UNIONE NAZIONALE

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

 

STATUTO

 

 

Statuto

Approvato dal Congresso Nazionale 27 marzo 1988

Modificato nei congressi del 30 aprile 1994, 10 ottobre 1997,

ed ulteriormente modificato dal

Congresso il 23 marzo 2001

 

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SOMMARIO

Statuto

Art. 1 - Costituzione dell’Unione *

Art. 2 - Adesioni *

Art. 3 - Principi fondamentali *

Art. 4 - Finalità *

Art. 5 - Organi *

Art. 6 - Congresso nazionale *

Art. 7 - Congresso-competenza *

Art. 8 - Congresso-composizione *

Art. 9 - Consiglio nazionale *

Art. 10 - Segreteria nazionale *

Art. 11 - Comitato Esecutivo nazionale *

Art. 12 - Segretario nazionale *

Art. 13 - Presidente dell'Unione *

Art. 14 - Presidente del consiglio nazionale *

Art. 15 - Segreteria amministrativa *

Art. 16 - Segretario Organizzativo *

Art. 17 - Tesoriere *

Art. 18 - Consiglio di garanzia *

Art. 19 - Collegio dei probiviri *

Art. 20 - Disposizioni finanziarie e contabili *

Art. 21 - Bilancio annuale *

Art. 22 - Rendiconto di gestione *

Art. 23 - Collegio dei revisori dei conti *

Art. 24 - Strutture ed Organismi centrali *

Art. 25 - Sezione patronato e tutela *

Art. 26 - Sezione europea e cultura *

Art. 27 - Sezione giovanile *

Art. 28 - Sezione segretari in quiescenza *

Art. 29 - Settore comunicazione *

Art. 30 - Centro studi *

Art. 31 - Uffici di segreteria *

Art. 32 - Candidature per l’Agenzia autonoma *

Art. 33 - Unione regionale *

Art. 34 - Composizione Organi regionali *

Art. 35 - Unione provinciale *

Art. 36 - Organi provinciali-attribuzioni *

Art. 37 - Durata delle cariche - Sostituzione - Rimborso spese *

Art. 38 - Cariche - Incompatibilità *

Art. 39 - Codice etico-deontologico *

Art. 40 - Tesseramento *

Art. 41 - Fondo di solidarietà *

Art. 42 - Registrazione *

 

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Art. 1

Costituzione dell’Unione

 

1. E' costituito il Sindacato di categoria dei Segretari comunali e provinciali, denominato "Unione Nazionale dei Segretari comunali e provinciali", siglabile UNSCP, con sede in Roma ove, di norma, sono convocati gli Organi statutari.

 

 

Art. 2

Adesioni

 

1. Possono far parte dell'Unione, a loro domanda, Segretari comunali e provinciali iscritti all’Albo Nazionale e segretari in quiescenza.

 

 

Art. 3

Principi fondamentali

 

1. L'Unione è apartitica. L'Unione può aderire ad altre organizzazioni sindacali nazionali e/o internazionali con deliberazione del Consiglio nazionale.

 

2. Per la migliore attuazione dei propri fini, l'Unione intrattiene rapporti con le Associazioni degli enti locali e con le altre Organizzazioni sindacali di categoria e dei comparti statali ed enti locali.

 

 

Art. 4

Finalità

 

1. L'Unione Nazionale dei Segretari comunali e provinciali persegue i seguenti fini:

 la difesa degli interessi economici, professionali e morali di tutti i Segretari comunali e provinciali in attività di servizio e di quiescenza e il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita;

 la predisposizione, promozione, studio e contrattazione delle riforme atte a conseguire il miglioramento giuridico, morale, materiale e culturale;

 di concorrere nelle forme appropriate, allo studio e alla soluzione dei problemi generali degli enti locali;

 l'assistenza degli iscritti e dei loro familiari in tutte le sedi competenti, qualora se ne presenti la necessità anche mediante l'istituzione di apposito "Patronato".

2. Per il perseguimento dei predetti fini, l'Unione può aderire a società commerciali o costituirle.

 

3. L'Unione potrà svolgere azione unitamente ad organizzazioni culturali e sociali, per il raggiungimento di scopi di comune interesse.

 

4.  L'Unione non ha fini di lucro. I fondi, gli avanzi di gestione, le riserve, i capitali e gli eventuali profitti delle attività intraprese, non possono dar luogo, neanche in forma indiretta, a distribuzione di utili agli iscritti.

