. Anno 2020
Ministero dell'interno, Finanza locale, Comunicato dell'8 gennaio 2020 Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020.
Ministero dell'interno, Finanza locale, Comunicato del 23 dicembre 2019, Fondo di Solidarietà Comunale 2020
Mef, PATRIMONIO DELLA PA – Prosegue la rilevazione dei beni immobili pubblici relativi all’anno 2018
Mef, TARI – Fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - Anno 2020 – Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 – Pubblicazione delle linee guida - Il Sole 24 ore, Enti locali & PA, Tari basata anche sui fabbisogni standard
Ministero dell'interno, Comunicato del 7 gennaio 2020, Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Attribuzione del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI, per l'importo complessivo di 12.132.876,15 euro, riferito al II semestre 2019, derivante dall'esenzione riconosciuta ai fabbricati inagibili
Dal mondo delle Autonomie
Anci, "Città che legge", i Comuni possono candidarsi entro il 6 febbraio
Anci, Lavori pubblici, Fondi per progettazione: il 15 gennaio 2020 scade il termine per la richiesta da parte dei Comuni
UPI, Nota Ufficio Studi sulla Legge di bilancio 2020 e sul Decreto Fiscale
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Regioni, Sentenze Corte Costituzionale: monitoraggio novembre-dicembre 2019
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 8563 del 19 dicembre 2019, Ai fini della individuazione della distanza imposta alle sale da gioco dai luoghi sensibili il metodo del distanziometro rappresenta uno degli strumenti cui è affidata la tutela di fasce della popolazione particolarmente esposte al rischio di dipendenza da gioco.
Tar Catania, sez. I, sentenza n. 3075 del 24 dicembre 2019, Ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, il difetto parziale di sottoscrizione deve considerarsi suscettibile di sanatoria mediante soccorso istruttorio e, come tale, non costituisce causa di immediata esclusione del concorrente interessato; la vicenda, infatti, non integra alcune delle ipotesi in cui il soccorso istruttorio è vietato dalla legge e, in particolare, non quella dei “vizi dell’offerta”, essendo la stessa compiutamente formulata e sottoscritta da uno degli amministratori della società, il che è sufficiente a comprovarne la riconducibilità a quest’ultima. Ai sensi del comma 1 dell’art. 33, d.lgs. n. 50 del 2016, l’inutile decorso del termine di trenta giorni refluisce sulla formazione del silenzio assenso sull’approvazione della proposta di aggiudicazione, ma non sul perfezionamento dell’aggiudicazione, per la quale occorre una manifestazione di volontà espressa della pubblica amministrazione, mediante un provvedimento espresso.
Tar Lazio, sez. II ter, sentenza n. 14851 del 24 dicembre 2019, Ai sensi dell’art. 122 c.p.a., il giudice può regolare gli effetti dell’inefficacia del contratto, salvo che dall’annullamento dell’aggiudicazione derivi la ripetizione della gara; tale disposizione va però coordinata con l’art. 34 c.p.a., che consente di adottare le misure necessarie a tutelare le situazioni giuridiche dedotte in giudizio e che, attesa la sua valenza generale ed atipica, si applica anche al rito appalti, risolvendosi essa in uno strumento di effettività di tutela che si affianca armonicamente alla statuizione prevista dall’art. 122 (e che, a ben vedere, ne integra una ipotesi applicativa tipica) la cui natura costitutiva ne risulta così ampliata. Il ricorso al soccorso istruttorio è ammesso se la mancata indicazione separata nell’offerta degli oneri della sicurezza dipende dalla erronea qualificazione, nella lex specialis, della natura dell’appalto da parte della stazione appaltante, che induca ragionevolmente la concorrente a confidare nella natura solo o prevalentemente intellettuale del servizio.
Tar Veneto, sez. III, sentenza n. 1364 del 16 dicembre 2019 Il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici scaduti, mirando ad evitare surrettizie deroghe all'evidenza pubblica, costituisce un principio generale dell'ordinamento, europeo e nazionale, che si applica anche agli affidamenti delle società in house in ragione del fatto che le società in house ex art. 133, lett. e), n. 1 cod. proc. amm. sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica.
