REPUBBLICA ITALIANA N. 2919/2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA N.1674/2002
Sede di Bari Sezione Seconda Reg. Ric.
 

composto dai Signori

GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI   PRESIDENTE

ANTONIO PASCA       COMPONENTE

GIUSEPPINA ADAMO     COMPONENTE, Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1674 del 2002, proposto da TERLIZZI MICHELE, TERLIZZI SALVATORE, TERLIZZI SCELZA ANNA, germani fu DOMENICO, TERLIZZI RAFFAELE, TERLIZZI SALVATORE, erede di TERLIZZI GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avv. Costantino Ventura, con domicilio eletto in Bari, piazza Moro n. 28,

C O N T R O

il Comune di San Ferdinando di Puglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Colopi ed elettivamente domiciliato in Bari, via Abate Gimma n. 3 bis, presso lo studio dell’avv. M. C. Di Florio,

per l'annullamento

del decreto del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di San Ferdinando di Puglia 9 settembre 2002 n. 159-n. 13.485 registro-, con il quale stata disposta l'occupazione d'urgenza di un suolo di proprietà dei ricorrenti per la realizzazione di un'area mercatale sul prolungamento di via Gramsci;

della delibera del Consiglio comunale 26 novembre 2001 n. 64, che ha approvato il progetto preliminare;

della deliberazione della Giunta municipale 18 gennaio 2001 n. 4, protocollo n. 1252, che ha approvato la nuova dotazione organica, modificando il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

della disposizione sindacale 27 febbraio 2002 n. 3;

della determinazione gestionale del responsabile dei lavori pubblici 20 marzo 2002 n. 194, che ha approvato il progetto esecutivo;

delle deliberazioni  del Consiglio comunale 28 settembre 2001 n. 53 e 21 dicembre 2001 n. 79, con le quali sono stati rispettivamente approvati lo schema dell'aggiornamento per l'anno 2002 del programma triennale 2001-2003 e l'elenco annuale relativo all'anno 2002, e il programma triennale  2001-2003 e l'elenco annuale relativo all'anno 2002;

nonché per ottenere,

nell'ipotesi di reiezione dell'istanza di sospensione degli atti impugnati, formulata con il presente ricorso, il risarcimento dei danni derivanti all'immobile di proprietà dei ricorrenti, per effetto della sottrazione di superfici, in esecuzione di provvedimenti illegittimi, nonché, in ogni caso, le spese di lite.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando di Puglia;

visti i motivi aggiunti notificati il 10-12-13 gennaio 2004 e il 19-20-22-26 aprile 2005;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, l'avv. Ventura per i ricorrenti e l'avv. M. C. Di Florio, in sostituzione dell’avv. Colopi, per l’Amministrazione resistente.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti sono proprietari in comune (in ragione di un quinto ciascuno) di un suolo, sito in San Ferdinando di Puglia, in zona per attrezzature, censito in catasto al foglio 18, particella 300 ed esteso mq 2521.

Essendo stato notificato ai medesimi il decreto di occupazione di tale lotto, essi impugnano gli atti della procedura, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109; eccesso di potere per difetto delle attività di accertamento preliminare all’inserimento dell'opera nel programma triennale;

2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109; mancanza della dichiarazione di pubblica utilità;

3) violazione e falsa applicazione degli articoli 32, secondo comma, lettera b), e 35 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni; incompetenza;

4 ) a. Violazione e falsa applicazione degli articoli 42, lettera a), e 48 del decreto legislativo n. 267/2000; incompetenza della giunta municipale ad approvare il regolamento sull'ordinamento di uffici di servizi di mancanza di criteri generali stabiliti dal consiglio;

b. Violazione degli articoli 97 e 107 del decreto legislativo n. 267/2000; incompetenza del segretario generale ad adottare gli atti impugnati;

c. Violazione di legge e, in particolare, del principio secondo il quale un ufficio tecnico deve essere diretto da un professionista tecnico (ingegnere o architetto); articolo 32 della legge regionale n. 27/1985; articolo 15 della legge regionale 13/2001; articolo 17 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni; eccesso di potere per illogicità manifesta.