 

5. In caso di scioglimento dell'Unione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o a soggetti operanti in campo sociale o aventi fini di pubblica utilità, salva diversa disposizione di legge.

 

 

Art. 5

Organi

 

1. L'Unione nazionale si articola in Unioni provinciali e Unioni regionali.

 

2. Sono organi dell'Unione nazionale:

a) il Congresso;

b) il Consiglio nazionale;

c) la Segreteria nazionale;

d) il Comitato Esecutivo;

e) il Segretario nazionale

f) il Presidente dell'Unione;

g) il Presidente del Consiglio Nazionale

h) la Segreteria amministrativa;

i) il Segretario organizzativo;

j) il Tesoriere nazionale;

3. Tutte le nomine dei predetti organi avvengono tra gli iscritti in servizio.

 

4. L'Unione nazionale si avvale, inoltre, di articolazioni funzionali aventi la denominazione attribuita dal presente Statuto o dal Consiglio Nazionale, all’istituzione se successiva, quali: "Sezioni", "collegi" o "settori" per la cura di particolari attività o interessi della categoria.

 

5. Gli organi cessati per qualunque causa sono surrogati con le modalità stabilite nell'art. 37.

 

 

Art. 6

Congresso nazionale

 

1. Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Unione.

 

2. Il Congresso è convocato almeno una volta ogni tre anni e può essere convocato in sede straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta di almeno 20 Unioni provinciali o di cinque Unioni regionali o per deliberazione del Consiglio nazionale.

 

Art. 7

Congresso-competenza

 

1. Il Congresso nazionale determina la linea sindacale, nomina il Consiglio nazionale, e gli altri organi di cui all'art. 5, salvo che, negli articoli seguenti, non sia diversamente disciplinato, delibera sulle modifiche dello statuto e sugli argomenti di carattere generale riguardanti la categoria.

 

2. Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente almeno la metà degli aventi diritto, purché rappresentino almeno la metà delle Unioni provinciali.

 

3. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, con votazione palese.

 

4. Con le stesse modalità di nomina il Congresso può provvedere alla revoca degli organi che ha provveduto ad eleggere.

 

 

Art. 8

Congresso-composizione

 

1. Il Congresso nazionale è costituito

a) dai Segretari delle Unioni provinciali;

b) dai Segretari delle Unioni regionali;

c) dai componenti in carica dei Consigli di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale e delle Sezioni Regionali, eletti nelle liste dell'Unione;

d) dai delegati delle assemblee provinciali nominati di volta in volta, col criterio della rappresentanza proporzionale al numero delle sedi e degli iscritti.

2. Per la determinazione dei delegati delle Unioni provinciali di cui alla precedente lettera c) si seguono le norme contenute nel regolamento attuativo del presente Statuto.

 

3. Fanno parte, di diritto, del congresso gli Organi direttivi nazionali, uscenti.

 

Art. 9

Consiglio nazionale

 

1. Il Consiglio nazionale è l'organo istituzionale che, tenuto conto degli interessi degli iscritti e delle linee congressuali, determina gli indirizzi che gli organi di direzione dell'Unione debbono seguire. Adotta i provvedimenti di attuazione delle linee e delle deliberazioni congressuali, nonché quelli che si rendano necessari tra un Congresso e l'altro, ivi comprese le sostituzioni degli organi di cui all'art. 5 che siano cessati per dimissioni o per qualunque altra causa.

 

2. Il Consiglio nazionale è composto da numero 115 membri eletti dal Congresso nazionale e sono, altresì, componenti di diritto: i Segretari delle Unioni provinciali o loro delegati; i Presidenti ed i Segretari delle Unioni regionali o loro delegati; i componenti dei Consigli di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale e delle Sezioni Regionali, eletti nelle liste dell'Unione; i membri degli organi nazionali e delle articolazioni funzionali, nazionali, previsti dall’art. 5, comma 4.

 

3. L'elezione di 110 dei 115 membri avviene in modo che a ciascuna Regione sia assicurato un numero di consiglieri proporzionale a quello dei delegati di cui all'art. 8, lett. c). Di norma, non meno di un terzo dei consiglieri debbono essere scelti tra i Segretari delle fasce iniziali assicurando in ogni caso la presenza di ciascun sesso, in misura non inferiore ad un terzo; i restanti cinque membri sono designati dalla "sezione giovanile".

