UNIONE NAZIONALE

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

 

REGOLAMENTO

 

 

REGOLAMENTO

di attuazione dello Statuto

approvato dal Congresso Nazionale il 27 marzo 1988

modificato nei Congressi del 20 aprile 1991, 30 aprile 1994, 10 ottobre 1997

ed ulteriormente modificato dal

congresso il 23 marzo 2001

 

SOMMARIO

 

CAPO I  -  Contenuto

Art. 1 - Attuazione

 

CAPO II  -  Congresso nazionale

Art. 2 - Delegati congressuali

Art. 3 - Verifica poteri

Art. 4 - Lavori congressuali

Art. 5 - Elezione del Consiglio nazionale

Art. 6 - Elezione degli organi statutari

 

CAPO III  -  Consiglio Nazionale

Art. 7 - Convocazione del Consiglio nazionale

Art. 8 - Surroga consiglieri nazionali

Art. 9 - Segreteria Nazionale

 

CAPO IV  -  Revoca degli organi

Art. 10 - Revoca 9

 

CAPO V  -  Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti

Art. 11 - Elezione e surroga del Collegio dei probiviri

Art. 12 - Elezione e surroga del Collegio dei revisori dei conti

 

CAPO VI  -  Elezione dei Consigli di Amministrazione

Art. 13 - Consultazioni "primarie"

Art. 14 - Modalità di votazione

 

CAPO VII  -  Norme di rinvio e finale

Art. 15 - Regolamento Unioni regionali e provinciali

Art. 16 - Congressi Regionali

Art. 17 - Modifiche

 

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CAPO I - Contenuto

 

Art. 1

Attuazione

 

1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono emanate per l'attuazione dello Statuto del sindacato di categoria Unione Nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

 

 

CAPO II - Congresso nazionale

 

Art. 2

Delegati congressuali

 

1. Il Congresso nazionale dell'Unione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, è costituito oltre che dai Segretari delle Unioni provinciali e regionali, dai componenti di diritto e dai delegati delle Unioni provinciali nominati di volta in volta dalle Assemblee, col criterio della rappresentanza proporzionale al numero delle sedi e degli iscritti e nel numero stabilito al seguente comma. All'elezione si provvede con sistema proporzionale per consentire la rappresentanza di tutte le istanze di base.

 

2. Ad ogni Unione provinciale spetta un delegato:

a) per ogni 10 iscritti;

b) per ogni 50 sedi di Segreteria comunale o provinciale o consorziale esistenti nella Provincia;

c) in caso di superamento del rapporto del 50 % tra il numero degli iscritti e delle sedi.

Il numero dei delegati è arrotondato all'unità superiore per le frazioni di uno.

 

3. La verifica dei "poteri" è riferita alla media degli iscritti all'Unione nel periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro.

 

Art. 3

Verifica poteri

 

1. La determinazione dei delegati previsti nell'articolo precedente avviene secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi commi.

 

2. Entro 30 giorni dalla data fissata per l'inizio del Congresso Nazionale i Segretari delle Unioni provinciali inviano alla Segreteria nazionale:

a) copia del bollettino di versamento alla Tesoreria nazionale delle quote sindacali riferite e riservate alle attività degli organismi nazionali;

b) elenco nominativo degli iscritti dell'anno precedente;

c) il numero delle sedi della Provincia ripartito per classi e fasce;

d) l'elenco nominativo dei delegati spettanti ed eletti dalla Unione provinciale.

3. Almeno 15 giorni prima della data del Congresso Nazionale la Segreteria Nazionale, previo riscontro della regolarità dei singoli versamenti certificati dal tesoriere, procede alla verifica dei poteri congressuali.

 

 

Art. 4

Lavori congressuali

 

1. Il Congresso viene convocato dal Presidente Nazionale almeno tre mesi prima della data fissata per il suo svolgimento e della convocazione deve esserne data formale comunicazione alle Segreterie delle Unioni provinciali e regionali.

 

2. I lavori del Congresso Nazionale sono articolati in due fasi:

a) alla prima, con carattere celebrativo e promozionale, potranno partecipare tutti gli iscritti all'Unione e colleghi non iscritti, autorità e cittadini in genere.

b) alla seconda, di ordine strategico, organizzativo e deliberativo, ferma la possibilità di accesso alla sala, in apposito spazio riservato, al pubblico, parteciperanno con diritto di voto i soggetti previsti dall'art. 8 dello Statuto. A tale scopo la Presidenza del Congresso avvalendosi della Segreteria amministrativa, assicura il tassativo rispetto delle prescrizioni citate anche predisponendo idoneo servizio d'ordine.