Si é costituito il Comune di San Ferdinando di Puglia, che ha contestato le tesi attoree.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 903 del 28 novembre 2002, confermata in appello.

Con motivi aggiunti è stato poi impugnato il decreto di esproprio del Capo Settore Assetto del Territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia 15 dicembre 2003 n. 137, per i medesimi motivi proposti con il ricorso.

Con ulteriori motivi aggiunti (notificati, oltre al Comune di San Ferdinando di Puglia, anche alla Regione Puglia, all'Assessore regionale all'Assetto del territorio-urbanistica-ERP e al Dirigente del Settore urbanistico-ufficio strumenti urbanistici-dell'Assessorato regionale all'Assetto del territorio-urbanistica-ERP),  sul presupposto che la localizzazione dell'area mercatale non fosse efficace -perché la Regione Puglia aveva negato l'approvazione del PRG del Comune di San Ferdinando di Puglia, con delibera della Giunta 3 ottobre 2000-, sono stati impugnati i successivi atti di adozione e di approvazione del PUG (delibere consiliari 2 ottobre 2001 n. 55 e 23 settembre 2002 n. 58).

Le parti costituite hanno svolto le proprie difese in apposite memorie; in particolare, il Comune ha accettato espressamente in udienza il contraddittorio in relazione agli ultimi motivi aggiunti, dopo aver contestato il loro contenuto nella memoria del 3 maggio 2005 (pag. 18 ss.).

All'udienza del 5 maggio 2005 la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

Dev’essere preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso.

Il Comune rileva in particolare che, con nota n. 11263, notificata il 24 luglio 2002, è stato comunicato agli interessati il deposito della relazione esplicativa dell’opera, corredata dalle mappe catastali.

In realtà tale nota è stata notificata alla sig. ANNA TERLIZZI SCELZA solo il 30 luglio 2002, come risulta dallo stesso fascicolo dell’Amministrazione, depositato il 27 novembre 2002. Anche per gli altri ricorrenti peraltro, considerati il periodo feriale (Consiglio di stato, Sez. VI, 1 ottobre 2002, n. 5105; Sez. VI, 23 marzo 2004, n. 1529) e la sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario), il gravame non può ritenersi intempestivo.

Esso comunque è infondato nel merito.

In primo luogo, l'inserimento dell'opera (mercato) nel programma triennale dei lavori pubblici 2001/2003 non viola l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, per difetto delle attività di accertamento preliminare di fattibilità. La relativa delibera 21 dicembre 2001 n. 79 del Consiglio comunale, infatti, é successiva alla deliberazione consiliare 26 novembre 2001 n. 64, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione dell'area; tale progetto, a norma dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, già contiene lo studio di fattibilità.

In secondo luogo, sulla questione della mancata redazione ed approvazione del progetto definitivo (in presenza del progetto preliminare e del progetto esecutivo), questa Sezione si è già pronunciata, con sentenza 17 febbraio 2005 n. 594, osservando che, vista la finalità di tale sistema tripartito e considerata la normativa esecutiva, di cui all’art. 15 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, che prevede larghi margini di flessibilità nella progettazione a tre livelli, deve ritenersi ammissibile la prassi diffusa a livello amministrativo dell'elaborazione congiunta del progetto definitivo ed esecutivo, quando questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva, la definizione e l’identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità, comprendendo tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell’opera, in conformità con il progetto preliminare.

I ricorrenti, d’altra parte, non hanno denunciato alcuna lacuna o anomalia del progetto esecutivo, che ne impedisca l’immediata cantierizzazione dei lavori (ex art. 35 del Regolamento, oggetto di penetrante indagine da parte dell’Autorità di Vigilanza dei LL.PP.- determinazione 31 gennaio 2001 n. 4/2001) o che, in generale, incida sull'interesse pubblico a ottenere opere pubbliche di qualità, sostenute da progettazione non superficiali e approssimative, sicché il motivo, di rilievo esclusivamente formale, non ha fondamento.

