L.R.

ha pronunciato la seguente

Reg. Sent. n. 18/2005

Reg. Ric.  n. 652/2004

S E N T E N Z A

sul ricorso n.652/2004  proposto dalla signora Giovanna Di Gianfrancesco,  rappresentata e difesa dall’Avv.to Francesco Camerini, con domicilio eletto in L’Aquila, presso il suo studio, 

c o n t r o

il Comune dell’Aquila, n.c.,

per l’annullamento

del diniego tacito opposto dal Comandante del Corpo dei Vigili urbani del Comune dell’Aquila alla richiesta di accesso avanzata, ex L.241/1880, dalla ricorrente per l’acquisizione di documenti in possesso del predetto Corpo dei vigili urbani;

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore alla Camera di Consiglio del 24  novembre 2004  il

Magistrato,  Consigliere Luciano Rasola;

      Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;

      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O  E  D I R I T T O

La ricorrente, con il ricorso proposto, notificato l’8.10.2004,   ha impugnato, ex art.25  L.241/1990,  il diniego opposto dal Comandante del Corpo dei vigili urbani dell’Aquila alla richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente per l’acquisizione dei documenti di cui alla nota raccomandata del 16.6.2004, rimasta senza riscontro, nonché per l’acquisizione di informazioni.

Acclarata la tempestività del ricorso (notificato entro il termine di trenta giorni da quando la richiesta di accesso è pervenuta, in data 24.6.2004, al destinatario), lo stesso va accolto.

La  richiesta, per quel che risulta dagli atti tutti depositati,  si inquadra in un contesto di  comportamenti del datore di lavoro  (nella specie il Comandante dei Vigili Urbani)  costituenti “mobbing” (atteggiamento cioè ostile e persecutorio),  tanto che lo “Sportello Mobbing”, istituito dalla Regione Abruzzo presso l’Azienda ASL di Pescara,  ha attestato in data 22.12.2003 che la ricorrente è affetta da “disturbo post traumatico da stress di tipo misto in rapporto a situazione occupazionale anamnesticamente avversativa”.

Detti comportamenti, oltre che in un atteggiamento di base improntato ad ostilità,  si sono manifestati, tra l’altro:   a) nel condizionare la concessione di permessi  ex L.104/1992 per l’assistenza al padre handiccappato  alla presentazione della domanda da parte della  interessata con almeno cinque giorni di anticipo, il che è stato ritenuto illegittimo dal Giudice di pace, che ha ritenuto tale diritto esercitatile “in ogni momento nel quale l’esigenza si verifichi”;   b) nell’invio della pattuglia n.2  del turno pomeridiano del giorno 9.12.2003, composta dai vigili Bruno Galletti e Patrizia Ciuffini, previa intenzionale sostituzione della Ciuffini con il più condiscendente vigile Gustavo Scimmia,  presso l’abitazione della ricorrente, in via S.Domenico, n.3 e quindi in zona a traffico limitato, allo scopo di sanzionare, in assenza del trasgressore, sia  la sosta dell’autovettura della ricorrente, perché “pur essendo in possesso dell’autorizzazione prescritta  (ndr., cioè del permesso invalidi rilasciato al padre )  faceva uso improprio delle strutture medesime”, sia l’accesso abusivo in zona a t.l., con altra contravvenzione, motivata in ragione dell’uso improprio del permesso invalidi 210/02,  nonostante il permesso sia rilasciato al titolare e non all’autovettura e nonostante che il padre invalido della ricorrente fosse in quel momento non assente, ma nella casa della figlia, presenza questa che i vigili si sarebbero rifiutati di constatare, essendo stati mandati lì per multare l’auto della ricorrente  e per ritirare il permesso (così come risulta dal ricorso proposto davanti al Giudice di Pace, al quale la ricorrente fa rinvio con l’impugnativa qui proposta).

Altre manifestazioni di “mobbing” si sono verificate – aggiunge la ricorrente – nell’invio il giorno del 27.5.2004 di un vigile urbano con il precipuo compito di assistere all’udienza davanti al Giudice di pace in cui si discuteva dell’opposizione della ricorrente alle due contravvenzioni di cui sopra e nella richiesta , inoltrata al Comune di Cagnano Amiterno con nota n.90/MP assunta al protocollo di detto ente il 14.1.2004,  di informazioni relative al signor Mario Di Gianfrancesco, padre della ricorrente.

Con l’odierno ricorso proposto davanti a questo Tribunale la esponente chiede di conoscere le ragioni per le quali un vigile urbano (certo Marco Andreucci) durante l’orario lavorativo (era in divisa) fosse intento a “controllare” quello che accadeva in udienza, che peraltro non era pubblica, violando la  “privacy” del difensore e per tale ragione chiede di conoscere se detto vigile fosse stato comandato, nel turno antimeridiano del 27.5.2004,  di presenziare all’udienza  e per quale ragione, posto che l’ente era difeso dall’Avvocato comunale Domenico De Nardis e se comunque è prassi del  Corpo VV.UU. inviare vigili alle udienze in cui l’ente è difeso dai colleghi dell’Avvocatura municipale.

La ricorrente chiede altresì il rilascio di copia della nota 90/MP citata nella risposta del Comune di Cagnano del 19.1.2004.

Dette richieste  sono motivate dalla necessità di  potere contraddire “funditus” le tesi difensive del Comune nei due giudizi dinanzi al Giudice di Pace, per cui meritevole di positivo apprezzamento è l’interesse fatto valere.

Mentre, tuttavia,  per quanto concerne la richiesta di rilascio della nota 90/MP non sorge alcun problema all’accoglimento della stessa, perplessità suscita la richiesta di notizie circa la presenza del vigile urbano all’udienza del 27.5.2004 davanti al Giudice di Pace, atteso che il diritto di accesso, di cui all’art.25 della L.241/1990, ha ad oggetto l’esame e la estrazione di copia di  “documenti amministrativi” e non già la richiesta di notizie, salvo che le notizie di cui si domanda l’acquisizione non siano contenute in atti o documenti amministrativi, come, ad esempio, ordini di servizio o  disposizioni scritte d’altro tipo.

Solo in tal senso, per tale ultimo aspetto, potrebbe, anzi può,  essere intesa  e accolta  la richiesta dell’interessata.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune dell’Aquila di rilasciare copia della nota n.90/MP, citata nelle premesse,  nonché copia, ove esistente,  dell’eventuale ordine di servizio del 27.5.2004 relativo al vigile Marco Andreucci.

      Condanna il Comune dell’Aquila al pagamento delle spese di causa che si liquidano in €  2.000,00.  

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2004, con la partecipazione dei magistrati:

Santo             BALBA                     - Presidente

Rolando         SPECA                     - Consigliere

Luciano         RASOLA                  - Consigliere, rel., est. 
 
 
 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IL 19/01/05                                                               Il Segretario Generale

                                      (Dott. Giuseppe Lattanzio) 

            TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO - L’AQUILA

            A NORMA DELL’ART.87 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA

            17 AGOSTO 1907 N.642, COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E’

  STATA TRASMESSA A: ____________________________________

            __________________________________________________________

            ADDI’ __________________________________

                        IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

 

nrg.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO

L’AQUILA