REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Tommaso de  PASCALIS        Presidente

Dott. Sergio M.     PISANA               Consigliere

Dott. Camillo LONGONI                  Consigliere relatore

Dott. Antonio D'AVERSA                 Consigliere

Dott. Augusto SANZI              Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.012363 del registro di Segreteria e promosso, con atto d'appello depositato il 9.5.2000, dal sig. SAVINI Giorgio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pavanini e Luigi Manzi avverso la sentenza parziale n. 447/EL/00 del 9.6.1999/21.3.2000 della Sezione giurisdizionale per il Veneto;

Visto il predetto atto d'appello;

Vista la sentenza impugnata;

Viste le conclusioni del Procuratore Generale;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 14 novembre 2002, il relatore cons. dr. Camillo Longoni, l'avv. Salvo Di Mattia per delega dell'avv. Manzi, e il P.M. nella persona del V. Procuratore Generale Mario Condemi;

Ritenuto in

\E[s \E[201s F A T T O

Con atto di citazione notificato il 9.3.1999 il Procuratore Regionale per il Veneto conveniva in giudizio il sig. Savini Giorgio, quale Capo Ripartizione dei Servizi Demografici del Comune di Venezia dal febbraio 1977 al luglio 1991, per sentirlo condannare al risarcimento in favore della Direzione Provinciale del Tesoro del danno conseguente alla indebita riscossione da parte della sig.a Marta Matarelli di ratei pensionistici per £ 83.220.269 complessive, riguardanti il periodo 1.11.1988- 31.3.1994 e relativi alla pensione della madre della medesima, Sartori Amalia ved. Matarelli, deceduta il 13.10.1988.

Deduceva l'attore che ciò era stato possibile in quanto l'Ufficio anagrafico, in violazione dell'art. 23 del R.D. 24.4.1927, n. 677, aveva omesso di comunicare alla D.P.T. l'avvenuta morte della titolare del trattamento pensionistico.

Dopo la scoperta del fatto, avvenuto nell'aprile del 1994, la D.P.T. invitava la sig.a Matarelli alla restituzione di quanto indebitamente riscosso abusando della delega di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 429 del 1986.

All'attualità, a seguito di parziale rimborso, risulta ancora un debito di £ 67.220.260.

Con sentenza parziale n. 447/EL/2000 in data 21.3.2000, la Sezione veneta si pronunciava nei termini seguenti sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del convenuto: dichiarava la giurisdizione di questa Corte nella considerazione che il danno non incideva su ente diverso da quello di appartenenza a causa dell'esistenza di un rapporto “funzionale di servizio” intercorrente tra il servizio anagrafico e la DPT; rigettava l'eccezione di intervenuta prescrizione sia perché il danno era avvenuto non il 3.10.1988 ma “in più riprese a seguito di più eventi riportati nel tempo” sia perché, dipendendo il danno da fatto doloso della sig.a Matarelli, la prescrizione, ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge 20/1994, iniziava a decorrere dalla sua scoperta. Ciò in quanto, pur riportandosi il fatto al “dolo del terzo”, esso ha comunque  impedito l'esercizio dell'azione.

Avverso la menzionata sentenza parziale il Savini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pavanini e Luigi Manzi, ha proposto appello, con atto depositato il  9.5.2000.

Deduce nuovamente l'appellante il difetto di giurisdizione, sostenendo che il danno si riferisce ad Amministrazione diversa da quella di appartenenza e si è determinato in data anteriore all'entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n.19. Non è comunque configurabile nel caso di specie un rapporto di servizio.

Viene, quindi, nuovamente eccepita la prescrizione quinquennale e si contesta la tesi seguita dalla sentenza secondo la quale l'occultamento doloso del fatto anche se compiuto da un “terzo” vale ad impedire il decorso della prescrizione, dovendosi aver riguardo, invece, solo al dolo dell'agente nei cui confronti si procede.

Si conclude, pertanto, chiedendo che, in riforma della impugnata sentenza, venga dichiarato il difetto di giurisdizione ed in via subordinata la prescrizione dell'azione.

La Procura Generale, nelle proprie conclusioni depositate il 18 settembre 2000, ha sostenuto l'infondatezza della eccezione di difetto della giurisdizione, mentre ha aderito alla prospettazione dell'appellante per quanto riguarda il soggetto responsabile del dolo. Con memoria depositata il 25.5.2001 il P.M. di udienza ha invece concluso, “re melius perpensa”, sostenendo l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione nel riflesso che si prescinde, nel caso di occultamento doloso, dal soggetto che ha occultato dolosamente il danno.