 

Art. 5

Elezione del Consiglio nazionale

 

1. Per provvedere alle operazioni di voto viene costituito il seggio elettorale, composto da un rappresentante per ciascuna Unione regionale. Nell'ambito del seggio i componenti procedono alla nomina del Presidente.

 

2. Il seggio elettorale rimane costituito per la nomina dei componenti elettivi del Consiglio nazionale.

 

3. Il seggio elettorale, acquisite le risultanze dei lavori di verifica della Segreteria Nazionale, procede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio nazionale spettante a ciascuna Regione nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 8, dello Statuto. Decide, altresì, in ordine all'attribuzione dei resti.

 

4. A cura della Presidenza del Congresso deve essere data comunicazione immediata alle singole Unioni regionali del numero di Consiglieri spettanti.

 

5. Nella seconda fase dei lavori congressuali i Segretari delle Unioni regionali, o loro delegati, presentano alla Presidenza del Congresso l'elenco nominativo dei designati alla nomina di componenti del Consiglio nazionale, sulla scorta delle proposte dei delegati di ciascuna Unione regionale. I Consiglieri nazionali sono eletti, di norma, in proporzione agli iscritti.

 

6. Non meno di un terzo dei proposti alla carica di Consigliere Nazionale deve essere scelto tra i Segretari aventi i requisiti previsti dall'art. 9, comma 3, dello Statuto. A tale scopo accanto al nome dei disegnati deve essere indicata la qualifica e la sede di servizio.

 

7. Il Congresso, sulla base delle designazioni presentate, procede alla nomina del Consiglio nazionale.

 

 

Art. 6

Elezione degli organi statutari

 

1.Il Congresso Nazionale prima della conclusione dei lavori congressuali, procede, per votazione palese e con le modalità previste nel presente articolo all’elezione degli Organi indicati al seguente terzo comma.

 

2. Alla presidenza dell'Assemblea sono inoltrate le candidature e le liste, sottoscritte da almeno 50 delegati contenenti: il nome ed il cognome dei candidati, la loro qualifica e la loro appartenenza regionale e provinciale.

 

3. Ogni lista deve prevedere i nominativi dei candidati alle cariche di:

a) Segretario nazionale; b) Presidente dell'Unione; c) Segretario amministrativo e relativa segretaria; d) Comitato esecutivo Nazionale; e) Presidente del consiglio nazionale; f) Consiglio di Garanzia; g) Responsabili degli Organismi previsti all’art. 24 dello Statuto.

 

4. Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari a quelli da eleggere secondo le previsioni statutarie. Ogni presentatore non può sottoscrivere più di una lista. Le sottoscrizioni devono essere rese e formalizzate innanzi al Presidente del seggio elettorale.

 

5. Dopo la comunicazione delle candidature si procede alla elezione e sono dichiarati eletti i candidati della lista che avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei voti. In caso di non raggiungimento del "quorum" si procede ad una seconda votazione e sono dichiarati eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

 

6. Qualora sia stata presentata e votata una sola lista si intendono eletti tutti i candidati compresi nella medesima, a condizione che la lista stessa abbia riportato almeno il voto favorevole del 50% dei votanti il cui numero, comunque, non deve essere inferiore al 50% degli aventi diritto.

 

 

CAPO III - Consiglio Nazionale

 

Art. 7

Convocazione del Consiglio nazionale

 

1. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal suo Presidente, mediante avviso contenente in forma chiara, precisa e puntuale i punti da trattare. La convocazione è effettuata a mezzo lettera o messaggio e-mail indirizzata direttamente ai componenti, ovvero tramite i segretari provinciali dell'Unione.

 

2.Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio almeno due volte all'anno; è obbligato ad effettuare la convocazione, entro dieci giorni, allorché ne facciano domanda il Presidente dell'Unione, il Segretario nazionale, un terzo dei componenti del consiglio nazionale ovvero almeno tre Unioni regionali.

 

3. In caso di mancata convocazione nei tempi previsti dallo Statuto da parte del Presidente del Consiglio, la convocazione sarà effettuata dal Presidente dell'Unione.

 

 

Art. 8

Surroga consiglieri nazionali

 

1. Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi causa di un membro elettivo del Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Segretario dell'Unione regionale di sua appartenenza, o suo delegato, ne darà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio nazionale ed alla Segreteria nazionale, unitamente alla indicazione del nuovo designato, affinché si proceda alla surroga al primo Consiglio nazionale utile. Il Consigliere surrogante dovrà appartenere alla stessa qualifica del Consigliere surrogato.

