FP - CGIL           CISL – FPS            FPL- UIL            UNSCP

 

Roma, 11 aprile 2002

On.le Franco Frattini

Ministro della Funzione Pubblica

Roma

 

             Facendo seguito all'incontro del 27 marzo u.s. in merito alla delicata questione dei segretari comunali in disponibilità, particolarmente per l'approssimarsi della scadenza per alcuni di essi dei previsti quattro anni,  si è appreso, in via informale, che è stato presentato un emendamento al disegno di legge - atto Senato n.1052 nella dirigenza statale - senza un preventivo avviso come peraltro concordato.

             Nel merito le scriventi OO.SS. esprimono la loro contrarietà per quanto concerne il trattamento economico e forti riserva circa la non comprensibile portata delle disposizioni stesse che non garantiscono le necessarie certezze.

             Stante il diffuso malcontento nella categoria si chiede un incontro urgente rappresentando sin d'ora che la mancata soluzione comporterà l'attivazione delle opportune iniziative sindacali.

 Cordiali saluti.

 LE SEGRETERIE NAZIONALI

FP-CGIL                         CISL-FPS                       FPL-UIL                          UNSCP

Paglierini                               Alia                              Fiordaliso                         Paolini 

 


 

FP - CGIL           CISL – FPS            FPL- UIL            UNSCP

 

                                                                                                          Roma,  11  aprile 2002 

Al Presidente dell’Agenzia Autonoma dell’Albo  dei

Segretari  Comunali e Provinciali

Via del Tritone

ROMA

 

            Le scriventi Organizzazioni Sindacali venute a conoscenza che esistono forti preoccupazioni ed incertezze nel pagamento delle retribuzioni ai Segretari Comunali in disponibilità, che hanno compiuto il quadriennio in tale posizione, con la presente chiedono l’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Agenzia al fine di garantire ai predetti la corresponsione dei trattamenti economici.

            Si resta a disposizione per un confronto di merito e si porgono cordiali saluti.

 

 LE SEGRETERIE NAZIONALI

FP-CGIL                         CISL-FPS                       FPL-UIL                          UNSCP

Paglierini                               Alia                              Fiordaliso                         Paolini

 


 

EMENDAMENTO:

“All’articolo 7, comma 2, prima del comma 4 bis, è aggiunto il seguente: “Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene d’ufficio collocato in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni. Fino all’assunzione in servizio presso l’Amministrazione di destinazione, il segretario ha diritto, per un periodo massimo di ulteriori quattro anni, ad un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato. All’atto del trasferimento al segretario spetta il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del collocamento in mobilità d’ufficio. Durante il periodo di collocamento in mobilità  le amministrazioni pubbliche si avvalgono dei segretari per incarichi di natura professionale, per attività di studio, consulenza, ricerca e collaborazione. Ai segretari utilizzati per i predetti incarichi è corrisposto, per la durata dell’incarico, il trattamento economico  in godimento al momento del collocamento in mobilità d’ufficio. Al fine di utilizzare, anche a mezzo di apposita convenzione tra amministrazioni, i segretari collocati in mobilità d’ufficio, l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali trasmette l’elenco nominativo degli stessi alle pubbliche amministrazioni e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Nel caso in cui il segretario rifiuti di prestare l’attività richiesta, il rapporto di lavoro è risolto di diritto. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari collocati in mobilità d’ufficio sono a carico dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il segretario collocato in mobilità d’ufficio può essere nominato titolare di sede di segreteria. Il decorso dell’ulteriore termine di quattro anni resta in questo caso sospeso per tutta la durata del servizio prestato in qualità di titolare. Al pagamento degli oneri relativi al trattamento economico di tali segretari provvede, per il relativo periodo, l’Amministrazione di titolarità.

I segretari collocati in mobilità d’ufficio partecipano a corsi di aggiornamento e di riqualificazione organizzati dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali che, a tale fine, si avvale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ovvero della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. I predetti corsi sono organizzati d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con altre pubbliche amministrazioni.

Il rapporto di lavoro dei segretari reclutati successivamente all’entrata in vigore della Legge 15 maggio 1997, n. 127, è risolto decorsi ventiquattro mesi dal collocamento in mobilità d’ufficio.

Gli ammessi al corso-concorso per il conseguimento dell’abilitazione per l’iscrizione nella prima fascia dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, dipendenti dalle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del corso-concorso”. “.