 

4. Nella prima seduta, il Consiglio nazionale provvede, con le modalità stabilite nel regolamento, con voto ponderato, espresso in forma palese, alla nomina del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti.

 

5. Gli organi previsti all’art. 5, comma 2, dalla lett. d) alla lett. j), eletti dal Congresso possono essere revocati, come stabilito dall’articolo 10 del regolamento, su motivata proposta di un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale. Gli altri Organi eletti dal Consiglio Nazionale possono essere revocati dallo stesso con analoghe modalità.

 

6. Il Consiglio è convocato, con le modalità previste dal regolamento e presieduto dal suo presidente. Si riunisce almeno due volte all'anno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, allorché ne facciano domanda il Presidente dell'Unione, il Segretario nazionale, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio nazionale o almeno tre Unioni regionali.

 

7. Si applicano alle deliberazioni del Consiglio le norme dei commi secondo e terzo del precedente art. 7. Nella seduta di seconda convocazione, che può tenersi nello stesso giorno della prima, la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

 

8. Il componente elettivo del Consiglio nazionale, cessato dalla carica per qualsiasi motivo, è surrogato dal Consiglio stesso, con iscritto designato dalla segreteria dell'Unione regionale di appartenenza del componente cessato.

 

 

Art. 10

Segreteria nazionale

 

1. La Segreteria nazionale è l'organismo che elabora e determina gli obiettivi ed i programmi strategici per il governo dell’Unione. Assolve alla funzione di collegamento e di collaborazione tra gli organi nazionali e le articolazioni territoriali.

 

2. La Segreteria nazionale si compone del Segretario Nazionale, dei membri dell’esecutivo nazionale e dai Segretari delle Unioni regionali. Fanno parte di diritto della segreteria, gli organi monocratici previsti all’art. 5 ed i presidenti delle sezioni e degli organismi previsti al comma 4, dello stesso art. 5.

 

3. La Segreteria nazionale è presieduta dal Segretario Nazionale che la convoca ogni qual volta lo ritenga necessario. Deve provvedere alla convocazione straordinaria, qualora ne facciano richiesta il Presidente dell'Unione, il Segretario Organizzativo, un quarto dei componenti o cinque Unioni regionali.

 

4. Per la validità delle sedute della Segreteria nazionale è richiesta la presenza di metà dei componenti e, in seconda convocazione, che potrà tenersi nello stesso giorno della prima, almeno un terzo dei componenti.

 

 

Art. 11

Comitato Esecutivo nazionale

 

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale realizza il principio della collegialità effettiva nel governo dell'Unione e coadiuva, sulla base delle linee sindacali del Consiglio nazionale e dei programmi strategici della Segreteria Nazionale, il Segretario nell'espletamento dei suoi compiti.

 

2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Segretario nazionale, che lo convoca e lo presiede, dal Segretario organizzativo e nove vicesegretari, designati dal segretario nazionale ed eletti dal Congresso unitamente al segretario, con le modalità previste dal regolamento.

 

 

Art. 12

Segretario nazionale

 

1. Il Segretario nazionale è l'organo che attua la volontà del Congresso e del Consiglio nazionale al fine di raggiungere gli obiettivi sindacali approvati; svolge attività propositiva e d'impulso per assicurare l'unitarietà dell'azione del Comitato esecutivo.

 

2. Il Segretario nazionale rappresenta l'Unione, cura i rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l’Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, con le Regioni, nonché con Enti ed Associazioni a livello nazionale ed internazionale; adotta tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione dei deliberati degli organi collegiali dell'Unione; assicura il buon funzionamento dell'associazione dirigendo e coordinando l'azione sindacale.

 

3. Il Segretario nazionale delega, in via ordinaria, per il miglior espletamento delle sue attribuzioni, ai componenti del Comitato Esecutivo le proprie competenze, mantenendone la sovrintendenza.

 

4. I Vicesegretari presiedono specifici settori operativi, dei quali sono responsabili. I Vicesegretari assolvono ai compiti loro assegnati avvalendosi, ove occorra, della collaborazione di membri della segreteria o degli altri organismi.

 

5. Il Segretario nazionale designa tra i membri del Comitato esecutivo, il Vicesegretario nazionale vicario.

 

 

Art. 13

Presidente dell'Unione

 

1. Il Presidente dell'Unione è l'organo garante e custode dello Statuto e dei valori associativi che esso esprime. Convoca e presiede il Congresso nazionale ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento. Partecipa, di diritto, al Comitato Esecutivo, alla Segreteria nazionale ed agli altri organismi collegiali, che presiede, ove non diversamente previsto dallo Statuto.

