REPUBBLICA ITALIANA   N. 5144/03 REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   N.  8859  REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione        ANNO 1996 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

    sul ricorso in appello n. 8859/1996, proposto da Boccella Angela, rappresentata e difesa dall' avv.to  G. Sante Assennato, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Poma n. 2.

    CONTRO

    Provincia di Roma, in persona del Presidente p.t. G.P., rappr e dif. dagli avv.ti A. Fancellu e R. Giovagnoli, elettivamente domiciliata in Roma, via IV Novembre 119/A, presso Avv.tura provinciale

    per la riforma

    della sentenza TAR Lazio, sez. 2°, n. 1550 del 16.10.1995, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’interessata.

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Roma;

Visti gli atti tutti della causa;

    Alla pubblica udienza del 13.5.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì Amodeo per delega dell’avv. Assennato e Giovagnoli;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

    FATTO

    Con l’appello in epigrafe l’interessata ha fatto presente che aveva prestato servizio presso la provincia di Roma prima (dal marzo 1982) senza alcuna formalizzazione e compensato a parcella e poi (dal luglio 1983 al dicembre 1987) sulla base di un formale provvedimento e sottoscrizione di convenzione; che dal gennaio 1988 veniva incaricata della promozione del piano triennale attività socio culturali a favore della popolazione carceraria degli Istituti aventi sede nel territorio ed utilizzata fino al mese di dicembre 1992, con interdizione dell’ingresso sul posto di lavoro con effetto dal gennaio 1993; che, avendo svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti di ruolo, proponeva ricorso al TAR Lazio, formulando una pluralità di richieste e precisamente:

    -accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro per lo meno dal luglio 1983;

    -accertamento del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro dal 1°.1.1993;

    -accertamento del diritto a conseguire le differenze retributive tra il compenso ricevuto e la retribuzione prevista per  un dipendente svolgente mansioni identiche;

    -in via subordinata, accertamento del diritto alla rinnovazione del rapporto di lavoro per la durata di 12 mesi ai sensi dell’art. 1 bis L. n. 460/1992.

    Ha rilevato che il TAR aveva omesso di pronunciarsi sulle ultime due richieste e comunque nella specie doveva essere riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per una serie di circostanze ed in particolare sottoscrizione del foglio di presenza anche se il nominativo era preceduto dal termine consulente, concessione delle ferie e del congedo straordinario per malattia, riconoscimento del riposo compensativo e concessione di permessi vari.

    Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione provinciale ha chiesto il rigetto dell’appello rilevando che il contenuto del rapporto risultava dalla convenzione stipulata e consisteva in attività di consulenza o collaborazione esterna mediante dotazione di un supporto tecnico per l’esecuzione dell’attività svolta in maniera autonoma e documentata con relazioni mensili riepilogative, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o sottoposizione a direttive. Ha quindi fatto presente che l’esito negativo delle domande sulle quali il TAR non si era pronunciato scaturiva dal mancato riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Con memoria conclusiva, l’interessata ha ulteriormente illustrato le proprie doglianze

Fissata l’udienza pubblica per il giorno 21.1.2003, questa sezione  con ordinanza n. 1209/2003 ha rimesso la causa a nuovo ruolo, fissandola per l’udienza pubblica del 13.5.2003, data nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

    1. Con sentenza T.A.R. TAR Lazio, sez. 2°, n. 1550 del 16.10.1995, è stato respinto il ricorso proposto dall’interessata nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Roma tendente all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per lo meno dal luglio 1983 con reintegrazione nel posto di lavoro dal 1°.1.1993 e conseguente diritto a percepire le differenze retributive tra il compenso ricevuto e la retribuzione prevista per un dipendente svolgente mansioni analoghe; nonché in via subordinata, all’accertamento del diritto alla rinnovazione del rapporto di lavoro per la durata di 12 mesi ai sensi dell’art. 1 bis D. L. 29.9.1992 n. 393, convertito dalla L. 26.11.1992 n. 460.

    2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’interessata.

    2. L’appello è infondato.

    2.1. La tesi fondamentale dell’appellante, secondo cui nella specie sussisterebbero tutti gli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego, non può essere condivisa.

    Il TAR ha correttamente evidenziato che esaminando il contenuto del rapporto intercorso risultava che l’attività svolta dall’interessata (tendente al recupero e reinserimento sociale della popolazione carceraria nell’ambito provinciale) aveva i caratteri propri di una collaborazione esterna, posta in essere in assoluta autonomia, con l’unico obbligo di documentare con relazioni mensili e finali quanto effettuato.

    Né in particolare vi era stato uno stabile inserimento dell’istante nell’organizzazione dell’Ente, tanto è vero nell’ambito dell’amministrazione provinciale non sussisteva una struttura operativa sovraordinata all’espletamento di tali funzioni e neppure esistevano specifici posti in organico.

    2.2. Pertanto, l’autonomia nelle prestazioni richieste e la mancanza di un effettivo vincolo gerarchico, escludono nella specie la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi invece di un incarico di tipo professionale, congruente con l’attività di tipo intellettuale richiesta.

    Né a diversa conclusione possono indurre gli elementi probatori addotti dall’istante. Invero la firma del foglio di presenza, peraltro con la specifica indicazione della posizione di consulente, costituiva adempimento richiesto dalla convenzione, che prevedeva la liquidazione della parcella previa attestazione della prestazione delle consulenze da parte del Responsabile dei Servizi sociali.

    La circostanza poi che sussistessero alcuni aspetti tipici del rapporto di lavoro subordinato (osservanza di un certo orario di lavoro, concessione di ferie e permessi) è aspetto secondario comunque conciliabile con una prestazione professionale da effettuare non isolatamente ma in modo coordinato con il lavoro di altri (V. la decisone di questa Sezione n. 4887 del del 20.9.2000).

    2.3. La mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Provincia, comporta l’infondatezza delle ulteriori domande avanzate dall’interessata.

    In particolare, non vi può essere alcun obbligo di adeguamento retributivo con riferimento al personale della Provincia svolgente analoghe mansioni, così come non si poteva procedere al rinnovo per dodici mesi del rapporto in atto ai sensi dell’invocato art. 1 bis D.L. n. 393/1992, rinnovo che presupponeva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

L’eventuale inadeguatezza del compenso percepito per l’attività professionale svolta è aspetto che non può essere esaminato da questo giudice, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario.

3. per quanto considerato, l’appello va respinto.

Sussistono gruisti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2003 con l’intervento dei Signori:

    Pres. Emidio Frascione

    Cons. Giuseppe Farina

    Cons. Cons. Marco Lipari

    Cons.Marzio Branca

    Cons. Aniello Cerreto Est. 
 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

f.to Aniello Cerreto         f.to Emidio Frascione 
 

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15 settembre 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

  N°. RIC. 8859/1996

FDG