Revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture: pubblicate le Linee guida MIT
Il 5 giugno 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le nuove Linee guida per la revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture
Franca Bonanata | 08 Giu 2026
Le Linee guida chiariscono il funzionamento del sistema di revisione prezzi delineato dal Codice. Il documento si suddivide in due sezioni, la Sezione II delle Linee guida ha un taglio prevalentemente operativo e applicativo
Il 5 giugno 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le nuove Linee guida per la revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture, a conclusione dei lavori del Tavolo tecnico istituito presso il MIT.
Il documento fornisce indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 60, comma 2-bis[1], del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), con l’obiettivo di ridurre le incertezze interpretative e prevenire il contenzioso.
Le Linee guida chiariscono il funzionamento del sistema di revisione prezzi delineato dal Codice, fondato su due strumenti complementari:
- la revisione ordinaria (art. 60, comma 2bis, d.lgs. 36/202), destinata a governare le variazioni prevedibili dei costi (inflazione, dinamiche settoriali);
- la revisione straordinaria (art. 60, comma 2, lettera b), d.lgs. 36/202), attivabile in presenza di aumenti eccezionali superiori al 5%.
Questa impostazione consente di mantenere l’equilibrio economico del contratto nel tempo, senza eliminare il rischio di impresa.
Le Linee guida in esame si dividono in due parti.
La Sezione I offre un inquadramento interpretativo e operativo dell’istituto della revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture, chiarendone la funzione e le modalità di applicazione. In primo luogo, viene evidenziato come la revisione prezzi trovi il suo ambito naturale nei contratti di durata, nei quali il trascorrere del tempo incide inevitabilmente sull’equilibrio economico, rendendo necessario un meccanismo capace di adeguare il corrispettivo alle variazioni dei costi.
La sezione distingue poi in modo netto tra revisione ordinaria e straordinaria: la prima è destinata a gestire le variazioni prevedibili e fisiologiche del mercato attraverso clausole contrattuali e strumenti di indicizzazione, mentre la seconda interviene solo in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, secondo parametri fissati dalla legge. Le due forme non si escludono ma operano in modo complementare, garantendo nel complesso la stabilità del rapporto senza eliminare il rischio d’impresa.
Particolare attenzione è dedicata alla clausola di revisione ordinaria, la cui costruzione è rimessa alla stazione appaltante ma deve avvenire secondo criteri di trasparenza, coerenza e programmazione. Le amministrazioni sono chiamate a valutare preventivamente l’andamento dei costi e a inserire già nei documenti di gara meccanismi chiari di adeguamento, individuando indici adeguati e definendo elementi essenziali come periodicità, decorrenza e modalità di calcolo. Inoltre, la revisione deve estendersi anche ai subappaltatori, così da garantire equilibrio lungo tutta la filiera contrattuale.
Nel complesso, la Sezione I configura la revisione prezzi ordinaria come uno strumento ordinario e programmabile di gestione del contratto, finalizzato a preservarne la sostenibilità economica e a ridurre il rischio di contenziosi.
Un ulteriore profilo di attenzione riguarda la natura facoltativa della clausola di revisione ordinaria. Le Linee guida chiariscono infatti che, pur trattandosi formalmente di una facoltà rimessa alle stazioni appaltanti, tale scelta non può tradursi in una discrezionalità assoluta: nei contratti di durata caratterizzati da prevedibili variazioni dei costi, l’inserimento di meccanismi di adeguamento è considerato una prassi fortemente raccomandata, in quanto funzionale a garantire l’equilibrio economico del rapporto.
Sotto il profilo redazionale e negoziale – di particolare rilievo anche per le funzioni di rogito assegnate ai segretari comunali e provinciali – le Linee guida precisano inoltre che la clausola revisionale deve essere costruita in modo puntuale e completo. In particolare, il contratto deve contenere l’indicazione dell’indice o del sistema di indici applicabile, la decorrenza del meccanismo di aggiornamento (dies a quo), la periodicità della revisione, nonché le modalità di calcolo e di riconoscimento degli importi dovuti. Deve inoltre essere espressamente previsto il divieto di duplicazione degli adeguamenti rispetto alla revisione straordinaria e l’obbligo di trasferire gli incrementi ai subappaltatori, in proporzione alle prestazioni eseguite.
Tali elementi risultano essenziali per garantire la certezza del contenuto contrattuale, la corretta esecuzione del rapporto e la piena tracciabilità degli adeguamenti economici, aspetti che assumono particolare rilievo anche in sede di controllo e di regolarità formale degli atti.
La Sezione II delle Linee guida ha un taglio prevalentemente operativo e applicativo: dopo aver definito i principi generali nella prima parte, il documento passa a fornire indicazioni concrete per la costruzione delle clausole di revisione ordinaria in specifici settori degli appalti di servizi e forniture.
In particolare, la sezione propone esempi di criteri e di indici da utilizzare per calcolare l’adeguamento dei prezzi, tenendo conto delle caratteristiche economiche dei diversi servizi. Viene evidenziato che, nei contratti ad alta intensità di manodopera, come pulizie, vigilanza o servizi sociali, l’elemento prevalente da considerare è il costo del lavoro, per cui si suggerisce di utilizzare principalmente gli indici delle retribuzioni contrattuali.
