Da: marialetiziacali [mailto:marialetiziacali@virgilio.it]
Inviato: giovedì 17 agosto 2006 21.25
A: 'forum.duemila@segretarientilocali.it'
Oggetto: Forum ricerche

 

Buona sera colleghi!!! Io presto servizio presso il Comune di Sant’Alfio in Provincia di Catania. Vorrei approfondire l’ esatta interpretazione della normativa in materia di mozione di sfiducia al Sindaco.

 

In Sicilia l’ art. 2 della L.R. 25/2000 prevede che la mozione di sfiducia al Sindaco venga posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.  Sembra che  gli effetti della norma de qua siano limitati  alla fissazione di termini per la convocazione del Consiglio che, se non osservati, darebbero luogo all’ intervento del Commissario ad acta in via sostitutiva. Analoga norma vige per i Comuni del territorio nazionale.

 

 

Nel mio Comune però si è verificata una situazione peculiare.

 

Il Presidente ha convocato regolarmente il Consiglio  per il trentesimo giorno successivo alla presentazione, ma in seduta i Consiglieri presentatori hanno presentato una proposta di rinvio della discussione a data  da destinarsi, che è stata accolta con la maggioranza assoluta dei presenti.

 

 A questo punto quid iuris?

 

 

Secondo voi il  Presidente ha l’ obbligo di inserire all’ o.d.g. l’argomento nelle sedute successive? Oppure alla luce del fatto che è stato votato un rinvio  a data indeterminata deve o può attendere specifica richiesta dei Consiglieri presentatori?

 

Essendo trascorsi i trenta giorni previsti dalla legge per la discussione deve considerarsi decaduta la mozione presentata? In caso negativo quali sono gli adempimenti procedurali da porre in essere? In particolare da parte del Presidente e dell’ ufficio di Segreteria??

 

 

Desidero al più presto risposte con eventuali riscontri giurisprudenziali o con riferimento a circolari.

 

Mio Indirizzo:marialetiziacali@virgilio.it  OPPURE segreteriacomunale@comune.sant-alfio.ct.it

 

Fax:095/7824149

 

 

Dott.ssa Maria Letizia Calì