 

2. Il Congresso nazionale può nominare Presidenti nazionali onorari segretari, anche in quiescenza, che abbiano ben meritato nella categoria per segnalati servizi. I Presidenti onorari fanno parte, con diritto di voto, del Consiglio nazionale e possono partecipare alla Segreteria nazionale.

 

 

Art. 14

Presidente del consiglio nazionale

 

1. Il Presidente del consiglio nazionale, rappresenta il Consiglio Nazionale che convoca e presiede e svolge gli altri compiti previsti dal regolamento, per l'esercizio della funzione.

 

 

Art. 15

Segreteria amministrativa

 

1. La Segreteria amministrativa è composta dal Segretario Organizzativo, che la convoca e presiede, da due Vicesegretari e dal Tesoriere nazionale.

 

2. La Segreteria amministrativa può essere integrata da due collaboratori, nominati dal Segretario organizzativo.

 

3. I componenti della segreteria amministrativa partecipano, di diritto, alla segreteria ed al consiglio nazionale.

 

Art. 16

Segretario Organizzativo

 

1. Il Segretario Organizzativo è responsabile della gestione amministrativa e del funzionamento organizzativo dell'Unione. Adotta le iniziative atte a sostenere l'azione sindacale e professionale disponendo di autonomi poteri di spesa e di organizzazione per assicurare la regolare attività della Segreteria Nazionale e delle sue strutture.

 

2. Il Segretario Organizzativo adotta i provvedimenti necessari a coordinare l'attività amministrativa delle Unioni regionali e provinciali e può proporre al Comitato Esecutivo nazionale il commissariamento delle Unioni regionali e provinciali che non garantiscano un'attività costante e democratica.

 

3. Il Segretario Organizzativo è componente del Comitato Esecutivo. Partecipa anche alle riunioni degli altri organismi collegiali nazionali, per uniformare la propria attività agli indirizzi da tali organi formulati, avendo cura che le proprie iniziative mantengano un raccordo costante con quelle del Segretario e del Presidente Nazionale.

 

 

Art. 17

Tesoriere

 

1. L’Unione ha un proprio tesoriere. Il Tesoriere Nazionale, è nominato dal Congresso Nazionale, unitamente alla segreteria amministrativa. Il Tesoriere partecipa alle riunioni degli organi collegiali nazionali.

 

2. Il Tesoriere cura le riscossioni ed i pagamenti dell’Unione, in base alle disposizioni del Segretario organizzativo e provvede alla registrazione dei fatti contabili in partita semplice. Tutti i soggetti che hanno maneggio di denaro debbono presentare apposito rendiconto al Tesoriere, entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo.

 

3. Il Tesoriere, entro il mese di febbraio, rende il conto della gestione dell’esercizio precedente, corredato degli allegati di cui al comma precedente, alla Segreteria Nazionale.

 

 

Art. 18

Consiglio di garanzia

 

1. Il Consiglio di Garanzia è l'organo deputato all'elaborazione del codice etico-deontologico per l'individuazione dei valori e dei principi vincolanti per gli iscritti all'Unione. Il codice etico-deontologico è approvato dal Consiglio Nazionale.

 

2. Il Consiglio effettua il costante monitoraggio del comportamento degli iscritti al fine di verificare il rispetto del Codice e degli impegni sanciti dall'art. 39. Relaziona annualmente al Consiglio Nazionale e propone, in ogni tempo, al Segretario Nazionale quanto ritenuto necessario in relazione alle risultanze della propria attività per la valorizzazione professionale degli iscritti all'Albo.

 

3. Il consiglio è formato dal Presidente e da due componenti eletti dal Congresso Nazionale. I componenti del Consiglio di Garanzia partecipano, di diritto, alle sedute del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale. Il Presidente partecipa, altresì, al Comitato esecutivo nazionale.

 

4. Il Consiglio vigila sulle attività poste in essere dai componenti degli Organi dell'Unione al fine di verificare la coerenza dei comportamenti ai principi enunciati dal Codice previsto al primo comma.

 

5. Il Consiglio ove accerti, direttamente o su impulso degli iscritti, violazioni al Codice attiva le procedure in esso previste.

