SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: LA DECORRENZA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI GALLEGGIAMENTO

 

Sul quotidiano “Italia Oggi” di Venerdì 7 febbraio è apparso, con ampio risalto, un articolo riguardante l’applicazione di alcuni istituti economici relativi ai Segretari comunali e provinciali. L’articolo, mentre ha ripreso con dovizia di particolari la posizione dell’ANCI, non ha riportato, altrettanto dettagliatamente, quella delle organizzazioni sindacali.

 

Per comprendere appieno la questione sollevata dall’ANCI occorre preliminarmente prendere in esame il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in G.U. 9 maggio 2001 n. 106 - Suppl. Ordinario n. 112) – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” ed in particolare gli articoli 40 e successivi sulla contrattazione collettiva., ed affrontare alcuni aspetti:

a)    La natura del rapporto di lavoro;

b)   A chi spetta l’applicazione del contratto;

c)    L’interpretazione autentica;

d)   La decorrenza degli istituti contrattuali in generale;

e)    La decorrenza della retribuzione di risultato;

f)      La decorrenza del galleggiamento;

g)    La previsione e la quantificazione della spesa.

 

a) LA NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO;

 

In relazione al primo argomento va messo in evidenza, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del Dlgs 165/01, che il rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione è stato trasformato in rapporto privato, per cui il legislatore ha statuito che “ I rapporti di lavoro delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato dell’impresa, salvo i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione amministrativa sono indirizzate”.

 

Rispetto alla generica sottoposizione al diritto privato, compiuta dal comma 2 dell’art. 2, il terzo comma dello stesso articolo richiama come applicabile in via immediata e diretta, una più specifica fonte normativa, che è quella contrattuale con la quale si prevede che:” I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”.

 

Queste disposizioni richiamano, quindi, il principio della contrattualizzazione, basato sull’accordo delle parti,  come fonte normativa dei rapporti di lavoro privatizzati. E’ questa la fonte tipica dei rapporti privatistici, nei quali domina non l’autorità dell’amministrazione, ma la volontà dei soggetti interessati che si trovano fra loro in rapporto di parità, cosi che ogni modificazione giuridica si deve basare sull’accordo delle parti. (Alessandro Catellani, Il Pubblico Impiego, II Edizione, Casa Editrice Cedam, anno 1995)

 

b) L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto 165/01 la procedura della contrattazione collettiva avviene tra le parti del contratto che sono l’ARAN e le organizzazioni sindacali, mentre le direttive sono impartite dal Comitato di Settore, del quale fanno parte anche l’ANCI e l’UPI.

 

Questo chiarimento risulta necessario per dire che non spetta ne all’ANCI ne ad altri soggetti decidere unilateralmente se un beneficio contrattuale spetta o meno, poiché l’applicazione del contratto spetta esclusivamente al datore di lavoro dei segretari (Agenzia) e, per la particolarità del rapporto di servizio, ai sindaci e presidenti di provincia che gli danno applicazione nei singoli enti.

 

c) INTERPRETAZIONE AUTENTICA;

 

Il legislatore, ben sapendo che i contratti possono dar luogo ad interpretazioni non univoche, ha previsto le modalità ed i criteri per arrivare ad una composizione del probabile contenzioso. Ragione per cui quando insorgono controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti (e non altri) si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

 

In questo senso le organizzazioni sindacali, considerata l’interpretazione data in proposito da alcune amministrazioni, hanno più volte sollecitato l’ARAN ad avviare la trattativa per l’interpretazione autentica e la stessa cosa ha fatto l’Agenzia nazionale con la deliberazione n. 104 del 21 Febbraio 2001, ma non si sa per quali remote circostanze la cosa, ad oltre un anno di distanza, non ha avuto ancora alcun esito.

 

La questione, anche a seguito della richiesta di revisione della deliberazione dell’Agenzia n. 389 del 24 settembre 2002 da parte dell’ANCI, è stata oggetto di discussione nel Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 febbraio 2003, che ha deciso, con il voto contrario dei segretari comunali e provinciali presenti nel CdA., di sospendere la deliberazione per la parte riguardante la decorrenza degli istituti economici della retribuzione di risultato e del galleggiamento, e di richiedere nel contempo all’ARAN di avviare la procedura per l’interpetrazione autentica.

