REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
Registro Decis.:
Registro Generale: 1033/2003
nelle persone dei
Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
LUIGI COSTANTINI Cons.
PASQUALE MASTRANTUONO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1033/2003 proposto da:
PONTASSUGLIA VITO
FORTUNATO
rappresentato e difeso da:
BRUNETTI MICHELE
con domicilio eletto in LECCE
VIA ARCO DI PRATO 9
presso
PORCARI ITALO
contro
COMUNE DI CASTELLANETA
rappresentato e difeso da:
CODA GIUSEPPE
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI 7
presso VANTAGGIATO
ANGELO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
COMUNE DI CASTELLANETA
Udito nella Camera di
Consiglio dell’11 luglio 2003 il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi
altresì per le parti gli Avv.ti Michele Brunetti e Giuseppe
Coda;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
Considerato che:
-sebbene l’atto di revoca da parte del Sindaco di un Assessore Comunale risulta caratterizzato da un’ampia discrezionalità, in quanto attiene al rapporto fiduciario tra Sindaco ed Assessore, e nonostante il sindacato del Giudice Amministrativo sull’atto sindacale di revoca dell’assessore comunale vada confinato in ambiti assai ristretti, rivolti essenzialmente a verificare i profili formali e procedimentali della revoca, così come disciplinati dalla Legge e dallo Statuto, è necessario che tale atto sia fornito di una sufficiente motivazione, la quali richiami i presupposti assunti a sua giustificazione (secondo i principi generali e secondo l’espressa previsione dell’art. 46, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, dello Statuto, che impongono al Sindaco di dare “motivata comunicazione” della revoca al Consiglio Comunale);
-al riguardo non può costituire motivazione sufficiente quella contenuta nei provvedimenti impugnati, la quale si limita ad affermare che “è venuto meno il rapporto di fiducia che aveva motivato la nomina ad assessore”;
-mentre, per completezza va precisato che non sussistono le ulteriori violazioni dal punto di vista formale, denunciate dal ricorrente, dal momento che la revoca è stata esternata per iscritto ed è stata comunicata al Consiglio Comunale;
-sempre dal punto di vista
formale si osserva che la natura di rapporto fiduciario consente al Sindaco di
revocare in qualsiasi momento l’atto di nomina ad Assessore, ma l’obbligo o meno
di far precedere l’atto di revoca da una comunicazione di avvio del procedimento
di revoca ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990 trova applicazione anche nella
fattispecie in esame e dipende dall’urgenza e/o dalle modalità del tipo di
contrasto insorto tra il Sindaco e l’Assessore, le quali se impongono
l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione ostano all’inoltro della
comunicazione di avvio del procedimento di revoca (tali circostanze possono
desumersi soltanto da una motivazione che esterni le ragioni del venir meno del
rapporto di fiducia).
A quanto sopra consegue
l’accoglimento del ricorso.
Sussistono giusti motivi
per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di
giudizio.
Ritenuto l’affare ai fini della decisione
di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n.
205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
ACCOGLIE il ricorso
indicato in epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di
Consiglio dell’11 luglio 2003
Dott. Antonio Cavallari -
Presidente
Dott. Pasquale Mastrantuono -
Estensore
N.R.G. «RegGen»