 

Art. 19

Collegio dei probiviri

 

1. Il Collegio dei probiviri si occupa di tutte le controversie e vertenze relative a procedimenti elettorali; dei casi in cui gli iscritti al sindacato si pongano in contrasto con lo Statuto o comunque si rendano protagonisti di atti miranti ad impedire il regolare funzionamento degli organismi sindacali ai vari livelli.

 

2. Il Collegio dei probiviri è formato da cinque componenti compreso il Presidente. Il Collegio è eletto, dal Consiglio nazionale tra gli iscritti.

 

3. Il sistema di nomina e di surroga è previsto dal Regolamento.

 

Art. 20

Disposizioni finanziarie e contabili

1. La gestione finanziaria dell'Unione, che non ha fini di lucro, deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i contributi straordinari, per il raggiungimento delle finalità sociali.

 

2. Il regolamento può individuare, nel rispetto della legge, specifiche modalità di gestione dei fondi e di tenuta dei libri e della contabilità

 

Art. 21

Bilancio annuale

 

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

 

2. Il bilancio di previsione osserva i principi di trasparenza, integrità, pareggio economico e finanziario. Deve essere corredato dei documenti previsti dalla legge e in modo da consentirne la più agevole lettura e comprensione da parte degli associati.

 

3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, su proposta dalla Segreteria amministrativa, il Comitato Esecutivo, sottopone all'approvazione della Segretaria Nazionale il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

 

Art. 22

Rendiconto di gestione

 

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, reso dal Tesoriere, corredata da una relazione illustrativa della Segreteria Amministrativa, è presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Segreteria Nazionale per l'approvazione.

 

2. Il documento contabile, corredato di tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per la verifica.

 

3. Entro il 30 maggio il rendiconto della gestione, con la relazione dei revisori, è presentato al Consiglio Nazionel per l'approvazione.

 

4. In occasione della celebrazione dei congressi il gruppo dirigente uscente presenta, altresì, al Consiglio nazionale un "bilancio di mandato" per meglio documentare le iniziative e le spese sostenute nel triennio per il governo dell'Unione.

 

5. Il bilancio ed il rendiconto sono pubblicati sul periodico d'informazione "L'Unione dei segretari" e sul sito Web.

 

 

Art. 23

Collegio dei revisori dei conti

 

1. Il Collegio dei revisori dei conti è deputato alla verifica del conto annuale reso dal Tesoriere ed approvato dalla Segreteria nazionale. Entro il mese di aprile, la segreteria trasmette al Collegio dei revisori il conto riferito all'anno precedente, per l'esame e successiva approvazione da parte del Consiglio nazionale.

 

2. Il Collegio dei revisori è costituito da cinque componenti compreso il Presidente. Il Collegio è eletto dal Consiglio nazionale tra gli iscritti.

 

3. Il sistema di nomina e surroga è previsto dal Regolamento.

 

 

Art. 24

Strutture ed Organismi centrali

 

1. L’Unione nazionale per assicurare una miglior cura di materie o settori specifici, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, si articola in strutture funzionali ed organismi specializzati con il compito di supportare l’azione del Comitato esecutivo e della Segreteria nazionale. Fatta salva la possibilità per il Consiglio Nazionale di costituire altri organismi, le Sezioni inizialmente previste sono: a) Sezione patronato e tutela; b) Sezione europea e cultura; c) Sezione giovanile; d) Sezione segretari in quiescenza.

 

2. Le Sezioni si compongono di un Presidente, un Vicepresidente, nominati dal Congresso, e da un Direttore, nominato dal Presidente della sezione. La Sezione può, occorrendo, essere integrata da altri due membri nominati dal Presidente. Il Consiglio Nazionale provvede alle surroghe delle cariche di nomina congressuale. Il Presidente adotta gli atti di organizzazione della Sezione.

 

3. Ogni sezione dispone di un fondo di dotazione la cui entità è determinata dal Comitato esecutivo nazionale.

 

4. Il Presidente delle sezioni o suo delegato, partecipa alle riunioni della segreteria nazionale. Tutti i componenti delle strutture funzionali e degli organismi fanno parte, di diritto, del Consiglio Nazionale.

