Segretarientilocali News – Notiziario n. 25 del 1 aprile 2019
01 Apr 2019
Pubblicato il N. 25/2019 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Piccoli Comuni, Anci: “In Stato-città accolta nostra richiesta su contabilità economico-patrimoniale”
Giustizia Amministrativa, Obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni: la Consulta accoglie parzialmente le questioni sollevate dal T.a.r. per il Lazio
Segretari Comunali
UNSCP, Convocato il Consiglio Nazionale dell'Unione il 13 aprile a Roma
UNSCP Lazio, Giornata di formazione e approfondimento organizzata dall'UNSCP Lazio l'11 aprile a Roma
UNSCP Lombardia, Bergamo, convocata Assemblea dei Segretari il 12 aprile
UNSCP Calabria, Convocata per il 3 aprile l'Assemblea regionale dell'UNSCP Calabria
Nomine Segretari, Avviso del 29 marzo con scadenza 8 aprile
Governo e Parlamento
Ministero dell'Interno, Il sottosegretario Carlo Sibilia in visita all’Albo dei Segretari comunali e agli uffici del Pac
Senato, Approvato definitivamente il ddl n. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-B, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. Qui il testo approvato - Qui la Nota breve del Servizio studi
Servizio Studi di Camera e Senato, Nota Breve - n. 65 A.S. n. 1100 - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico
Commissione Parlamentare per le questioni regionali, Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Camera dei Deputati, Regionalismo differenziato, audizione esperti - Lunedì a San Macuto - Alle 14 diretta webtv
Camera dei Deputati, Comitato per la legislazione, Audizione Patroni Griffi, sulle attuali tendenze della produzione normativa.
Dal mondo delle Autonomie
Anci, Finanza locale, Anci in Stato Città, si sblocchi decreto sulla procedura per la rinegoziazione dei mutui MEF
Anci, Rifiuti, Accordo Quadro Anci Conai. Disponibile la revisione dei corrispettivi del comitato di verifica
Anci, Autonomia, Anci Veneto porta le proprie posizioni al tavolo di Anci nazionale - Qui il Documento ANCI Veneto_riordino istituzionale.pdf - Qui il documento ANCI Veneto_autonomia differenziata.pdf
UPI, Sblocca cantieri, L’UPI invia il piano delle opere al Governo. 1.712 cantieri pronti per mettere in sicurezza strade e ponti
Province, L’UPI ricevuta dalla Presidente del Senato Elisabetta Casellati
Province, Ricostruire le Province. Intervento del Direttore UPI Piero Antonelli Ravenna 2019
Strategie Amministrative, Il Comune 2030: gestioni associate come modello di governance
Giornale dei comuni, Piazza Wifi Italia: sono 2.035 i Comuni che hanno aderito finora al progetto
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Consiglio di Stato, Ad. Pl., sentenza n. 6 del 26 marzo 2019 In applicazione dell’art. 92, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2010 del 26 marzo 2019 La disciplina generale della localizzazione degli impianti di telefonia mobile (id est: la introduzione di prescrizioni generali relative alle distanze minime da rispettare nel caso di installazione di impianti di tal fatta, nonché la fissazione dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici), è riservata allo Stato. Alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Alla luce delle coordinante ermeneutiche innanzi delineate, non può ritenersi legittima la previsione regolamentare introdotta da un comune che prevede un indiscriminato limite di rispetto di trecento metri dai luoghi sensibili così individuati: gli edifici scolastici e quelli a destinazione sanitaria - residenziale; le strutture di accoglienza socio assistenziali, asili nido, parchi gioco, impianti sportivi adiacenti alle scuole, strutture che accolgono minori; gli edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico architettonico e monumentale, di pregio storico e di valore testimoniale. Ne discende che ad ogni edificio che rientri in dette categorie e per ogni area destinata a parco gioco o ad impianto sportivo, corrisponderà una area nel raggio di trecento metri nella quale è inibita l’installazione. La disposizione impugnata travalica dunque i limiti individuati dalla giurisprudenza innanzi citata, posto che, da un lato, generalizza il divieto, considerando sensibili praticamente tutti gli edifici abitabili, dal momento che, tra l’altro, vi include tutti quelli residenziali; dall’altro, assimila siti tra loro assolutamente differenti, quali, a mero titolo esemplificativo, le scuole e gli immobili di pregio storico, così concretizzando nei fatti un illegittimo divieto di installazione delle antenne in una considerevole parte del territorio comunale, pari all’area ricompresa nei distanza di 300 mt. di distanza da tutti gli edifici innanzi menzionati.
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 2033 del 27 marzo 2019, Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 8, comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36, intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia.
Tar Lombardia, sez. I, sentenza n. 630 del 25 marzo 2019 Il Decreto legislativo n. 33 del 2013 disciplinante l’accesso civico generalizzato non costituisce la regola generale e non si applica ai procedimenti di appalto delle pubbliche amministrazioni. Dietro front del Tar meneghino. I documenti afferenti ad un procedura di affidamento ed esecuzione di cui al d.lgs. 50 del 2016 sono sottoposti alla disciplina dell’art. 53 del medesimo decreto. Pertanto il Tar Milano, condividendo le osservazioni del difensore civico regionale e l’orientamento giurisprudenziale espresso da T.A.R. Emilia Romagna – Parma, n. 197/2018, ritiene che tali documenti restino esclusi dall’accesso civico c.d. “generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 per essere eventualmente oggetto di richiesta di accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990.
