REPUBBLICA ITALIANA      N. 6531/03 REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO      N.  720  REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  (Sezione quinta)          ANNO  2003   

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello numero di registro generale 720/03, proposto dal Sig. Luigi Adinolfi, rappresentato e difeso, per delega resa a margine dell’atto di appello dall’Avv. Paolo Di Martino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via dell’Orso, n.74,

contro

il Comune di Caserta, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione IV, n.8029 del 12 dicembre 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 maggio 2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed udito, altresì, l’avv. Laudadio, su delega dell’Avv. Di Martino;

*** *** ***

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     L’istante rappresenta che nella sua qualità di proprietario di un immobile in Caserta alla Via Laviano n.24 – Parco SIA, con istanza del febbraio 2000 ed atto di diffida del febbraio 2000 richiedeva l’intervento del Comune di Caserta, quale ente preposto alla vigilanza e repressione degli abusi edilizi, al fine di eliminare opere abusive di vaste proporzioni realizzate nel parco SIA; non avendo il Comune provveduto in merito, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

     Si costituiva in giudizio il Comune che si limitava ad eccepire che l’istante non era titolare di un interesse legittimo, ma solo di un interesse di fatto tale da non legittimarlo a produrre ricorso giurisdizionale.

     Con la decisione impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto ha ritenuto che il ricorrente non avesse precisato il titolo e la natura della violazione commessa dall’Amministrazione.

     Secondo l’appellante la decisione è ingiusta ed illegittima e ne chiede la riforma per i seguenti motivi:

     “Error in iudicando” con riferimento al titolo e alla natura della violazione commessa dalla P.A.; il Collegio afferma che il ricorrente ha attivato la procedura ex art.21 bis legge n.1034/71, senza precisare il titolo e la natura della violazione commessa dall’Amministrazione. Rileva viceversa l’appellante che il Comune è l’organo deputato in via primaria al controllo del territorio da un punto di vista urbanistico ed è l’ente titolare dei poteri repressivi in merito.

     Il ricorso lamentava l’inadempienza dell’Amministrazione con riferimento alle circostanze degli abusi evidenziati nell’istanza del febbraio 2000 e nell’atto di significazione parimenti notificato al Comune nel febbraio 2002, e si soffermava poi dettagliatamente sull’obbligo del Comune a corrispondere all’istanza e a procedere per la refusione degli abusi edilizi. Pertanto è evidente l’errore in iudicando in cui è caduto il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

     Rileva poi l’appellante che nel caso in cui la decisione del Tribunale fosse interpretabile con riferimento all’assenza in radice di una posizione legittimamente del ricorrente, l’impostazione sarebbe certamente errata.

     Infatti, dagli atti di causa, era pacifica ed incontestata la qualità del ricorrente quale proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un parco nel quale erano stati commessi abusi edilizi di vaste proporzioni; pertanto la legittimazione del ricorrente a chiedere gli interventi repressivi e ripristinatori del caso nei confronti del Comune era pacifico. Non si vede, infatti chi altri potrebbe essere legittimato a richiedere tale intervento se non il ricorrente che è comproprietario di unità immobiliare ed abita nel Parco SIA. Pertanto, alla luce dell’inerzia ingiustificata del Comune, il ricorrente era legittimato ad impugnare il silenzio-rifiuto tramite la speciale procedura di cui all’art.21 bis legge 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, come introdotto dalla legge n.205 del 2000; secondo quanto anche statuito dalla Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n.230 del 16 gennaio 2002.

     L’appellante conclude per l’accoglimento del ricorso con ogni consequenziale statuizione di legge.

      Alla pubblica udienza del 6 maggio 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.

*** *** ***

DIRITTO

      Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.8029/02, del 12 dicembre 2002, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli – IV Sezione, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante avverso e per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato dall’appellato Comune di Caserta sulle diffide presentate dall’appellante medesimo per ottenere l’intervento del Comune per la repressione degli abusi edilizi perpetrati nel parco SIA.

      Come pure considerato in precedenza l’appellante dopo aver dedotto l’error in iudicando concernente la fondatezza della sua richiesta di intervento del Comune a reprimere gli abusi evidenziati, reitera nel merito – sia pur rimodulandole avverso il contenuto dell’impugnata decisione – le censure già prospettate in primo grado, censure per cui, sotto il profilo della legittimazione attiva, egli, anche in quanto proprietario di un’unità immobiliare all’interno del parco, aveva titolo per la proposizione dell’iniziativa giurisdizionale.

      Le censure sono fondate e l’appello deve essere accolto per le ragioni e nei limiti appresso specificati.

      Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione generale prevista dall’art.21 bis della legge n.1034/1971 (come innovata dalla legge n.205/2000) sull’impugnabilità del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione, non possa essere interpretata nel senso di attribuire efficacia garantistica giurisdizionale nei confronti di qualsiasi richiesta avanzata alla P.A. e rimasta inevasa, perchè la tutela garantistica generalizzata ed uniforme dell’impugnazione del silenzio-rifiuto riguarda pur sempre quelle ipotesi in cui tale (tacito) provvedimento (impugnabile) si sia (giuridicamente) formato, e non indistintamente in tutti i casi in cui l’Amministrazione non abbia corrisposto alle istanze sottopostele.

      L’argomentazione del Tribunale, condivisibile (ma solo in parte) in via generale, non è comunque rapportabile alla fattispecie.

      Sotto il profilo generale ritiene il Collegio che se è vero che la predetta tutela garantistica generalizzata avverso il fenomeno del provvedimento di silenzio-rifiuto debba riguardare comunque casi in cui l’Amministrazione sia tenuta a corrispondere espressamente alle istanze sottopostele, è altrettanto e prevalentemente vero che il denotato fenomeno negativo del predetto latitante comportamento dell’Amministrazione (silenzio-rifiuto) sia censurabile quando dall’Amministrazione ci si debba comunque attendere un comportamento conforme al perseguimento degli interessi pubblici cui essa è istituzionalmente deputata. In altri termini ritiene il Collegio che il silenzio-rifiuto, come tale, sia comunque censurabile se da un lato riguardi l’estrinsecazione di un comportamento (potenzialmente) comunque dovuto da parte dell’Amministrazione e, dall’altro sia attivato – come nella fattispecie – non in maniera acritica e generalizzata, ma da chi vanta uno specifico e qualificato interesse.

      Ciò premesso in via generale rileva poi il Collegio che nella fattispecie l’originario ricorrente-appellante aveva prospettato una non generica situazione di abusività di interventi edilizi la cui antigiuridicità veniva espressamente specificata nelle varie istanze prodotte dall’interessato, la cui legittimazione attiva era poi particolarmente qualificata dalla titolarità di un diritto di proprietà limitrofo al luogo in cui si sono perpetrati gli abusi denunciati e dalle particolarità proprie (pure ampiamente qualificate nei menzionati atti di diffida) del Parco SIA ove tale proprietà (e i contigui abusi) sono localizzati.

      Ne deriva ad avviso del Collegio che qualora – come nella fattispecie il comportamento omissivo (silenzio-rifiuto) dell’Amministrazione sia stigmatizzato da un soggetto qualificato (in quanto, per l’appunto, titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse che lo differenzia da quello generalizzato di per sé non immediatamente tutelabile), tale comportamento assuma una connotazione negativa e censurabile dovendo l’Amministrazione (titolare dei generali poteri-competenze in materia di controllo e di repressione sull’abusivismo edilizio) dar comunque seguito (anche magari esplicitando l’erronea valutazione dei presupposti da parte dell’interessato) all’istanza.

      In altri termini ritiene la Sezione che sull’accertata sussistenza (come evidenziato nella fattispecie) di una posizione qualificata e legittimante, e di un’istanza circostanziata e specifica relativa a presunte realizzazioni abusive, il Comune sia tenuto a corrispondere sull’istanza (anche e solo per dimostrarne l’eventuale infondatezza di presupposti), in quanto da un lato tale compartecipazione si conforma all’evoluzione in atto dei rapporti tra Amministrazione e amministrato (titolare di una specifica posizione), e dall’altro perché in tale ipotesi il comportamento omissivo (spesso causa di un’inerte complicità agevolatrice del degrado edilizio), assume una sua sindacabile connotazione negativa.

      In tale contesto l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere accolto l’originario ricorso e conseguentemente deve essere dichiarato l’obbligo del Comune ad esprimersi sull’istanza e la conseguente diffida proposte dall’originario ricorrente – attuale appellante.

All’ accoglimento dell’ appello seguono le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1500 per il primo grado e in euro 2000 per il grado d’ appello.

*** *** ***

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie l’originario ricorso per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.

     Condanna il comune di Caserta al pagamento delle spese processuali, liquidate in tremilacinquecento euro a favore dell’appellante.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

*** *** ***

Così deciso in Roma, il 6 maggio e l’11 luglio 2003, dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:

Raffaele Carboni   Presidente

Goffredo Zaccardi   Consigliere

Francesco D’Ottavi  Consigliere estensore

Nicolina Pullano   Consigliere

Carlo Deodato   Consigliere 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

f.to Francesco D’Ottavi                 f.to Raffaele Carboni 

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21 ottobre 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

  N°. RIC .720/03

FDG