 

5. L’Unione si avvale, inoltre, di un organismo centrale denominato "Settore comunicazione".

 

 

Art. 25

Sezione patronato e tutela

 

1. La Sezione patronato e tutela promuove e cura ogni iniziativa utile a garantire l’assistenza legale ed economica ai colleghi, anche promuovendo la costituzione di un "Fondo di Solidarietà" alimentato da contribuzioni o mediante stipula di polizze assicurative, secondo quanto stabilito dall’articolo 41.

 

2. La Sezione attiva, altresì, forme di assistenza nei rapporti degli iscritti con gli Enti previdenziali ed ogni altro soggetto istituzionale interessato al rapporto di lavoro, salvo che per l’azione sindacale riservata ai competenti Organi statutari dell’Unione.

 

 

Art. 26

Sezione europea e cultura

 

1. La sezione europea e cultura, promuove e cura l’attività di studio, ricerca ed elaborazione per contribuire al processo di consolidamento e sviluppo del sistema delle autonomie a livello nazionale ed internazionale. La sezione sovrintende all’attività del "Centro nazionale di studi e ricerche sulle autonomie locali", di cui all’articolo 30.

 

2. La sezione rappresenta l’Unione nei rapporti con l’U.DI.T.E. e con gli altri organismi internazionali di rappresentanza dei dirigenti territoriali, salvo che per l’azione sindacale riservata ai competenti Organi statutari dell’Unione.

 

 

Art. 27

Sezione giovanile

 

1. La sezione per i segretari giovani, promuove e cura ogni iniziativa per garantire il collegamento e il coinvolgimento dei colleghi di prima nomina o che frequentano i corsi di formazione, con la categoria con particolare riferimento alle attività atte a favorire la crescita culturale e l’acquisizione della necessaria consapevolezza professionale.

 

2. Il presidente della sezione giovani è componente, di diritto, del Comitato esecutivo e degli altri organi collegiali nazionali.

 

 

Art. 28

Sezione segretari in quiescenza

 

1. La sezione per i segretari in quiescenza promuove e cura ogni iniziativa per garantire il collegamento e il coinvolgimento dei colleghi pensionati con la categoria con particolare riferimento alle attività sociali e culturali.

 

 

Art. 29

Settore comunicazione

 

1. L’Unione si avvale di un organismo nazionale per la comunicazione che promuove l’attività di informazione mediante la pubblicazione del periodico "L’Unione dei Segretari" - organo ufficiale di informazione professionale -. Il Settore cura, inoltre, la diffusione delle notizie aventi rilevanza sindacale e professionale per la categoria.

 

2. Un Direttore, nominato dal Segretario Nazionale tra gli iscritti all’Unione o tra gli organi direttivi, è responsabile del settore, che si compone di un comitato formato da minimo due ad un massimo di sei membri, nominati dal Direttore.

 

3. Il Direttore partecipa, di diritto, alle sedute degli Organi collegiali nazionali.

 

Art. 30

Centro studi

 

1. Per la formazione, il perfezionamento e l'informazione professionale della categoria, in seno all'Unione, è costituito il "Centro nazionale di studi e ricerche sulle autonomie locali", con sezioni decentrate regionali e sub-regionali, quale punto di riferimento culturale sindacale per l’elaborazione di proposte atte a contribuire alla piena realizzazione delle autonomie locali. Il Presidente della Sezione europea e cultura è, di norma, il Presidente del "Centro nazionale di studi".

 

2. Il "Centro nazionale di studi" e le sue sezioni, sono dotati di autonomia organizzativa e gestionale. Quali organi di supporto dell’Unione, informano la loro attività alle finalità ed agli indirizzi determinati dal Comitato esecutivo nazionale d’intesa con la Sezione europea e cultura, in relazione a quanto stabilito nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

 

 

Art. 31

Uffici di segreteria

 

1. Delle sedute del Consiglio nazionale e di tutti gli altri organismi collegiali nazionali, è redatto apposito verbale. Ciascun segretario nominato dal Presidente del collegio, cura che dei lavori di tali organi, a mezzo dell’Organismo per la comunicazione, sia data notizia alle Unioni regionali e provinciali.

 

2. Presso il Consiglio nazionale come presso ogni Segreteria regionale e Segreteria provinciale, funziona un Ufficio di segreteria, organizzato secondo le direttive impartite dal Presidente di ciascun Organo.

 

3. A tale Ufficio ha diritto di rivolgersi ogni iscritto per notizie e quesiti.

 

Art. 32

Candidature per l’Agenzia autonoma

 

1. L’Unione partecipa con proprie liste e propri candidati all’elezione, tra gli iscritti all’Albo, dei tre segretari comunali e provinciali che sono nominati, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e delle sue Sezioni Regionali.