Tar Lazio, sez. III ter, sentenza n. 425 del 14 gennaio 2019, L’accesso agli atti concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di una disciplina ad hoc, costituita dalle apposite disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici e, ove non derogate, da quelle in tema di accesso ordinario recate dalla l. n. 241 del 1990. In tale ambito non trova, perciò, applicazione l’istituto dell’accesso civico generalizzato, stante la clausola di esclusione contenuta nell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013. Giurdanella, Accesso civico generalizzato e appalti pubblici, giurisprudenza oscillante
Corte dei conti:
Corte dei Conti, Sez. Lombardia, delibera n. 87/2019, Sull'inderogabilità in tema di società in house della previsione che oltre l'80 per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Il c.3 bis dell’art. 16 del d.lgs n. 175/2016 introdotto dal decreto correttivo (d.lgs. n. 100/2017) non consente di derogare al limite quantitativo stabilito dal c. 3 permettendo esclusivamente di svolgere ulteriori attività a condizione che siano garantite economie di scala. Il rinvio dell’art. 4 c. 4 del T.U. consente esclusivamente di svolgere ulteriori attività sempre nei limiti e condizioni di cui all’art. 16.
Corte dei conti, Sez. Piemonte, delibera n. 23/2019 La disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 866 della Legge n. 208/2017, che consente agli enti locali di destinare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento, non possiede natura retroattiva. Ciò non solo in quanto nella disposizione in esame non si rinviene alcun elemento sul quale fondare una deroga al principio di irretroattività ma in quanto la stessa disposizione ha natura eccezionale, introducendo una rilevante deroga alla regola generale sull’equilibrio di bilancio corrente degli enti locali. In particolare, il comma 866, in difformità rispetto alla regola generale secondo cui i proventi delle alienazioni patrimoniali sono destinati al finanziamento della spesa di investimento (v., art. 199 D.lgs 267/2000), consente l’utilizzo delle risorse derivanti da alienazioni patrimoniali anche in presenza di spese di investimento per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari in scadenza nell’anno o negli esercizi futuri.
Approfondimenti
Giustizia Amministrativa, La Corte costituzionale respinge la q.l.c. sull’art. 19, comma 6 ter, l. 241/90 per assenza di termine alla sollecitazione da parte del terzo della verifica della legittimità della s.c.i.a.
UNAA, Una cura di riforme per la pubblica amministrazione e per il processo amministrativo
Lavori pubblici, Codice dei contratti: Desaparecidos il disegno di legge delega sul rilancio del settore
Contabilità pubblica, L’azienda speciale non è legittimata all’acquisto di una nuova farmacia privata. Nota a Tar Veneto, Venezia, Sez. III, 16 maggio 2018 n. 663
Amministrazione in Cammino, Qualità dei servizi professionali ed equo compenso
Amministrativ@mente, La piena tutela dell’interesse sostanziale del terzo davanti al Giudice amministrativo nell’attività edilizia soggetta a SCIA
Amministrativ@mente, La verifica in contraddittorio dell’anomalia delle offerte dopo la riforma del codice dei contratti pubblici
Amministrativ@mente, ISO 37001 la nuova frontiera dell’anticorruzione
Il Sole 24 Ore Enti locali & PA, Semplificata la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione 2018
Il Sole 24 Ore Enti locali & PA, Contratto di leasing e soggettività passiva Imu
Il Sole 24 Ore Enti locali & PA, Confermata l'Imu sugli immobili utilizzati indirettamente da enti del terzo settore
Gazzetta Ufficiale
Autorita' Nazionale Anticorruzione Delibera 27 febbraio 2019 Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita', ora disciplinato dall'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento. (Delibera n.164). (19A02019) (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019) - Anac, Contratti pubblici, In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità
Autorita' Nazionale Anticorruzione Delibera 6 marzo 2019 Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorita' nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri. (Delibera n. 172) (19A02020) (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019)
Autorita' Nazionale Anticorruzione Delibera 6 marzo 2019 Linee guida n. 14 recanti «Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato». (Delibera n. 161). (19A02062) (GU Serie Generale n.73 del 27-03-2019) - Anac, Contratti pubblici, Pubblicate le Linee guida Anac sulle consultazioni preliminari di mercato
Istituto Nazionale Di Statistica Comunicato Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2019, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (19A02095) (GU Serie Generale n.74 del 28-03-2019)
Legge 28 marzo 2019, n. 26 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00034) (GU Serie Generale n.75 del 29-03-2019)
Testo coordinato del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.». (19A02239) (GU Serie Generale n.75 del 29-03-2019)
Altro
Anci Piemonte, Presentazione “Manuale di Buone Pratiche”, Come organizzare in sicurezza eventi e manifestazioni, sabato 6 aprile 2019 - ore 10,00 Centro Congressi Santo Volto via Borgaro angolo via Val Della Torre - Torino
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