REPUBBLICA  ITALIANA 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE  

SECONDA SEZIONE   

Registro Decis.:

            Registro Generale: 1033/2003  
 

nelle persone dei Signori: 

ANTONIO CAVALLARI Presidente 

LUIGI COSTANTINI Cons.

PASQUALE MASTRANTUONO Ref. , relatore  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

Visto il ricorso 1033/2003 proposto da:

PONTASSUGLIA VITO FORTUNATO  

rappresentato e difeso da:

BRUNETTI MICHELE

con domicilio eletto in LECCE

VIA ARCO DI PRATO 9

presso

PORCARI ITALO   

contro 

COMUNE DI CASTELLANETA 

rappresentato e difeso da:

CODA GIUSEPPE

con domicilio eletto in LECCE

VIA ZANARDELLI 7

presso VANTAGGIATO ANGELO   

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: 

COMUNE DI CASTELLANETA  

Udito nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2003 il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi altresì per le parti gli Avv.ti Michele Brunetti e Giuseppe Coda; 
 

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

 
 

      Considerato che: 

-sebbene l’atto di revoca da parte del Sindaco di un Assessore Comunale risulta caratterizzato da un’ampia discrezionalità, in quanto attiene al rapporto fiduciario tra Sindaco ed Assessore, e nonostante il sindacato del Giudice Amministrativo sull’atto sindacale di revoca dell’assessore comunale vada confinato in ambiti assai ristretti, rivolti essenzialmente a verificare i profili formali e procedimentali della revoca, così come disciplinati dalla Legge e dallo Statuto, è necessario che tale atto sia fornito di una sufficiente motivazione, la quali richiami i presupposti assunti a sua giustificazione (secondo i principi generali e secondo l’espressa previsione dell’art. 46, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, dello Statuto, che impongono al Sindaco di dare “motivata comunicazione” della revoca al Consiglio Comunale);

-al riguardo non può costituire motivazione sufficiente quella contenuta nei provvedimenti impugnati, la quale si limita ad affermare che “è venuto meno il rapporto di fiducia che aveva motivato la nomina ad assessore”;

-mentre, per completezza va precisato che non sussistono le ulteriori violazioni dal punto di vista formale, denunciate dal ricorrente, dal momento che la revoca è stata esternata per  iscritto ed è stata comunicata al Consiglio Comunale;

-sempre dal punto di vista formale si osserva che la natura di rapporto fiduciario consente al Sindaco di revocare in qualsiasi momento l’atto di nomina ad Assessore, ma l’obbligo o meno di far precedere l’atto di revoca da una comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990 trova applicazione anche nella fattispecie in esame e dipende dall’urgenza e/o dalle modalità del tipo di contrasto insorto tra il Sindaco e l’Assessore, le quali se impongono l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione ostano all’inoltro della comunicazione di avvio del procedimento di revoca (tali circostanze possono desumersi soltanto da una motivazione che esterni le ragioni del venir meno del rapporto di fiducia). 

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso.  
 

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio. 
 

Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce 

ACCOGLIE   il ricorso indicato in epigrafe. 
 

Spese compensate. 
 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. 
 

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2003 

Dott. Antonio Cavallari - Presidente 

Dott. Pasquale Mastrantuono - Estensore 

N.R.G.  «RegGen»