La tutela della legalità sostanziale – nota a margine della proposta di trasferimento della competenza della nomina del segretario in capo al consiglio .

 

Il segretario dell’ente è necessariamente coinvolto nella scelte del quomodo per la realizzazione degli obiettivi di governo contenuti negli atti di programmazione adottati dal consiglio comunale, su proposta della Giunta, nell’ambito dell’attività di indirizzo politico-amministrativo tipica prerogativa dell’Assemblea.

A rafforzare il coinvolgimento del segretario nella definizione delle strategie dell'ente è lo stesso legislatore, laddove, già oggi, riconosce al segretario la funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente (di governo e gestionali) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

La legge di riforma del procedimento amministrativo ha affermato il principio di economicità dell’azione amministrativa, elevandolo a parametro di legittimità dell’azione amministrativa stessa.

La legittimità dell’attività della Pubblica amministrazione, e quindi gli atti posti in essere nell’esercizio delle funzioni affidate alla cura della P.A., va anche valutata alla stregua dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia. L’atto amministrativo sarà viziato da illegittimità anche qualora violi i parametri di economicità, efficienza ed efficacia, diretta emanazione del principio di buon andamento. La violazione di detti parametri rileva quale violazione di legge.

La previsione, nel testo della ipotesi di disegno di legge da me, de iure condendo elaborata, del “parere di legittimità” era volutamente provocatoria.

Non si trattava certo di inserire un meccanismo di controllo formale, espunto dall’ordinamento con la legge n.127/1997.

Occorre invece rafforzare, nell’ambito della più ampia attività di direzione dell’ente, l'attività di assistenza giuridico-amministrativa del segretario. Alla cura del segretario, non è più posto l'atto puntuale, o meglio il solo atto puntuale, bensì l'azione amministrativa nel suo complesso. Quindi, l'insieme dei procedimenti, tanto in fase di programmazione, quanto in fase di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.

E’ questa una delle ragioni per la quale pare assai improbabile chiamare alla direzione generale di un ente locale soggetti che non posseggano un bagaglio adeguato di competenze tecnico-giuridiche oltre che aziendali.

Per dirigere un ente locale, struttura decisamente complessa, certo più complessa di una qualsiasi azienda di servizi, occorre ed occorrerà sempre più personale altamente qualificato, inquadrato all’interno di albo professionale! Quello dei segretari comunali gestito dall’Agenzia, appunto.

Dirigere un’azienda complessa esige la conoscenza del funzionamento della macchina! Ed in considerazione che l’azienda di cui trattiamo è un ente locale, occorre conoscere le regole che ne governano il funzionamento, per:

a)     porre quotidianamente tali conoscenze a supporto degli amministratori nel momento di adozione delle scelte di governo

b)    guidare la dirigenza nel raggiungimento degli obiettivi.

Ciò premesso, a mio avviso, non pare proprio che sia possibile scindere i due aspetti: la conoscenze delle regole dalla direzione dell’ente.

Il vertice dell’ente locale non può e non potrà essere che essere uno ed uno solo: il segretario!, un segretario, però, che non operi in funzione della “norma per la norma” (legalità formale), ma che conosca la norma per utilizzarla al fine di meglio perseguire nell’esercizio della funzione di direzione, il benessere della Comunità (legalità sostanziale).

 

Villa d’Almè, lì 31 maggio 2004

Antonio Purcaro

Segretario del Comune di Villa d’Almè