REPUBBLICA ITALIANA N.6498/03REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9462 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1997
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla società in accomandita semplice S.B.F. DI SGARAVATO REMO & C. S.A.S., con sede in Pernumia, in persona del signor Remo Sgaravato, difesa dagli avvocati Gian Paolo Sardos Albertini e Luigi Manzi e domiciliata presso il secondo in Roma, via Federico Confalonieri 5;
contro
il comune di PERNUMIA, costituitosi in giudizio in persona del sindaco dottor Lucio Conforto, difeso dagli avvocati Ivone Cacciavillani, Chiara Cacciavillani e Nicolò Paoletti e domiciliato presso il terzo in Roma, via Barnaba Tortolini 34;
per l’annullamento
della sentenza 23 dicembre 1996 n. 2200, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, ha respinto il ricorso contro il provvedimento del sindaco di Pernumia 5 giugno 1995 prot. 3114, contenente diniego di concessione edilizia di variante in sanatoria.
Visto il ricorso in appello, notificato il 14 ottobre 1997 e depositato il 30 ottobre 1997;
visto il controricorso del comune di Pernumia, depositato il 22 maggio 2003;
vista la memoria presentata dall’appellante il 23 maggio 2003;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 3 giugno 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Manzi e De Mattia per delega dell’avv. Paoletti.
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La società S.B.F. di Sgaravatto Remo & C. (d’ora in poi: SBF) il 29 luglio 1993 aveva ottenuto dal comune di Pernumia la concessione edilizia n. 41 per costruire, nell’ambito di un piano particolareggiato d’esecuzione, un edificio per abitazioni e negozi. Nel corso dei lavori realizzò opere in parte difformi dal progetto autorizzato, con una diversa distribuzione dei locali e con un innalzamento dei locali che sarebbero dovuto esser destinati a soffitte; quest’ultima modificazione comportava un aumento del volume, non consentito dal piano particolareggiato. Avendo il comune, con deliberazione 4 novembre 1994 n. 70, approvato una variante al piano particolareggiato che consentiva il maggior volume realizzato, SBF presentò domande di sanatoria il 22 marzo e il 5 maggio 1995. Il sindaco con nota 5 giugno 1995 prot. 3114 conforme al parere della commissione edilizia comunale concesse la sanatoria per le difformità interne e “prospettiche”, ma non per il maggior volume e la maggior altezza realizzati con la modificazione dei sottotetti, per la ragione che la difformità era stata realizzata prima dell’approvazione della variante al piano particolareggiato (quando, cioè, non era consentita). Successivamente il sindaco ha ordinato la demolizione del maggior volume realizzato, liquidando altresì la sanzione pecuniaria per il caso in cui la demolizione non fosse stata possibile senza pregiudizio per l’intero edificio.
SBS con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Veneto notificato il 4 novembre 1995 ha impugnato sia il diniego di sanatoria sia i provvedimenti sanzionatori. Quanto al diniego ha dedotto che la variante non era da qualificare come variante essenziale (secondo motivo di ricorso), e che, in ogni caso, era stato violato l’articolo 15 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che consente la sanatoria delle varianti abusive conformi alla normativa urbanistica (motivi primo e terzo). Il comune si è costituito in giudizio, chiarendo che la ragione del diniego di sanatoria consiste nel fatto che gli articoli 13 e 15 della legge n. 47 del 1985, recepiti dalla legislazione della regione Veneto, richiedono, per la sanatoria delle opere e varianti abusive, la duplice condizione che esse siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione delle opere e a quella vigente al momento della domanda (cosiddetta “doppia conformità”); nella specie appunto mancava la prima delle due condizioni. Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso limitatamente alla pena pecuniaria, per insufficiente motivazione della sua entità, e lo ha respinto per il resto, condividendo la tesi del comune circa il requisito della doppia conformità.
Appella SBF la quale sostiene che la conformità delle opere alla normativa urbanistica vigente nel momento in cui l’autorità comunale provvede sulla domanda di sanatoria costituisce condizione sufficiente per il rilascio della sanatoria stessa.
DIRITTO
Il Collegio non può che confermare i propri precedenti, citati dall’appellante e dalla stessa sentenza, che ha dichiarato di non condividerli, secondo cui gli articoli 13 e 15 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, i quali richiedono, per la sanatoria rispettivamente delle opere eseguite senza concessione e delle varianti non autorizzate, che l’opera sia conforme tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’opera quanto a quella vigente al momento della domanda di sanatoria, sono disposizioni contro l’inerzia dell’amministrazione, e significano che, se sussiste la doppia conformità, a colui che ha richiesto la sanatoria non può essere opposta una modificazione della normativa urbanistica successiva alla presentazione della domanda. Tale regola non preclude il diritto ad ottenere la concessione in sanatoria di opere che, realizzate senza concessione o in difformità dalla concessione, siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento in cui l’autorità comunale provvede sulla domanda di sanatoria; non essendovi nessuna ragione di ritenere che l’ordinamento imponga di demolire un’opera prima di ottenere la concessione per realizzarla nuovamente.
In conclusione l’appello va accolto. Il Collegio ritiene equo, considerando che la controversia è stata pur sempre originata da opere difformi dalla concessione, compensare integralmente le spese di giudizio dei due gradi.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento del sindaco di Pernumia 5 giugno 1995 n. 3114. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2003 dal collegio costituito dai signori:
Alfonso Quaranta presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Giuseppe Farina componente
Marco Lipari componente
Nicolina
Pullano componente
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Raffaele
Carboni f.to Alfonso
Quaranta
IL SEGRETARIO
f.to Francesco
Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 Ottobre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982,
n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
N°. RIC .9462/97 |
FDG