Con ordinanza n. 29/2001/A questa Sezione, nella camera di consiglio seguita all'udienza del 30 maggio 2001, sospendeva il giudizio fino all'esito del ricorso in Cassazione proposto dalla Procura Generale per l'annullamento della sentenza della Sezione per la Sicilia n. 23/A/2000 dell'11.01.2000 che in analoga fattispecie aveva declinato la propria giurisdizione, negando la sussistenza di un rapporto di servizio tra l'Ufficio anagrafe e la DPT.

Avendo la Corte Suprema con sentenza n. 16216/01 del 28.12.2001 dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti, il presente giudizio è stato riassunto con atto depositato il 20.02.2002 della Procura Generale.

Con memoria depositata il 23.10.2002, l'appellante ribadisce la fondatezza delle eccezioni sollevate già in primo grado.

Nega, in particolare, che il rapporto tra due Amministrazioni (nella specie, Ufficio anagrafe e DPT) sia qualificabile come “avvalimento di uffici”. Si è, invece, in presenza dell'ottemperanza ad obblighi imposti da norme sulla competenza dell'una e dell'altra amministrazione. Il risultato dell'attività di un determinato Ufficio assume, infatti, una oggettività che non vale ad incorporare l'ufficio che lo ha prodotto nel procedimento o nella struttura dell'Amministrazione che lo utilizza. Nella vicenda de qua è il risultato dell'attività dell'anagrafe che viene utilizzato dall'amministrazione del Tesoro, non i funzionari dell'anagrafe.

Quanto all'eccezione di prescrizione, l'appellante richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'occultamento doloso deve riferirsi sempre ed esclusivamente al dolo del debitore.

Nella fattispecie, poi, il dolo del terzo spezza inesorabilmente -secondo l'appellante- il nesso di causalità tra la supposta negligenza del funzionario e l'evento causativo del danno.

All'odierna udienza dibattimentale sono intervenuti l'avv. Salvo Di Mattia per delega dell'avv. Manzi e il P.M.. Il difensore ha osservato che il caso esaminato dalla Cassazione non è analogo a quello in predicato. Quanto alla prescrizione, ha ribadito gli argomenti difensivi degli atti scritti, precisando che la morte della titolare della pensione risale al 1988, mentre la citazione è del 1999.

Il P.M. ha ribadito gli argomenti degli atti scritti, chiedendo il rigetto della prescrizione.

Considerato in

\E[s \E[202s D I R I T T O

Va esaminata, anzitutto, la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione sulla cui carenza in capo a questo giudice insiste l'appellante.

L'eccezione è infondata.

E' vero che il principio generale della responsabilità dell'amministratore o del funzionario pubblico per i danni dagli stessi cagionati ad amministrazioni dello Stato o ad enti pubblici, diversi da quelli di appartenenza, è stato introdotto con l'art. 1 della legge n. 20 del 1994, ossia in epoca successiva ai fatti di causa.

Ma tale assunto non vale a sottrarre il caso de quo alla giurisdizione del giudice contabile.

Infatti, per giurisprudenza costante è da sempre considerato “ius receptum” che per l'insorgenza della responsabilità amministrativa e, quindi, della giurisdizione contabile è premessa indispensabile che l'autore del danno versi in una delle seguenti condizioni: a- di appartenenza strictu iure, a vario titolo ( pubblico impiego, rapporto organico) all'amministrazione danneggiata;b- di relazione funzionale caratterizzata dal suo inserimento nell'iter procedimentale di atti di competenza di amministrazione pubblica a lui formalmente estranea ( cfr.cass.SS.UU.n.4060 del 1993, n.9751 del 1994 e n.926 del 1999) Orbene, nella fattispecie all'esame di questo Collegio giudicante , non v'è dubbio che il presente autore del danno, pur appartenendo ad una amministrazione diversa da quella danneggiata, si presenti legato a quest'ultima da una relazione del tipo di cui sub b, tale da renderlo compartecipe dell'attività amministrativa dell'amministrazione danneggiata.

Tale orientamento trova pieno conforto nella decisione della Corte di Cassazione (S.U. n.16216 del 28.12.2001) in attesa della quale questo giudizio era stato sospeso.

In un caso del tutto identico, il giudice della legittimità ha infatti riaffermato la giurisdizione del giudice contabile sulla base delle considerazioni che seguono.

Allorquando in un procedimento amministrativo di erogazione della spesa pensionistica -come nella specie-l'amministrazione erogatrice deve necessariamente avvalersi delle funzioni svolte da un ufficio di altro ente pubblico ( nella specie l'ufficio anagrafe di un comune, tenuto ai sensi dell'art.. 23 RDL n.165 del 1927 a comunicare all'amministrazione del tesoro la morte dei pensionati) il titolare di questo Ufficio, avendo l'obbligo giuridico di osservare  un ben determinato comportamento, partecipa al procedimento di spesa. Ne consegue che può ben considerarsi instaurato un rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'Amministrazione erogatrice.

