L’accettazione dell’assunzione comporta la cancellazione dalla graduatoria
Commento alla sentenza TAR Lazio-Latina, sez. I, n. 604 del 19/05/2026
Luca Costantini | 27 Mag 2026
Nel caso in cui un idoneo ad un concorso accetti l’assunzione presso altro ente, a seguito di convenzione per l’utilizzo della graduatoria stipulata dall’ente che ha bandito il concorso con altro ente locale, lo stesso non può essere destinatario di altre proposte di assunzione sulla base della medesima graduatoria.
Una volta che l’assunzione sia stata effettuata il collocamento nella graduatoria ha esaurito la propria funzione. La graduatoria non deve offrire a coloro che vi siano collocati e abbiano già stipulato un contratto di lavoro l’opportunità di migliorare la propria posizione lavorativa. Una simile prospettazione “espone l’amministrazione a disservizi e inutili dispendi di energie, finendo per fungere inammissibilmente da «lista di collocamento», ciò che tuttavia, per quanto detto, essa non può essere.”
Sono queste le conclusioni cui è giunto il TAR Lazio-Latina, sez. I, sentenza n.604 del 19/05/2026.
Questa la ricostruzione dei fatti.
All’esito della procedura concorsuale i ricorrenti erano stati collocati – quali idonei non vincitori – all’8° e al 9° posto della graduatoria finale.
Il concorso era finalizzato alla «copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato per profilo professionale di agente di Polizia Locale categoria C– posizione economica 1 a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato» nonché a «eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e/ o parziale da assegnare al corpo di polizia locale».
Successivamente i due ricorrenti erano stati assunti da un comune che aveva chiesto e ottenuto l’accesso alla graduatoria ed era stato autorizzato allo “scorrimento” della medesima in forza di una convenzione tra i due enti quali agenti di Polizia Locale categoria C – posizione economica 1, a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali (non 30).
Il Comune che aveva proceduto ad esperire il concorso aveva quindi disposto l’eliminazione dalla graduatoria di coloro che, in forza dello scorrimento, erano stati assunti con contratto a tempo indeterminato da altri enti.
I due ricorrenti, aspirando ad una assunzione a tempo pieno e, quindi, più favorevole, si sono opposti al fine di mantenere la propria collocazione nella graduatoria,
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, affermando il principio che una volta che l’assunzione sia stata effettuata il collocamento nella graduatoria ha esaurito la propria funzione. La graduatoria non deve offrire a coloro che vi siano collocati e abbiano già stipulato un contratto di lavoro l’opportunità di migliorare la propria posizione lavorativa.