Tar Umbria, sez. I, sentenza n. 20 del 3 gennaio 2020 Come è noto, la Costituzione della Repubblica italiana sancisce all’art. 3 il principio di eguaglianza formale e sostanziale con riferimento al sesso, mentre, all’art. 51, comma 1, stabilisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, precisando che “a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Tali principi costituzionali sono stati attuati dalla normativa in materia di composizione delle Giunte degli Enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, che prevede, all’art. 6, comma 3 (come modificato dall’art. 1 l. n. 215 del 2012) che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della l. n. 125 del 1991 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte; il successivo art. 46, comma 2 (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), l. n. 215 del 2012) prevede che “il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta”. Lo stesso Statuto del comune XXX, all’art. 3, prevede che “il comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125 e promuove le presenze di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del comune nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”. L’art. 47, commi 3 e 4, d.lgs. n. 267 del 2000 dispone che “nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”, e che “nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”. Ciò si verifica nel Comune XXXX, il cui Statuto all’art. 24, comma 2, stabilisce che possono far parte della Giunta anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Nel caso in esame non trova applicazione il disposto dell’art. 1, comma 137, l. n. 56 del 2014 - per il quale “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico” - in quanto il Comune di XXXX, ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Pertanto, la fattispecie in esame risulta disciplinata dal citato art. 46, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, il quale statuisce che, in attuazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini, il Sindaco deve garantire la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta, tenuto pure conto della circostanza che lo Statuto comunale, nel citato art. 24, comma 2, ha utilizzato l’opzione, prevista dall’art. 47, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, prevedendo la possibilità che facciano parte della Giunta anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Al riguardo, va rilevato che secondo la giurisprudenza amministrativa non può escludersi a priori l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi; tale impossibilità, tuttavia, deve essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un’accurata e approfondita istruttoria, sia con una puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori, che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte (C.d.S., V sez., 3 febbraio 2016, n. 406). Alla luce di tali norme il Sindaco avrebbe dovuto svolgere un’adeguata istruttoria (cfr. TAR Basilicata, 4 aprile 2018, n. 237; Id. 17 giugno 2016 n. 631; TAR Campania, Salerno, sez. I, 12 dicembre 2017 n. 1746; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 maggio 2017 n. 867; Id. 10 aprile 2015 n. 651; TAR Abruzzo, Pescara, 17 novembre 2016 n. 357; TAR Campania, Napoli, sez. I, 13 maggio 2015 n. 2655; TAR Lombardia, Brescia, 26 novembre 2015 n. 1595), volta all’ottenimento, per la nomina degli assessori, della disponibilità di idonee personalità di sesso femminile nell’ambito di tutti i cittadini residenti o che abbiano un significativo legame con il Comune, come per esempio l’indizione di un apposito avviso pubblico, finalizzato all’acquisizione dell’interesse di donne, appartenenti al partito politico o alla coalizione di partiti che hanno vinto le elezioni comunali, a ricoprire la carica di Assessore, le quali condividano il programma della lista, capeggiata dal Sindaco (cfr. TAR Veneto, sez. I , 6 marzo 2015 n. 282). A tal fine, non risultano sufficienti le affermazioni ed i documenti versati in atti dalla difesa comunale, in quanto dai gravati decreti di nomina non risultava lo svolgimento di alcuna attività istruttoria per la individuazione di almeno un assessore di genere femminile, né alcuna motivazione sulle ragioni che avevano determinato la composizione della Giunta. La Gazzetta degli enti locali, podcast della Gazzetta #1 – Il rispetto delle quote rosa nella costituzione delle giunte comunali.
Corte dei conti:
Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019. Le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio n. 243 del 2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario. Pertanto, gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale, fermo rimanendo anche l’obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.
Approfondimenti
cmgoceano, Il tetto alle assunzioni per i comuni
cmgoceano, Le norme sul personale: consuntivo del 2019 e prospettive per il 2020
Aran, CFL 69 In data 31.12.2018, un ente ha sottoscritto il contratto integrativo, prevedendo l’attivazione della progressione economica orizzontale con decorrenza 1.6.2018. Alla luce di quanto previsto dall’art.16, comma 7, del CCNL delle Funzioni locali tale decorrenza può ritenersi corretta, anche se il procedimento per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, con l’approvazione della relativa graduatoria, si è concluso nel 2019? - Gianluca Bertagna, Progressioni orizzontali: basta il CCI entro l’anno
Aran, CFL 53 Un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un ente, vincitore di concorso per consigliere di prefettura, che, già nominato, deve iniziare il corso di formazione di cui all’art.5 del D.Lgs.n.139/2000, con la previsione di un periodo di prova di un anno, può avvalersi della particolare disciplina dell’art.20, comma 10, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018?
Aran, CFL 54 Quali sono le condizioni legittimanti il riconoscimento al messo notificatore dell’indennità di cui all’art.70, quinquies, lett.d), del CCNL del 21.5.2018?
Aran, CFL 55 L’aspettativa prevista dall’art.18 della legge n.183/2010 è da considerarsi aggiuntiva a quelle previste dal CCNL delle funzioni Locali del 21/5/2018, in particolare a quella prevista dall’art.39 del suddetto CCNL?
Aran, CFL 56 Le attività connesse a indagini statistiche e censimenti, legittimanti l’erogazione dei compensi ISTAT, devono essere effettuate all’interno dell’orario di lavoro oppure al di fuori o, ancora, in parte all’interno ed in parte al di fuori dell’orario di lavoro?
Servizio Consulenza Regione Friuli Venezia Giulia, Pubblicazione provvedimenti attributivi vantaggi economici su “Amministrazione trasparente”
Linkedin, Pubblicazione dei dati dei dirigenti: interviene il decreto "milleproroghe"
Forum Costituzionale, I limiti al riordino delle funzioni amministrative provinciali: la “stretta via” tra funzioni fondamentali ed altre competenze riservate allo Stato (sent. n. 129/2019)
Giustizia amministrativa, Esecuzione del giudicato ed effettività della tutela nella più recente evoluzione giurisprudenziale
Gazzetta Ufficiale
Regioni, Gazzetta Ufficiale: la rassegna di dicembre 2019
Altro
Consiglio di Stato, sez. atti norm., parere n. 3235 del 27 dicembre 2019, Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida recante indicazioni in materia di affidamenti ai servizi sociali
IFEL, Catalogo eventi
Abbonati per continuare a leggere
L’accesso al “Notiziarioentilocali”, edito dall’Associazione culturale Niccolò Machiavelli, è consentito previa sottoscrizione di un abbonamento annuale.
Il servizio è offerto:
- agli Enti Locali, alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti Pubblici Vari, nonché a privati, al prezzo di € 100,00 + IVA al 4% (Legge di Stabilità 2016), per un importo complessivo di € 104,00.
- ai segretari comunali e provinciali in servizio, che sottoscrivano in proprio l’abbonamento, è riservato il prezzo di favore di € 80,00 + IVA al 4% (Legge di Stabilità 2016), per un importo complessivo di € 83,20.
- agli ex segretari comunali e provinciali (ora pensionati) è riservato il prezzo di favore di € 50,00 + IVA al 4% (Legge di Stabilità 2016), per un importo complessivo di € 52,00.
Sei già abbonato? Accedi