Ciononostante, la difesa dell'appellante esclude che nella specie si possa configurare una sorta di “avvalimento” dell'opera del titolare dell'Ufficio anagrafico da parate dell'Amministrazione erogatrice, che poteva essere cautelata dalla diligenza degli operatori postali, tenuti a controllare l'esistenza in vita del pensionato al momento del pagamento delle competenze a questi intestate.

Il rilievo non è convincente. Appare, infatti, di tutta evidenza la funzionalità dell'obbligo succitato, espressamente sancito dal RDL n. 165/1927 , al corretto esercizio dell'attività dell'Amministrazione erogante, sicchè ogni indebito pagamento conseguente ad omesse doverose comunicazioni costituisce danno erariale, rapportabile in astratto ( salvo le verifiche “in fatto”) al comportamento omissivo dell'Ufficio Anagrafe.

Attese le considerazioni soprasvolte, l'eccezione de qua deve essere respinta con conseguente riaffermazione dello “ius dicere” del giudice contabile.

Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, riproposta in appello dal convenuto Savini, giova ricordare che, secondo i primi giudici, il fatto dannoso si era determinato non il 13.10.1988, ma in più riprese, in seguito a molteplici eventi ripartiti nel tempo, come descritti a pag. 27 della sentenza impugnata.

Al riguardo ritiene il Collegio che debba focalizzarsi l'attenzione sulle seguenti norme: a - l'art. 2,comma 2, della legge n 20 del 1994, il quale recita: “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti ..omissio…in caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta; b - l'art. 2935 c.c. che pone il principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

La prima norma succitata ha un  significato più lato rispetto alla norma civilistica di  cui all'art. 2941, n.8 la quale conferisce effetto sospensivo all'occultamento doloso del danno solo con riferimento  al comportamento del debitore. La legge di riforma della responsabilità amministrativa, per contro, non riportando alcuna specificazione sull'autore dell'occultamento doloso, sembra estendere l'operatività sospensiva di tale circostanza anche nei casi in cui questa non sia riferibile al debitore, quale autore del danno, ma anche ai soggetti che, con il loro comportamento, abbiano consentito quell'occultamento doloso.

Tale interpretazione trova la sua ratio, peraltro, nella particolare complessività dei rapporti intersoggettivi in materia di azione amministrativa e nella necessità che ogni soggetto coinvolto in tale azione agisca in scrupolosa conformità ai propri doveri.

Inoltre, il principio succitato secondo cui “contra non valentem agere non soccurrit paescritio” consente di riportare, nella specie, l'inizio dell'excursus prescrittivo al momento della effettiva conoscenza del danno da parte del Procuratore Regionale, indipendentemente dai motivi e dalle persone autrici dell'occultamento. Il dolo, nella specie, rileva come fatto obiettivamente impeditivo della proposizione dell'azione.

L'esegesi sistemica della summenzionata normativa induce, pertanto, a ritenere infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante.

Rafforza tale convincimento il fatto che il Savini, sulla base delle prospettazioni attoree  (ovviamente tutte da verificare in sede di giudizio di merito) avrebbe violato scientemente (ossia con dolo contrattuale) l'obbligo della comunicazione di dati fondamentali all'Amministrazione erogatrice della pensione; con ciò ponendo in essere una sorta di concorso obiettivo esterno nel dolo causativo del danno e nell'occultamento dello stesso.

Nella logica delle considerazioni svolte ritiene il Collegio che l'appello proposto dal Savini avverso la sentenza parziale, che ne occupa, debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

\E[s \E[203s P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione II giurisdizionale centrale, ogni contraria domanda eccezione e difesa reietta, respinge l'appello proposto dal sig. Savini Giorgio avverso la sentenza parziale n. 447/EL/00 del 9.6.1999/21.3.2000 della Sezione giurisdizionale per il Veneto; riafferma la giurisdizione del giudice contabile nella controversia de qua; condanna il sig. Savini Giorgio alle spese del presente giudizio, che sino al deposito di questa sentenza ammontano a euro 166,47-------------------------------------------------

(centosessantasei/47).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2002.

  L'ESTENSORE                              IL PRESIDENTE

F.to Camillo Longoni               F.to Tommaso de Pascalis

                   Depositata in Segreteria il 9 OTT. 2003

                   Il direttore della Segreteria

                   F.to Mario Francioni

\E[s