 

 

Art. 9

Segreteria Nazionale

 

1. La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale, ai sensi art. 10 dello Statuto, mediante avviso contenente un preciso ordine del giorno degli argomenti di trattare.

 

2. Ciascuna Unione regionale può proporre oggetti da inserire nell'ordine del giorno della Segreteria e tali proposte saranno argomento della prima seduta utile.

 

 

CAPO IV - Revoca degli organi

 

Art. 10

Revoca

 

1. Gli organi eletti dal congresso possono essere revocati dall'incarico, con deliberazione motivata secondo le modalità e nei limiti previsti dai seguenti commi.

 

2. La proposta di revoca contenente in forma dettagliata e precisa le motivazioni a supporto dovrà essere presentata al Presidente dell'Unione e sottoscritta da almeno un terzo delle Unioni regionali o da un terzo delle Unioni provinciali.

 

3. Il Presidente dell'Unione trasmette immediatamente la proposta ricevuta corredata dalla documentazione allegata al Presidente del Collegio dei probiviri che, riscontrata la regolarità della proposta, entro 15 giorni dal ricevimento ritrasmette il fascicolo corredato della relazione del Collegio.

 

4. Entro i successivi 10 giorni il Presidente dell'Unione convoca un Congresso nazionale straordinario per l'esame della proposta di revoca.

 

5. La revoca è disposta nel caso in cui la proposta riceva il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Congresso.

 

 

CAPO V - Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti

 

Art. 11

Elezione e surroga del Collegio dei probiviri

 

1.Il Consiglio nazionale procede, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, alla nomina del Collegio dei probiviri. L'elezione avviene per votazione palese e con il sistema maggioritario descritto nei successivi commi.

 

2. Alla Presidenza del Consiglio nazionale debbono essere inoltrate le liste partecipanti alle elezioni con l'indicazione del nome e cognome dei candidati, della loro qualifica, sede ed iscrizione all’Albo Regionale o Nazionale.

 

3. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 25 Consiglieri nazionali e deve contenere i nominativi di cinque candidati, dei quali due appartenenti alla qualifica di Segretario generale e tre alla qualifica di Segretario comunale e capo.

 

4. Ogni avente diritto dovrà esprimere il solo voto di lista.

 

5. Per l'assegnazione dei seggi l'Ufficio elettorale procederà all'attribuzione, alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti, di numero tre seggi, dichiarando eletti il primo dei Segretari generali e i primi due Segretari comunali e capi, secondo l'ordine di elencazione nella lista stessa.

 

6. A quella tra le altre liste votate che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze saranno attribuiti i restanti due seggi e verranno dichiarati eletti il primo Segretario generale e il primo Segretario comunale o capo, secondo l'ordine di elencazione nella lista stessa.

 

7. Qualora sia stata presentata e votata una sola lista, si intendono eletti tutti i candidati compresi nella medesima, a condizione che la lista stessa abbia riportato almeno il voto favorevole del 50% dei votanti il cui numero, comunque, non dovrà essere inferiore al 50% degli aventi diritto.

 

8. Al termine dello scrutinio l'Ufficio elettorale formulerà l'elenco degli eletti, consegnando l'apposito verbale alla Presidenza del Consiglio nazionale che procederà alla loro convalida.

 

9. Il componente elettivo del Collegio dimissionario sarà surrogato, nel primo Consiglio nazionale utile, con il primo dei non eletti appartenente alla stessa qualifica del membro da surrogare.

 

 

Art. 12

Elezione e surroga del Collegio dei revisori dei conti

 

1. Il Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, dopo le elezioni del Collegio dei probiviri, procede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti.

 

2. Per la nomina e surroga del Collegio dei revisori dei conti, si applicano le disposizioni vigenti contenute nell'articolo precedente.

 

 

CAPO VI - Elezione dei rappresentanti dei segretari nei Consigli di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma

 

Art. 13

Consultazioni "primarie"

 

1. Il Segretario Organizzativo, almeno 90 giorni prima dalla data prevista per l’indizione delle elezioni per la nomina dei tre componenti, segretari comunali e provinciali, del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale e delle sue sezioni regionali, invita i segretari provinciali di convocare entro 15 giorni le Assemblee per una prima individuazione di possibili candidati alle elezioni per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale ed, eventualmente, per l’Agenzia nazionale.

 

2. Ciascuna Unione provinciale, in relazione agli accordi intercorsi con le altre unioni provinciali e secondo le disposizioni dettate, per la materia, dal regolamento regionale, designa alla Segreteria Regionale un numero di candidati ponderato al numero degli iscritti e delle sedi.

