La revoca dei Dirigenti

Presupposti e modalità dell'esercizio del potere di revoca

Redazione | 25 Mag 2026

La rassegna “AranSegnalazioni” richiama e commenta un’ordinanza della Cassazione – Sezione lavoro e offre  utili chiarimenti sui presupposti e sulle modalità di esercizio del potere di revoca, con particolare riferimento alle esigenze organizzative e agli obblighi motivazionali a carico dell’amministrazione

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui “In materia di Enti locali, la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per ragioni organizzative, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti il settore cui è preposto il dirigente” (Cass. 22926/22; Cass. 2972/2017; Cass. 19009/2010). Pertanto, in assenza di un atto di macro-organizzazione non può ritenersi sussistente un legittimo mutamento organizzativo ai fini della revoca ante tempus dell’incarico di posizione organizzativa. La Corte (Cass. n. 22296/2022) ha affermato in ordine all’art. 9 del CCNL 31.3.1999, Enti locali, integrativo della disciplina normativa primaria che stabilisce, al comma 3: «Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi»; che la revoca di un incarico possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate; quanto, in particolare, alle ragioni riorganizzative, la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata però con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (cfr. Cass. 6.10.2020, n. 21482; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972). La giurisprudenza di legittimità non richiede che i mutamenti organizzativi siano disposti con atti di macro-organizzazione, ma che le esigenze riorganizzative siano adeguatamente motivate.

(Tratto da AranSegnalazioni n. 7 del 25 maggio 2027)