 

2. La designazione dei candidati dell’Unione, avviene secondo il procedimento stabilito dal regolamento e dalla Segreteria Nazionale, mirato a garantire che le scelte provengano da proposte della base e ne sia verificata, a mezzo di consultazioni c.d. "primarie per le designazioni" il gradimento e la condivisione.

 

3. I Segretari nominati componenti dei Consigli di Amministrazione, eletti nelle liste dell’Unione partecipano, di diritto, alle riunioni degli Organi direttivi del territorio corrispondente.

 

 

Art. 33

Unione regionale

 

1. L'Unione regionale realizza, nell’ambito degli indirizzi e delle linee definite dal Congresso Nazionale e dagli altri Organi nazionali, a ciò deputati dal presente Statuto, la sintesi dei problemi della Categoria in sede regionale.

 

2. L'Unione regionale rappresenta, all’interno dell’organizzazione sindacale, l’interlocutore primario delle Sezioni regionali dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali; cura, altresì, i rapporti con gli organi dello Stato, della Regione degli enti e delle Associazioni regionali delle autonomie e del mondo del lavoro.

 

3. Sono Organi dell’Unione regionale:

a) L’assemblea degli iscritti;

b) il Congresso regionale;

c) la Segreteria;

d) l’Esecutivo;

e) il Presidente;

 f) il Segretario;

g) il segretario organizzativo

 h) il Tesoriere;

4. Tutte le nomine dei predetti organi avvengono tra gli iscritti in servizio. Le attribuzioni degli Organi Regionali, salva diversa disposizione regolamentare locale, sono corrispondenti, per l’ambito regionale, a quelle previste dal presente Statuto per gli omologhi Organi Nazionali.

 

 

Art. 34

Composizione Organi regionali

 

1. L'Assemblea regionale è composta da tutti i segretari comunali e provinciali tesserati dell’Unione, in servizio in Enti della Regione o iscritti all’Albo delle sezioni regionali dell'Agenzia.

 

2. Il Congresso Regionale è composto dal Presidente, dal Segretario Regionale e dagli altri organi direttivi regionali uscenti, dai consiglieri nazionali, dai componenti in carica dei Consigli di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale e delle Sezioni Regionali, eletti nelle liste dell'Unione, dai Segretari provinciali e dai delegati delle assemblee provinciali, nominati con le modalità e nel numero stabilito dal regolamento. E’ convocato e presieduto dal Presidente Regionale.

 

3. La segreteria regionale è costituita dal Presidente, dal Segretario regionale, dal segretario organizzativo e dagli altri organi direttivi regionali, dai Segretari provinciali, dai Consiglieri nazionali e da tutti i componenti degli organismi nazionali dell'unione e dell'Agenzia in servizio nella Regione. Il segretario regionale convoca e presiede la Segreteria.

 

4. L’esecutivo regionale è composto dal segretario regionale, che lo convoca e presiede, dal Presidente, dal segretario organizzativo e da un minimo di due ad un massimo di sei vicesegretari, nominati dal segretario regionale tra i componenti della segreteria, in base a quanto stabilito nel regolamento dell’unione regionale.

 

5. Il Segretario regionale, in caso di assenza o impedimento, è rappresentato da un Vicesegretario vicario, dallo stesso designato.

 

 

Art. 35

Unione provinciale

 

1. L'Assemblea provinciale è l'organo democratico di base dell'Unione nazionale. Essa è costituita da tutti gli iscritti della Provincia.

 

2. L'Assemblea nomina, nel suo seno, la Segreteria provinciale in rapporto proporzionale al numero delle sedi e degli iscritti. Per assicurare la massima rappresentatività l’elezione avviene con criteri e metodo proporzionale e secondo le norme del regolamento provinciale.

 

3. L'Assemblea nomina altresì, con separata votazione, il Segretario provinciale, che procede alla designazione di un vicesegretario con funzione vicarie tra i membri della segreteria. La nomina dei supplenti è facoltativa.

 

4. Almeno un terzo dei componenti della Segreteria provinciale è formato, salva motivata impossibilità, dai Segretari appartenenti alla fascia iniziale.

 

5. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno. E' convocata dal Segretario per sua iniziativa o su istanza motivata di un quinto degli iscritti.