 

d) DECORRENZA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI IN GENERALE.

 

Fatte queste necessarie considerazioni occorre capire perché le organizzazioni sindacali sostengono che la decorrenza della retribuzione di risultato e di tutti gli altri istituti economici deve essere quella del 1 gennaio 1998 e non quella della stipula.

 

Prevede l’art. 2 del CCNL: 

“1.Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione del presente contratto.”

 

La lettura del combinato disposto dei primi due commi dell’art. 2 del CCNL induce ad affermare, letteralmente e senza possibilità alcuna di equivoco interpretativo, che:

1.a)    la parte economica è “valida” dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999;

 

1.b)  gli effetti giuridici che discendono dal contratto “decorrono” dal giorno successivo alla data di stipulazione;

 

1.c)  in deroga a quanto sul precedente 1.b) gli effetti giuridici decorrono da data diversa, rispetto a quella della stipula, solo se vi sia, nel contratto stesso, una “diversa e specifica” prescrizione contrattuale.

 

Da quanto appena detto discende, in modo altrettanto indubitabile, che:

 

2.a)    la “validità” del contratto per la parte economica – come già visto fissata espressamente dall’1.1.1998 al 31.12.1999 ex primo comma dell’art. 2 – esplica effetti giuridici dal giorno successivo alla data di stipulazione, giusta quanto convenuto al secondo comma dello stesso art. 2;

 

2.b)   pertanto, se la lingua italiana ha un senso, non pare possano esistere margini di interpretazione di un testo che, da un punto di vista letterale, è sufficientemente chiaro e che conduce alla seguente conclusione:

 

2.b1) i contraenti hanno convenuto che la parte economica del contratto riguarda il periodo dall’1.1.1998 al 31.12.1999 e che, però, non può darsi applicazione a quanto convenuto se non dopo la stipula del contratto atteso che solo dal momento della stipula il CCNL esplica i suoi effetti giuridici. E tali effetti riguardano anche il periodo di validità della parte economica dai contraenti convenuto come innanzi detto.

 

3. La tesi che sostiene che il disposto del secondo comma dell’art. 2 del CCNL travolge la clausola puntualmente contenuta nel primo comma, oltre che configgere con il dato letterale, si pone in palese ed insanabile contrasto con la disciplina contenuta nel Codice Civile riguardo all’interpretazione del contratto e, in particolare, con gli artt. 1363 e 1366.

 

4. In subordine si può affermare che la “diversa e specifica prescrizione del presente contratto” di cui al secondo comma dell’art. 2 del CCNL è contenuta nel primo comma dello stesso articolo oltre che in altre clausole  contrattuali. In particolare vedasi l’art. 39, primo comma, che stabilisce all’1.7.1999 la data di decorrenza del nuovo stipendio tabellare e che non pare sia stata differita al 16 maggio 2001, giorno di stipula del CCNL.

 

La dizione è chiara. Non si tratta, quindi, come sostiene l’ANCI di applicare retroattivamente il contratto, ma di applicarlo dalla data prevista (1 gennaio 1998) salvo data successiva qualora previsto esplicitamente dal contratto. Cosi è stato, per esempio, per il  trattamento economico tabellare e per la retribuzione di posizione. Tutti gli altri istituti, salvo quelli giuridici (ma non quelli economici),  valgono dalla data della stipula del contratto collettivo di lavoro (16 maggio 2001).

 

Se cosi non fosse sarebbe veramente singolare che i segretari senza colpo ferire abbiano potuto rinunciare a ben 3 anni e mezzo di benefici contrattuali.

 

e) LA DECORRENZA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

 

In particolare, per quanto riguarda la retribuzione di risultato le posizioni fra le parti sono divergenti; infatti, l’ARAN e l’ANCI sostengono che le disposizioni relative alla retribuzione di risultato, contenute nell'art. 42, possono trovare applicazione solo dalla ripetuta data del 17 maggio 2001, mentre l’Agenzia Nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e le OO.SS. sostengono che: “La retribuzione di risultato prevista dall’art. 42 del nuovo CCNL 1998/2001 deve essere erogata dal 1998 a condizione che sussistano a quella data i requisiti richiesti e precisamente la fissazione a suo tempo di obiettivi che sono stati realizzati e la valutazione dei risultati conseguiti attuate attraverso meccanismi e strumenti di monitoraggio.”.