 

3. La Segreteria Regionale, nei successivi 15 giorni, raccolte e valutate le designazioni, invia al Segretario Nazionale l’elenco di nominativi proposti, il cui numero non deve essere inferiore a sei e non superiore a dodici. L’elenco, oltre a riportare per ciascun candidato l'indicazione del nome e cognome, della qualifica, della sede e l’iscrizione all’Albo Regionale o Nazionale, deve essere corredato da un sintetico profilo (curriculum vitae) di presentazione.

 

4. La Segreteria Nazionale, su proposta dell’apposito comitato elettorale, verifica la compatibilità delle proposte e formula la lista dei segretari tra cui far selezionare, nel corso di apposite assemblee provinciali aperte a tutti gli iscritti all’Albo, i tre candidati dell’Unione, per il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Regionale. Nella stessa seduta, vaglia le segnalazioni e definisce, altresì, l’ipotesi dei candidati al Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Nazionale, da prevedere da un minimo di tre ad un massimo di dodici.

 

 

Art. 14

Modalità di votazione

 

1. Nelle Assemblee provinciali, da tenersi non oltre 15 giorni dall’invio, a cura della Segreteria Nazionale, dell’elenco definitivo dei candidati, i segretari esprimono, su schede separate, tanto le loro preferenze per i designati all’Agenzia Regionale, quanto le ipotesi delle candidature per l’Agenzia Nazionale. Ciascun votante ha, comunque, la possibilità di integrare le designazioni proposte con ulteriori nominativi.

 

2. Nelle votazioni "primarie per le designazioni" ciascun iscritto all’Albo ha diritti di esprimere, su ognuna delle due schede dei candidati non più di tre preferenze. Ove sulla scheda fosse espresso un numero di preferenze superiore, il seggio elettorale, nel computo delle preferenze, non tiene conto di quelle successive alla terza nell’ordine di lista.

 

3. L’avviso di convocazione dell’Assemblea di cui al primo comma, a cura del Segretario provinciale, deve essere tempestivamente comunicato al Segretario Regionale, alla Segreteria Nazionale ed ai candidati alle "primarie per le designazioni".

 

4. Le operazioni delle "primarie per le designazioni" devono garantire la completa libertà e segretezza del voto a ciascun segretario. Al voto è ammesso ogni iscritto all’Albo, indipendentemente dalla sua appartenenza sindacale. Ciascuna Assemblea insedia un seggio che deve operare per non meno di quattro ore.

 

5. La Segreteria Nazionale, d’intesa con le Segreterie Regionali, assicura la presenza di osservatori esterni.

 

6. Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle designazioni definisce ed approva la lista dei candidati all’elezione per l’Agenzia Nazionale. La Segreteria Nazionale, analogamente, é competente per le Sezioni dell’Agenzia, le cui liste, salvo situazioni eccezionali da comunicare al Consiglio nazionale, sono formate secondo l’esito delle primarie per le designazioni.

 

 

CAPO VII - Norme di rinvio e finale

 

Art. 15

Regolamento Unioni regionali e provinciali

 

1. Ogni Unione regionale e provinciale ha facoltà di dotarsi di un proprio Regolamento per disciplinare l’organizzazione interna e le competenze degli Organi locali, nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto dell’Unione e nel presente Regolamento.

 

 

Art. 16

Congressi Regionali

 

1. I Congressi Regionali dell'Unione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, sono convocati dal Presidente Regionale, con congruo anticipo rispetto al Congresso nazionale, per consentire il rinnovo degli Organi locali alle scadenze statutarie e proporre agli organi nazionali la linea sindacale.

 

2.Il Congresso Regionale é costituito, oltre che dai Segretari regionali e provinciali, da tutti i componenti del Consiglio Nazionale, residenti nella regione e dai delegati delle Unioni provinciali nominati di volta in volta dalle Assemblee, col criterio della rappresentanza proporzionale al numero delle sedi e degli iscritti e nel numero stabilito al seguente comma. All'elezione dei delegati si provvede con il sistema proporzionale.

 

3. Ad ogni Unione provinciale spetta un delegato:

a) per ogni 8 iscritti;

b) per ogni 30 sedi di Segreteria comunale o provinciale o consorziale esistenti nella Provincia;

c) in caso di superamento del rapporto del 50 % tra il numero degli iscritti e delle sedi.

4. La verifica dei "poteri" è riferita alla media degli iscritti all'Unione nei tre anni precedenti a quello in cui viene tenuto il Congresso.

 

Art. 17

Modifiche

 

1. In relazione ad esigenze di adeguamento a necessità sopravvenute alla conclusione del Congresso Nazionale, il presente Regolamento può essere integrato e modificato dal Consiglio nazionale.

 

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