 

6. Qualora il Segretario provinciale non provveda entro 30 giorni, gli interessati potranno rivolgere istanza di convocazione al Segretario regionale, il quale convoca direttamente l'Assemblea entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e la presiede, iscrivendo all'ordine del giorno gli affari proposti.

 

 

Art. 36

Organi provinciali-attribuzioni

 

1. Le attribuzioni dell'Assemblea provinciale, della Segreteria e degli altri organi provinciali, salva diversa disposizione del regolamento provinciale, sono analoghe a quelle dei corrispondenti organi nazionali, limitatamente all'ambito della Provincia.

 

 

Art. 37

Durata delle cariche - Sostituzione - Rimborso spese

 

1. Tutte le cariche in seno all'Unione sono gratuite, hanno la durata di un triennio e sono rinnovate in occasione con il Congresso Nazionale.

 

2. Gli organi dell'Unione che nel corso del mandato cessino, per qualsiasi causa, dalla carica sono sostituiti dal Consiglio Nazionale con votazione palese assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. La durata in carica dei sostituti è limitata al tempo residuo del mandato.

 

3. Si farà luogo solo al rimborso delle spese vive sostenute dagli incaricati per l'espletamento delle loro funzioni.

 

 

Art. 38

Cariche - Incompatibilità

 

1. Le cariche Nazionali previste dallo Statuto e la carica di segretario di Unione Regionale sono tra loro incompatibili, salvo quelle necessarie per l'espletamento di altre funzioni connesse o di diritto. Di norma sono, altresi, incompatibili le funzioni direttive sindacali di livello centrale con le territoriali e quelle territoriali tra loro.

 

2. Le incompatibilità, tanto se esistenti al momento dell’elezione o della nomina, quanto se sopravvenute, comportano l’obbligo dell’opzione entro 10 giorni per una di esse. Trascorso detto termine il dirigente sindacale decade di diritto dalla funzione, incompatibile, precedentemente svolta.

 

 

Art. 39

Codice etico-deontologico

 

1. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di Garanzia, approva il "Codice etico-deontologico" dei valori e principi al quale debbono attenersi gli iscritti all'Albo dei Segretari, aderenti all'Unione.

 

2. L'impegno formale ad osservare quanto prescritto dal Codice, è assunto dagli iscritti all'Unione all'atto del rilascio della delega sindacale.

 

3. I dirigenti sindacali ed i rappresentanti dell'Unione, fermo restando l'impegno di attenersi alle prescrizioni del codice etico-deontologico, con l'accettazione della candidatura o prima della nomina a cariche ed organismi interni ed esterni, sottoscrivono, altresì, l'impegno ad assolvere con lealtà e dedizione l'incarico da assumere ed a seguire, nello svolgimento delle funzioni, le linee strategiche e gli indirizzi definiti dagli Organi statutari dell'Unione.

 

 

Art. 40

Tesseramento

1. In relazione agli oneri che l'Organizzazione sostiene per il suo funzionamento e nei confronti dei suoi iscritti, ogni tesserato versa, con le modalità previste dall'art. 26 della legge n. 300 del 1970 e nel Contratto Collettivo Nazionale, un contributo da stabilirsi annualmente dal Consiglio Nazionale, su proposta dalla Segreteria Nazionale, tenuto conto delle quote pro-capite del contributo di pertinenza dell’Unione regionale e dall’Unione Provinciale.

 

2. Le quote di iscrizione ed i contributi associativi non sono cedibili, trasmissibili o rivalutabili.

 

3. In occasione della predisposizione del bilancio preventivo la Segreteria Amministrativa verifica e pubblica i risultati del Tesseramento, proponendo alla Segreteria Nazionale le azioni da adottare nei confronti degli inadempienti.

 

 

Art. 41

Fondo di solidarietà

 

1. Nella gestione di tesoreria dell'Unione nazionale è istituito il "Fondo di solidarietà tra i Segretari comunali e provinciali".

 

2. Il Consiglio nazionale, con separate norme, provvederà alla determinazione dei criteri e modalità per il finanziamento e la gestione del detto fondo, a cura della Sezione patronato e tutela, di cui all'articolo 21, ovvero mediante l'istituzione di apposito Patronato.

 

 

Art. 42

Registrazione

 

1. Il presente statuto è sottoposto alla prescritta registrazione a cura del Segretario nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Costituzione.

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