Segretarientilocali News – Notiziario n. 33 del 6 maggio 2019

06 Mag 2019

Pubblicato il N. 33/2019 del Notiziario di Segretari enti locali.

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Primo piano

UNSCP Piemonte, "Il Segretario comunale e la direzione apicale - Ragionamenti a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2019 e del prossimo contratto di categoria". Convegno a Parella (TO) il 10 maggio

ANCI, Prima nota di lettura sul DL “Sblocca Cantieri” (con tabella sintesi modifiche DL 32 su codice Appalti)

Segretari Comunali

Nomine Segretari, Avviso del 3 maggio con scadenza 13 maggio

Governo e Parlamento

Camera dei Deputati, Decreto crescita, la relazione illustrativa

GovernoComunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 57

Camera dei DeputatiSì all’introduzione dell’educazione civica a scuola - DossierIntroduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica 

Ministero dell'Interno, Finanza localeComunicato n.2 del 2 maggio 2019 Applicazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015

Ministero dell'Interno, Finanza localeComunicato del 2 maggio 2019 Addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili anno 2019

Senato, Sblocca cantieriAudizione lunedì 6 maggio per i rappresentanti degli enti locali (Anci e Upi) e delle Regioni (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

Conferenza UnificataOrdine del giorno del 9 maggio

Dal mondo delle Autonomie

UPI“In Provincia non ci sono poltrone. Ci sono servizi da garantire ai cittadini“

UPI, Dibattito Province: La posizione di UPI Emilia-Romagna

UPI, Rassegna stampa: il Fatto Quotidiano sulle province

Legautonomie ALINewsletter del 2 maggio

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Regioni.it, Corte Costituzionale: la rassegna di marzo e aprile

Corte di giustizia europea, Sez.I X, 2/5/2019 n. C-309/18 I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice. 

Consiglio di Stato, sez. IIIsentenza n. 2855 del 2 maggio 2019,  E’ legittima l’informativa antimafia emessa nei confronti di una società il cui legale rappresentante sia fratello del rappresentante di altra società colpita da interdittiva a seguito di condanna per reati connessi al traffico illecito di rifiuti, atteso che il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso a tale traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso. 

Tar Piemonte, sez. IIsentenza n. 531 del 30 aprile 2019,  Sulla base dell’articolo 30 del Codice degli Appalti, l’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche risponde, invero, all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa. Prosegue richiamando i principi dettati dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011, secondo cui  la mancata pubblicità delle sedute di gara costituisce non una mera mancanza formale, ma una violazione sostanziale, che invalida la procedura, senza che occorra la prova di un’effettiva manipolazione della documentazione prodotta e le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi. Ne discende , continua la sentenza ,  che la rilevanza della violazione prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti dalla sua violazione, rappresentando un valore in sé, di cui la normativa nazionale e comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori, ma anche di quelli della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30/06/2017, n. 3188; T.A.R., Torino, sez. I , 29/01/2018, n. 124 T.A.R., Genova, sez. II , 21/03/2018 , n. 235; T.A.R., Brescia, sez. II, 14/10/2015, n. 1325). Giurisprudenza appalti, La Busta B –Offerta Tecnica- si apre in seduta pubblica!

Tar Lombardia, sez. IIsentenza n. 868 del 17 aprile 2019, Il TAR Milano, con riguardo alla necessità di una ripubblicazione del PGT, legata ad un asserito stravolgimento di quest’ultimo in fase di approvazione, sottolinea che, sebbene, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la rielaborazione complessiva di uno strumento di pianificazione territoriale, avvenuta in sede di approvazione definitiva dello stesso, comporti la necessità della sua ripubblicazione, va tuttavia osservato che ricorre una tale ipotesi allorquando fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione; con riferimento ai piani urbanistici dei Comuni, si esclude che si possa parlare di rielaborazione complessiva del piano quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree; in tali casi trova applicazione la norma dell’art. 13, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005 che esclude la necessità di nuova pubblicazione in caso di approvazione di “… controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali e regionali …”; tale disposizione appare del tutto ragionevole alla luce della interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza, avendone limitato l’operatività alle situazioni in cui non risulta essersi prodotto uno stravolgimento del piano o delle sue linee portanti.

Tar Lombardia, sez. I, sentenza n. 894 del 18 aprile 2019, Il mero richiamo alla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero in assenza di ulteriori ed autonome valutazioni da parte della stazione appaltante, non costituisce uno strumento idoneo a dimostrare la sussistenza di un grave illecito professionale di cui all’art. 80 c. 5 lett. c). E’ compito della stazione appaltante, ai fini dell’esclusione dell’operatore economico, indicare le fonti di prova raccolte in ambito penale, che in base all’autonomo apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, possono costituire “mezzi adeguati”, ai fini della dimostrazione di un grave illecito professionale commesso dalla ricorrente. 

Giustizia Amministrativa, Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell'US n. 17 del 2 maggio 2019

Giustizia Amministrativa, Il decreto sblocca cantieri abroga il rito super accelerato

Corte dei conti:

Corte dei conti, Sez. LombardiaDeliberazione n. 146/2019 Parere in merito alla possibilità di erogare contributi ad un’associazione locale sulla base del regolamento comunale per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990. I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 146/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 aprile, hanno evidenziato che il Comune può sostenere le attività di soggetto terzi laddove le stesse rappresentino una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, siano svolte nell’ interesse della comunità e ritenute utili per la stessa. Se, difatti, il contributo è erogato dal Comune unicamente per promuovere l’immagine dell’ente locale, lo stesso rientra fra le spese di sponsorizzazione, vietate a partire dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.l. 78/2010 (Tar Bari, Puglia, sez. I, 04/03/2019, n. 334). Self Enti Locali, Erogazione di contributi ad un’associazione locale

Approfondimenti

Gianluca Bertagna, Ancora sulle assunzioni della polizia locale

Strategie amministrative, L'insostenibile sostenibilità della Pubblica Amministrazione

Amministrazione in cammino, Il Parlamento e la Information Communications Technology (ICT)

Diritto PA, Abusi edilizi e nullità degli atti: il punto delle Sezioni Unite

Lavoro e diritti, Durc negativo per inadempienze marginali: sentenza del Consiglio di Stato

Il Sole 24 ore Enti locali & PA, Il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa

Il Sole 24 ore Enti locali & PA, Aree demaniali, il soggetto passivo Ici è sempre il concessionario

Il Sole 24 ore Enti locali & PA, Esenzione Imu e Tasi degli enti non commerciali, la Cassazione fissa i paletti

Maurizio Lucca, Effetti e modalità della revisione prezzi: la prova

Maurizio Lucca, Nomina dell’esperto nella Commissione locale per il Paesaggio: motivazione e comparazione dei candidati

Giustizia Amministrativa, “Ne bis in idem” e doppio binario sanzionatorio: prospettive di evoluzione dell’ordinamento processuale italiano alla luce del sistema penale eurounitario e convenzionale

Gazzetta Ufficiale

Regioni.itGazzetta Ufficiale: la rassegna di aprile

Altro

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Giustizia Amministrativa, Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Linee Guida Anac sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Giurdanella, Aggiornamento Linee Guida sul sotto-soglia, il parere del Consiglio di Stato

LombardiaBando Regione Lombardia – Fondazione Cariplo: Lo sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivo-educativi Anno scolastico 2019/20

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