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Scambio di Titolarità

Il C.d.A. regionale con delibera n.100 dell’11 maggio u.s., ha rinnegato quanto già stabilito con il precedente provvedimento n. 218 del 16 dicembre 2003 ed in assenza di fatti sopravvenuti ed eccezionali, “nel segno della coerenza” si è concesso il nulla osta allo scambio di titolarità ai colleghi di Palomonte e S. Gregorio Magno (SA).

E’ da rilevare, tra l’altro, che non risulta accertato né il cambiamento di residenza o domicilio, né la validità della certificazione medica che l’interessato dovrebbe presentare, delle quali è menzione nel deliberato n. 100.

Preciso, infine, che le motivazioni da me addotte per il diniego del nulla osta, in sede di C.d.A. del 16 dicembre 2003, furono non solo condivise e sottoscritte dai colleghi Ciccone e Cucco,  ma anche integralmente recepite dall’intero Consiglio di Amministrazione.

Queste ultime furono così in parte articolate:

“ L’Agenzia nazionale ha deliberato in un paio di casi l’autorizzazione allo scambio di titolarità, per motivi di salute e familiari, basandosi su un parere espresso nel febbraio del ’99 dal consigliere della Corte dei Conti, Luigi Giampaolini.

In buona sostanza con il suddetto parere vengono formulati i seguenti rilievi:

a)      la l. 127/97 ed  il D.P.R. 465/97 hanno omesso di disciplinare i casi di diversa natura di accesso alla sede al di là di quelli espressamente previsti ( nomina, conferma e revoca);

b)      il trasferimento nel corso del mandato non è evenienza normale, né regolare, né tantomeno funzionale al sistema, né in sintonia con la disciplina in vigore;

c)      al contrario, il sistema introdotto si incentra non solo sulla nomina di tipo fiduciario, tra sindaco e segretario, ma anche sulla durata dell’incarico;

d)      il trasferimento, contestuale e consensuale, tra i soggetti interessati deve ritenersi evenienza eccezionale, giustificata solo  da sopraggiunte circostanze e da particolari situazioni, da rimettersi all’attenta valutazione del Consiglio d’amministrazione;

e)      la situazione eccezionale dovrà essere tale da compromettere l’esplicazione dell’incarico fino al compimento del mandato sindacale, in base al quale lo stesso fu conferito.  

Lo scambio di titolarità, quindi, non è previsto dalla normativa né è funzionale al sistema; ma può essere applicato in presenza di situazioni eccezionali.

Se da un lato in apparenza nulla toglie e nulla mette un trasferimento contestuale tra due segretari, dall’altro occorre considerare:

a)      lo scambio di titolarità sottrae la sede alla prevista procedura di pubblicazione ed impedisce ai colleghi interessati di concorrere alla nomina;

b)      il provvedimento sotto questo aspetto si mostra sperequativo nei confronti di questi ultimi e ne avvantaggia due;

c)      una possibilità del genere potrebbe favorire movimenti al di fuori dei normali percorsi  normativi      ( per es. il primo fa la testa di ariete e conquista la sede per poi cederla al secondo, o ancora il primo, in procinto di trasferirsi, scambia la sede con il secondo il cui incarico è più prossimo alla scadenza).

D’altro canto, in caso di incompatibilità ambientale viene applicata la risoluzione consensuale, che, sebbene anch’essa non prevista dall’ordinamento, non coinvolge  altre sedi né altri segretari.

Ed anche volendo tentare di ravvisare l’imprevedibilità e l’eccezionalità della situazione, spiraglio concesso dal succitato parere, nella fattispecie senz’altro non si ravvisano come imprevedibili ed eccezionali le posizioni geografiche dei segretari interessati, tra l’altro preesistenti alla data della nomina e pertanto non sopravvenute. Come pure non è da trascurare il fatto che le due scadenze elettorali sono differite di ben un biennio”.

In considerazione di tutto ciò risulta necessario un immediato, tempestivo ed incisivo intervento sindacale.

Lello Passaro Consigliere C.d.A.