 

Tra le due soluzioni, ovviamente, la più convincente appare quella dell’Agenzia e delle OO.SS. per il semplice fatto che la retribuzione di risultato non costituisce per i segretari una novità, ma era già presente all’art. 4 dell’accordo successivo stipulato, ai  sensi  dell'art. 6,  comma  2,  del  CCNL  per l'autonoma  area dirigenziale  delle amministrazioni  dello  stato (biennio  economico 1996 - 97), sottoscritto il 9 gennaio 1997.

 

Il nuovo contratto, quindi, non ha fatto altro che adeguarsi alla dichiarazione congiunta riportata in calce al citato contratto stipulato il 9 gennaio 1997 ove era esplicitamente previsto:

 

“In relazione alla previsione di cui all'art. 4 del presente accordo circa la retribuzione di risultato, le parti concordano sull'esigenza di ridefinire tempestivamente  tale  istituto,  tenendo anche  conto della riforma dell'ordinamento della categoria, attualmente all'esame del Parlamento,  e della quota  di risorse aggiuntive  destinata alla retribuzione di risultato per i dirigenti del comparto enti locali.”.

 

Successivamente come è noto i contratti dei dirigenti sono stati adeguati, mentre per i segretari comunali l’adeguamento è avvenuto con il contratto stipulato il 16 maggio 2001.

 

Ragione per cui gli enti dovrebbero valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni che giustificano la liquidazione della retribuzione di risultato e la relativa decorrenza seguendo l’iter previsto dalla citata deliberazione n. 389 del 24 settembre 2001.

 

f) DECORRENZA DEL GALLEGGIAMENTO:

 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 41 del CCNL gli enti, considerato che la struttura retributiva dei dirigenti e dei segretari, è ormai da ritenersi del tutto simile, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, devono assicurare che la stessa non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.

 

Si può ritenere che la “ratio” dell’istituto sia quella di evitare sperequazioni tra il trattamento economico del segretario e quello della dirigenza e quindi la decorrenza non può che essere quella in cui realmente, caso per caso, periodo per periodo, si registra la necessità della parificazione, eventualmente, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del CCNL, anche sin dal 1 gennaio 1998.

 

Credo che questa disposizione sia di una chiarezza che non lascia equivoci; infatti, “con riferimento al contratto della dirigenza”, gli enti “devono” assicurare, nel periodo di validità del contratto (1 gennaio 1998/31 dicembre 1999), il rispetto della parificazione.

 

g)    LA PREVISIONE E LA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA.

 

Non convince, infine, l’accenno al dato concernente la mancata previsione e quantificazione della spesa in sede contrattuale, in quanto per le caratteristiche intrinseche dei due istituti non sarebbe stato possibile avere riferimenti di alcun genere; infatti nella relazione sul costo del contratto possono essere quantificate solo le spese certe, mentre in questo caso si trattava di spese eventuali. Per esempio non sarebbe stato possibile in sede contrattuale quantificare il costo del galleggiamento perché in linea teorica il costo poteva essere pari a zero nel caso in cui la retribuzione del segretario in tutti gli enti fosse stata superiore a quella dei dirigenti. Lo stesso discorso vale per la retribuzione di risultato nel caso in cui la valutazione del segretario fosse stata generalmente negativa o nel caso in cui non erano disponibili nei bilanci degli enti risorse da destinare alla retribuzione di risultato.

 

Per concludere, quindi, a nostro giudizio, la richiesta dell’ANCI  di modificare la deliberazione n. 389 del 24 settembre 2002, sul presupposto che la decorrenza degli istituti economici deve essere quella del giorno successivo alla stipula del contratto (17 maggio 2001), non ha motivazione alcuna, poiché non siamo nel campo della retroattività ma in quello della corretta applicazione degli istituti contrattuali.

 

La richiesta dell’ANCI è però preoccupante non tanto per il significato intrinseco della questione quanto per il clima di tensione che vede l’ANCI sempre su posizioni diverse da quelle della categoria (Vedi ad esempio sulle convenzioni, sul mancato avvio della contrattazione decentrata, ecc).

 

Roma, 19 Febbraio 2003

 

La Segreteria Nazionale dell’UNSCP