Diversamente, nei servizi in cui i costi sono più articolati e non riconducibili a una sola componente dominante – come la ristorazione collettiva, la vigilanza, la ristorazione – si raccomanda l’utilizzo di indici compositi, che combinino più fattori, quali lavoro, inflazione generale e costo delle materie prime, in modo da rappresentare in maniera più realistica la struttura dei costi.
La Sezione II si configura quindi come uno strumento pratico di supporto alle stazioni appaltanti, offrendo modelli di riferimento flessibili ma concreti, utili per adattare le clausole revisionali alle specificità dei diversi settori e garantire una corretta applicazione del principio di equilibrio economico nei contratti.
Dal punto di vista operativo, le Linee guida rafforzano la necessità, per le stazioni appaltanti, di una maggiore attenzione nella fase di programmazione e progettazione degli affidamenti. In particolare, diventa centrale l’analisi preventiva dell’andamento dei costi e la conseguente definizione di clausole revisionali chiare già nei documenti di gara, con un impatto diretto sull’organizzazione interna e sulle competenze richieste alle amministrazioni.
Un ulteriore profilo di attenzione riguarda la natura facoltativa della clausola di revisione ordinaria. Le Linee guida chiariscono infatti che, pur trattandosi formalmente di una facoltà, tale scelta non può tradursi in una discrezionalità indiscriminata: nei contratti di durata caratterizzati da prevedibili variazioni dei costi, l’introduzione di meccanismi di adeguamento rappresenta una soluzione fortemente raccomandata, in quanto funzionale a garantire la sostenibilità del rapporto contrattuale nel tempo.
Sotto il profilo redazionale e negoziale – di particolare rilievo anche rispetto alle funzioni di rogito – viene inoltre precisato che la clausola revisionale deve essere costruita in modo puntuale e completo. In particolare, il contratto deve indicare l’indice o il sistema di indici applicabile, la decorrenza del meccanismo (dies a quo), la periodicità della revisione e le modalità di calcolo e di riconoscimento degli importi. Devono inoltre essere espressamente previsti il divieto di duplicazione degli adeguamenti rispetto alla revisione straordinaria e l’obbligo di trasferire gli incrementi ai subappaltatori, in proporzione alle prestazioni eseguite. Tali elementi risultano essenziali per assicurare certezza del contenuto contrattuale e correttezza dell’esecuzione.
Per gli operatori economici, le Linee guida introducono maggiore prevedibilità nella gestione dei contratti di durata, consentendo una migliore costruzione dell’offerta economica e riducendo il rischio legato alle oscillazioni dei costi. Al contempo, l’obbligo di trasferire gli adeguamenti ai subappaltatori rafforza la tutela della filiera, ma richiede una gestione più attenta dei rapporti contrattuali interni.
Un elemento particolarmente significativo è rappresentato dal fatto che le Linee guida non introducono automatismi di incremento della spesa né nuovi oneri per la finanza pubblica, ma si limitano a sistematizzare e rendere più uniforme l’applicazione di strumenti già previsti dal Codice, con l’obiettivo di ridurre l’incertezza interpretativa.
Sul piano finanziario, le Linee guida chiariscono inoltre che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 60, comma 5, del Codice e dell’art. 15, comma 3, dell’Allegato II.2-bis, agli oneri derivanti dall’applicazione delle clausole revisionali – sia ordinarie che straordinarie – si provvede mediante l’utilizzo, secondo un ordine di priorità:
- delle somme per imprevisti nel quadro economico (nei limiti del 50% della relativa voce);
- dei ribassi d’asta non vincolati;
- delle economie derivanti da interventi conclusi, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
La previsione evidenzia una chiara gerarchia delle fonti di copertura, volta a contenere l’impatto finanziario, assicurando che gli oneri derivanti dalle clausole revisionali siano prioritariamente assorbiti nell’ambito delle risorse già stanziate.
Tale disciplina, come sottolineato dalla Relazione tecnica, assicura sostenibilità e tracciabilità della spesa.
Le Linee guida richiamano inoltre l’attenzione sull’ipotesi in cui i meccanismi di revisione prezzi – sia ordinari che straordinari – non risultino sufficienti a garantire l’equilibrio economico del contratto. In tali casi, trova applicazione l’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, quale estrema ratio, attivabile quando il rapporto contrattuale diventi insostenibile e non sia possibile ristabilirne l’equilibrio tramite adeguamenti o rinegoziazione in buona fede. In questa ipotesi, il MIT ricorda che all’appaltatore è dovuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite.
Nel complesso, il documento rappresenta un passaggio importante verso una gestione più strutturata e consapevole della revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture. L’enfasi posta su programmazione, trasparenza e criteri oggettivi di aggiornamento appare funzionale non solo a garantire l’equilibrio economico dei contratti, ma anche a rafforzare la qualità e la stabilità degli affidamenti nel medio-lungo periodo.
[1] art. 60, comma 2-bis d.lgs. 36/2023 Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi.