REPUBBLICA ITALIANA    N. 9279/03 REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 8145 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione           ANNO: 1999

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

      sul ricorso in appello n.r.g. 8145 del 1999, proposto dalla s.r.l. Coop. Edil. Porta Ticinese Seconda, rappresentata e difesa dagli avv. Carmine e Antonio Pascucci, Graziano Dal Molin e Gianfranco Pratesi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71,

contro

IL Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Salvatore De Tuglie e Raffaele Izzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo, in Roma, via Cicerone, n. 28,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano, Sezione I, n. 2119/98, pubblicata il 9 settembre 1998.

       Visto il ricorso con i relativi allegati;

       Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte suindicata;

       Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

       Visti gli atti tutti della causa;

       Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 novembre 2003, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avvocati Pascucci e Izzo;

    Visto l’art. 32, commi 25 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

    Considerato che la controversia in esame si origina da opere – come da atti del Comune di Milano del 28 maggio 1990 e del 4 marzo 1991 – riconducibili fra quelle astrattamente suscettibili di sanatoria secondo le disposizioni del predetto decreto legge;

    che i commi 25 e 28 dell’articolo citato rinviano all’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, ed ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nei quali è compreso l’art. 44, che dispone, fra l’altro, la sospensione dei procedimenti giurisdizionali;

    che, di conseguenza, il presente procedimento deve intendersi sospeso, a norma del comma 1 dell’art. 44, fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di definizione dell’illecito edilizio (comma 32 dell’art. 32 citato);

P.Q.M.

          Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara la sospensione del processo.

          Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 4 novembre 2003, con l'intervento dei Signori:

    Agostino Elefante                                       Presidente  

    Giuseppe Farina est.                                   Consigliere  

    Aldo Fera                                                    Consigliere  

    Marco Lipari                                                Consigliere  

    Marzio Branca                                              Consigliere   
 
 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

       f.to  Giuseppe Farina                        f.to  Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

f.to  Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31 DICEMBRE 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL  DIRIGENTE

f.to  Antonio Natale

  N°. RIC.8145/1999

SB