Ugualmente non condivisibile si presenta il rilievo sull’incompetenza del Consiglio comunale ad approvare il progetto preliminare.

Come è ben chiaro nel testo del suddetto atto, l’approvazione del progetto comportava la variazione del bilancio del Comune, sicché sicuramente tale determinazione spettava all’organo consiliare, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Denunciano poi gli interessati che sia l’approvazione del piano esecutivo (determina 20 marzo 2002 n. 194) sia il decreto di occupazione di urgenza (decreto 9 settembre 2002 n. 159-n. 13.485 registro) sarebbero inficiati da incompetenza, in quanto emanati dal Segretario comunale.

In realtà, l’investitura del Segretario si presenta del tutto regolare (ed è quindi esente da vizi anche l’atto sindacale 27 febbraio 2002 n. 3), operata  in corretta applicazione degli artt. 97, quarto comma, lett. d) (per il quale il segretario “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco..”) e 50, decimo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

In concreto, nella sua struttura burocratica del Comune di San Ferdinando di Puglia non figurano altri dirigenti (come risulta sia dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui alla deliberazione della Giunta municipale 18 gennaio 2001 n. 4, protocollo n. 1252, sia dalla stessa disposizione sindacale 27 febbraio 2002 n. 3), sicché i provvedimenti contestati appaiono frutto di corrette e obbligate scelte organizzative.

Quanto alla contestazione relativa alla deliberazione della Giunta municipale 18 gennaio 2001 n. 4, protocollo n. 1252, costituendo la stessa parziale modifica del precedente regolamento, approvato dalla Giunta, con delibera 20 gennaio 2000 n. 13, non è stato affatto dimostrato che, in contrasto con l’art. 48, terzo comma, del testo unico, tale modifica sia stata operata senza rispettare i criteri generali stabiliti dal Consiglio, in particolare, nelle delibere consiliari poste a premessa e chiaramente indicate dall’atto del 18 gennaio 2001.

Neppure, in fatto, è riscontrabile la violazione degli artt. 32 della legge regionale n. 27/1985, 15 della legge regionale 13/2001 e 17 della legge n. 109/1994, in quanto, in realtà, al Settore Assetto del territorio (ma non all’Area tecnica, affidata al Segretario comunale, unico dirigente dell’Ente) é effettivamente preposto un ingegnere, che è anche responsabile del procedimento che si contesta, inquadrato nella categoria D.

Infine non è rilevante il contrasto con l’art. 151, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che vizierebbe l’approvazione del progetto preliminare, di cui alla delibera del Consiglio comunale 26 novembre 2001 n. 64, effettuata pur in mancanza di un’attuale copertura di spesa, prevedendo la contrazione di un mutuo.

A tale circostanza invero non consegue l’illegittimità dell’atto, ma esclusivamente, ai sensi dell’art. 191 del testo unico, l’impossibilità di effettuare la spesa fino al reperimento degli specifici fondi.

Le conclusioni raggiunte in ordine al ricorso importano la reiezione dei motivi aggiunti notificati il 10-12-13 gennaio 2004, con cui è stato impugnato il decreto di esproprio, alla stregua delle medesime censure già esaminate.

I motivi aggiunti, proposti avverso i successivi atti di adozione e di approvazione del PUG (delibere del Consiglio comunale di San Ferdinando 2 ottobre 2001 n. 55 e 23 settembre 2002 n. 58), poi sono inammissibili, riguardando provvedimenti che, ratione temporis, non incidono sulla legittimità dei precedenti atti della procedura espropriativa.

Essendo risultati gli atti gravati non affetti dai vizi denunciati, non è configurabile un danno causato dall’attività amministrativa esplicata.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Bari, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2005.

GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI  - Presidente 

GIUSEPPINA ADAMO   - relatore ed estensore 

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 16 giugno 2005

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)